Art. 121 
 
Opzione per la cessione o per lo sconto  in  luogo  delle  detrazioni
                               fiscali 
 
  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli
interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo
diretto della detrazione spettante, alternativamente: 
  a) per un contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul  corrispettivo
dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  stesso,
anticipato dai fornitori che hanno effettuato  gli  interventi  e  da
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo
pari alla detrazione spettante, con facolta' di  successiva  cessione
del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari; 
  b) per la cessione di un credito d'imposta di pari  ammontare,  con
facolta' di successiva  cessione  ad  altri  soggetti,  compresi  gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. 
  1-bis. L'opzione di cui  al  comma  1  puo'  essere  esercitata  in
relazione a ciascuno stato di avanzamento dei  lavori.  Ai  fini  del
presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli  stati
di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per  ciascun
intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 
  2. In deroga all'articolo  14,  commi  2-ter,  2-sexies  e  3.1,  e
all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e
1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno  2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  per
le spese relative agli interventi di: 
    a) recupero del patrimonio edilizio di cui  all'articolo  16-bis,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917; 
    b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; 
    c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16,  commi
da 1-bis  a  1-septies  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di
cui al comma 4 dell'articolo 119; 
    d) recupero o restauro della facciata  degli  edifici  esistenti,
ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,  di  cui
all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160; 
    e) installazione di impianti  fotovoltaici  di  cui  all'articolo
16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n.  917,  ivi  compresi  gli  interventi  di  cui  ai  commi  5  e  6
dell'articolo 119 del presente decreto; 
    f)  installazione  di  colonnine  per  la  ricarica  dei  veicoli
elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119; 
  3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono  utilizzati
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione  non
fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa  ripartizione
in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito  d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non  puo'
essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a
rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma  1,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei  soggetti
di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli
31  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori  e  i
soggetti cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al
credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle  entrate  nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo  procede,  in  base  a  criteri
selettivi e tenendo  anche  conto  della  capacita'  operativa  degli
uffici, alla verifica documentale della sussistenza  dei  presupposti
che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e  all'articolo
27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  5. Qualora sia accertata la mancata  sussistenza,  anche  parziale,
dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta,  l'Agenzia
delle entrate provvede al recupero dell'importo  corrispondente  alla
detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui  al  comma
1. L'importo  di  cui  al  periodo  precedente  e'  maggiorato  degli
interessi di cui all'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  e  delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  6. Il recupero dell'importo di cui al comma  5  e'  effettuato  nei
confronti  del  soggetto  beneficiario  di  cui  al  comma  1,  ferma
restando,  in  presenza   di   concorso   nella   violazione,   oltre
all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo  18
dicembre 1997,  n.  472,  anche  la  responsabilita'  in  solido  del
fornitore che  ha  applicato  lo  sconto  e  dei  cessionari  per  il
pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi. 
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al  presente  articolo,  comprese
quelle relative all'esercizio delle opzioni, da  effettuarsi  in  via
telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal  comma  3
dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo degli articoli 14 e 16  del  citato  decreto
          legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90  e'  riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 119. 
              - Il testo del comma 1 dell'articolo 16-bis del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 119. 
              - Si riporta il testo dei commi 219 e 220 dell'articolo
          1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «219. Per le  spese  documentate,  sostenute  nell'anno
          2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di  sola
          pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o
          restauro della facciata  esterna  degli  edifici  esistenti
          ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei
          lavori  pubblici  2  aprile  1968,  n.  1444,  spetta   una
          detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento. 
              220. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento  della
          facciata, ove non siano di sola  pulitura  o  tinteggiatura
          esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista
          termico o interessino oltre il 10 per  cento  dell'intonaco
          della    superficie    disperdente    lorda     complessiva
          dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti
          di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  26
          giugno 2015, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  39
          alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015,  e,  con
          riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti  di
          cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico 11 marzo  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  18  marzo  2008.  In  tali
          ipotesi,  ai  fini  delle  verifiche  e  dei  controlli  si
          applicano i  commi  3-bis  e  3-ter  dell'articolo  14  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.» 
              -   Il   testo   dell'articolo   16-ter   del    citato
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90   e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 119. 
