Art. 120
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate
alla necessita' di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di
lavoro, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2, alle
associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli
enti del Terzo settore, e' riconosciuto un credito d'imposta in
misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un
massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per
far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento
contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi
necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la
realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per
l'acquisto di arredi di sicurezza, nonche' in relazione agli
investimenti in attivita' innovative, ivi compresi quelli necessari
ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o
l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il
controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cumulabile con altre
agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi
sostenuti ed e' utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere individuati le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi
diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di
spesa di cui al comma 6.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalita'
per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di
quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.
- Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 26.
- Il testo dell'articolo 34 della citata legge 23
dicembre 2000, n. 388 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 26.
- Si riporta il testo dei commi 12-bis e 13
dell'articolo 17 della citata legge 31 dicembre 2009, n.
196:
«Art. 17 - Copertura finanziaria delle leggi
1. - 12. Omissis
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. - 12-quater. Omissis
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Omissis.»