Art. 164 
 
              Valorizzazione del patrimonio immobiliare 
 
  1. All'articolo 33, comma 4, ultimo periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n.111 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «degli enti territoriali nonche' da parte degli enti
pubblici, anche economici, strumentali delle regioni» sono sostituite
dalle  seguenti:  «di  regioni,  provincie,  comuni  anche  in  forma
consorziata o associata ai sensi del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n.267, e di altri enti pubblici ovvero di societa'  interamente
partecipate dai predetti enti»; 
    b) le parole «ciascuna regione» sono sostituite  dalle  seguenti:
«ciascuno di detti soggetti» 
  2. All'articolo 306 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.66,
dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. Nel rispetto delle finalita' del programma pluriennale di
cui all'articolo  297  ed  allo  scopo  di  rendere  piu'  celeri  le
procedure di  alienazione  degli  alloggi  di  cui  al  comma  3,  il
Ministero della difesa, in caso di gare deserte, puo' procedere  alla
dismissione unitaria di piu' immobili liberi  inseriti  in  un  unico
fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante  la  procedura  ad
evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10.  Il  valore  dei
beni da porre a base d'asta e' stabilito con  decreto  del  Ministero
della difesa - Direzione dei lavori e del  demanio  del  Segretariato
generale della difesa sulla  base  del  valore  dei  singoli  alloggi
costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di  cui  al  presente
comma  sono  effettuate  senza  il  riconoscimento  del  diritto   di
preferenza per il personale militare e  civile  del  Ministero  della
difesa di cui al comma 3.». 
  2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.410,
il comma 17-bis e' sostituito dal seguente: 
  «17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del  comma  17  non  si
applica agli enti pubblici  territoriali  che  intendono  acquistare,
sulla  base  dei  valori  correnti  di  mercato,  unita'  immobiliari
residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma  13,  poste
in vendita ai sensi  del  presente  articolo  che  risultano  libere,
ovvero  che  intendono  acquistare,  con  le  diminuzioni  di  prezzo
previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile,  dal
secondo periodo del comma 8, unita' immobiliari  a  uso  residenziale
poste in vendita ai sensi del presente articolo  locate  ai  medesimi
enti  pubblici  territoriali  al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza
abitativa o per le quali non  sia  stato  esercitato  il  diritto  di
opzione da parte dei conduttori che si trovano  nelle  condizioni  di
disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione  delle
unita' immobiliari ai predetti soggetti». 
  3. All'articolo 3-ter, comma 13, del  decreto  legge  25  settembre
2001, n.351, convertito con modificazioni, dalla  legge  23  novembre
2001, n.410, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: 
    «In considerazione della specificita' degli immobili militari, le
concessioni e le locazioni di cui al presente  comma  sono  assegnate
dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un
periodo  di  tempo  commisurato  al  raggiungimento   dell'equilibrio
economico-finanziario dell'iniziativa  e  comunque  non  eccedente  i
cinquanta anni,  e  per  le  stesse  puo'  essere  riconosciuta,  nei
suddetti  limiti  temporali,  la  costituzione  di  un   diritto   di
superficie ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile."
Conseguentemente, al quinto periodo dell'articolo  3-ter,  comma  13,
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole «ovvero  alla  scadenza  del  termine  di
durata del diritto di superficie».