              -  Il  testo  dell'articolo  17  del   citato   decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  e'  riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 26. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 31  del
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              «Art. 31 Preclusione alla autocompensazione in presenza
          di debito su ruoli definitivi 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2011,  la  compensazione
          dei crediti di cui all'articolo 17, comma  1,  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  relativi  alle  imposte
          erariali, e' vietata fino a  concorrenza  dell'importo  dei
          debiti, di ammontare  superiore  a  millecinquecento  euro,
          iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori,
          e per i quali e' scaduto il termine di pagamento.  In  caso
          di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si
          applica la sanzione  del  50  per  cento  dell'importo  dei
          debiti iscritti a ruolo per  imposte  erariali  e  relativi
          accessori e per i quali e' scaduto il termine di  pagamento
          fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.
          La sanzione non puo' essere applicata fino  al  momento  in
          cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione  giudiziale
          o amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
          per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
          di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo
          20 del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,
          decorrono dal giorno successivo alla data della definizione
          della contestazione.  E'  comunque  ammesso  il  pagamento,
          anche parziale, delle somme iscritte a  ruolo  per  imposte
          erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei
          crediti relativi alle  stesse  imposte,  con  le  modalita'
          stabilite con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore
          del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in
          misura eccedente l'importo del debito erariale  iscritto  a
          ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente  secondo  la
          disciplina e  i  controlli  previsti  dalle  singole  leggi
          d'imposta.  Nell'ambito  delle   attivita'   di   controllo
          dell'Agenzia delle entrate e della Guardia  di  finanza  e'
          assicurata  la  vigilanza   sull'osservanza   del   divieto
          previsto dal presente comma anche mediante specifici  piani
          operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le  disposizioni
          di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  non  operano  per  i
          ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.» 
              - Il testo  dell'articolo  34  della  citata  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 26. 
              - Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della legge  24
          dicembre 2007, n. 244 e' riportato nelle Note all'art. 26. 
              - Il testo degli articoli 31 e seguenti del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 25. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  43  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600: 
              «Art. 43 - Termine per l'accertamento 
              1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati,
          a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del  quinto  anno
          successivo  a  quello  in  cui  e'  stata   presentata   la
          dichiarazione. 
              2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
          o di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  l'avviso  di
          accertamento puo' essere notificato entro  il  31  dicembre
          del  settimo  anno  successivo   a   quello   in   cui   la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
              3. Fino alla scadenza del termine stabilito  nei  commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato in aumento mediante la  notificazione  di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi da parte dell'Agenzia delle  entrate.  Nell'avviso
          devono essere specificamente indicati, a pena di  nullita',
          i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
          venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.» 
              -  Il  testo  del  comma  16   dell'articolo   27   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2   e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 25. 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da   17   a   20
          dell'articolo 27 del citato decreto-legge 29 novembre 2008,
          n.  185,  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2: 
              «Art. 27 Accertamenti 
              1. - 16. Omissis 
              17. La disposizione di cui al comma  16  si  applica  a
          decorrere  dalla  data  di  presentazione  del  modello  di
          pagamento  unificato  nel  quale  sono   indicati   crediti
          inesistenti  utilizzati  in  compensazione  in   anni   con
          riferimento ai quali alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto siano ancora pendenti i termini di cui  al
          primo comma dell'articolo 43  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo
          57 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. 
              18. 
              19. In caso  di  mancato  pagamento  entro  il  termine
          assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore  a  sessanta
          giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui
          al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo
          ai sensi dell'articolo 15-bis del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              20.  Per  la  notifica  della  cartella  di   pagamento
          relativa alle somme che risultano dovute in  base  all'atto
          di recupero di cui all'articolo 1, comma 421,  della  legge
          30 dicembre 2004, n.  311,  e  al  comma  16  del  presente
          articolo, si applica il termine previsto dall'articolo  25,
          primo comma, lettera c), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'articolo  20  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 25. 
              -  Il  testo  dell'articolo  13  del   citato   decreto
          legislativo 18 dicembre  1997,  n.  471  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 25. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  9  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472  (Disposizioni
          generali in  materia  di  sanzioni  amministrative  per  le
          violazioni di norme tributarie, a  norma  dell'articolo  3,
          comma 133, lettera q), della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662): 
              «Art. 9 - Concorso di persone 
              1. Quando piu' persone concorrono  in  una  violazione,
          ciascuna  di  esse  soggiace  alla  sanzione   per   questa
          disposta.   Tuttavia,   quando   la   violazione   consiste
          nell'omissione di un comportamento cui  sono  obbligati  in
          solido piu' soggetti, e' irrogata una sola  sanzione  e  il
          pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli
          altri, salvo il diritto di regresso». 
              - Il testo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto  del
          Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 25.