Art. 123
Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e
accisa
1. L'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
l'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
abrogati.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in
19.821 milioni di euro per l'anno 2021, 26.733 milioni di euro per
l'anno 2022, 27.004 milioni di euro per l'anno 2023, 27.104 milioni
di euro per l'anno 2024, 27.204 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265.