Art. 120 
 
    Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro 
 
  1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure  legate
alla necessita' di adeguare i processi produttivi e gli  ambienti  di
lavoro, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
in  luoghi  aperti  al  pubblico  indicati  nell'allegato   2,   alle
associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli
enti del Terzo settore,  e'  riconosciuto  un  credito  d'imposta  in
misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel  2020,  per  un
massimo di 80.000 euro, in relazione agli  interventi  necessari  per
far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di  contenimento
contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli  edilizi
necessari  per  il  rifacimento  di  spogliatoi  e  mense,   per   la
realizzazione  di  spazi  medici,  ingressi  e  spazi   comuni,   per
l'acquisto  di  arredi  di  sicurezza,  nonche'  in  relazione   agli
investimenti in attivita' innovative, ivi compresi  quelli  necessari
ad  investimenti  di  carattere  innovativo  quali  lo   sviluppo   o
l'acquisto di strumenti  e  tecnologie  necessarie  allo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per  il
controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cumulabile  con  altre
agevolazioni per le medesime spese, comunque  nel  limite  dei  costi
sostenuti  ed  e'  utilizzabile  nell'anno  2021  esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  possono
essere individuati le ulteriori spese ammissibili o  soggetti  aventi
diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite  di
spesa di cui al comma 6. 
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione  della  legge  di
conversione del presente decreto-legge, sono stabilite  le  modalita'
per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini  di
quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge  31  dicembre
2009, n. 196. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  dell'articolo  17  del   citato   decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  e'  riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 26. 
              - Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della legge  24
          dicembre  2007,  n.  244  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 26. 
              - Il testo  dell'articolo  34  della  citata  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 26. 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi   12-bis   e   13
          dell'articolo 17 della citata legge 31  dicembre  2009,  n.
          196: 
              «Art. 17 - Copertura finanziaria delle leggi 
              1. - 12. Omissis 
              12-bis. Qualora siano in procinto  di  verificarsi  gli
          scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
          delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui  al
          comma  12-quater,  sentito  il  Ministro  competente,   con
          proprio decreto, provvede, per l'esercizio in  corso,  alla
          riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  competente,  nel  rispetto  dei
          vincoli di spesa derivanti dalla lettera  a)  del  comma  5
          dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
          sufficienti alla copertura finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui  al  comma
          12, allo stesso  si  provvede,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio   dei   ministri,   mediante   riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti  negli  stati  di  previsione  della
          spesa, nel rispetto dei vincoli di  spesa  derivanti  dalla
          lettera a) del comma 5 dell'articolo  21.  Gli  schemi  dei
          decreti di cui ai precedenti periodi  sono  trasmessi  alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,   da
          rendere entro il termine di sette giorni dalla  data  della
          trasmissione. Gli schemi  dei  decreti  sono  corredati  di
          apposita  relazione  che  espone   le   cause   che   hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri  previsti  dalle  predette  leggi.  Qualora  le
          Commissioni non si esprimano entro il  termine  di  cui  al
          terzo periodo, i decreti possono  essere  adottati  in  via
          definitiva. 
              12-ter. - 12-quater. Omissis 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
          81 della Costituzione. La medesima procedura  e'  applicata
          in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali  e
          della Corte costituzionale  recanti  interpretazioni  della
          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori
          oneri,  fermo  restando  quanto  disposto  in  materia   di
          personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
              Omissis.»