Art. 124 
 
Riduzione aliquota IVA per le  cessioni  di  beni  necessari  per  il
  contenimento  e  la  gestione  dell'emergenza   epidemiologica   da
  Covid-19 
 
  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il  numero  1-ter,  e'
aggiunto il seguente: «1-ter.1.  Ventilatori  polmonari  per  terapia
intensiva  e  subintensiva;   monitor   multiparametrico   anche   da
trasporto; pompe infusionali per farmaci e  pompe  peristaltiche  per
nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi  per  ventilazione  a
pressione  positiva  continua;  maschere  per  la  ventilazione   non
invasiva;  sistemi  di  aspirazione;   umidificatori;   laringoscopi;
strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico;  centrale
di  monitoraggio  per  terapia  intensiva;  ecotomografo   portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche;
mascherine Ffp2 e Ffp3;  articoli  di  abbigliamento  protettivo  per
finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in  nitrile,
visiere  e  occhiali  protettivi,tute  di   protezione,   calzari   e
soprascarpe,   cuffie   copricapo,   camici   impermeabili,    camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;dispenser a
muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al
3 per  cento  in  litri;  carrelli  per  emergenza;  estrattori  RNA;
strumentazione per diagnostica  per  COVID-19;  tamponi  per  analisi
cliniche;provette  sterili;  attrezzature  per  la  realizzazione  di
ospedali da campo;». 
  2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica  da  Covid-19,
le cessioni di beni di  cui  al  comma  1,  effettuate  entro  il  31
dicembre 2020, sono esenti  dall'imposta  sul  valore  aggiunto,  con
diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633. 
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate  in
257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta la Tabella A, parte  II-bis,  allegata  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  «Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto», come modificata dalla presente legge: 
              «Tabella A 
              Parte II Bis - Beni e servizi soggetti all'aliquota del
          5 per cento 
              Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento 
              1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e
          27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in  favore  dei
          soggetti  indicati   nello   stesso   numero   27-ter)   da
          cooperative sociali e loro consorzi. 
              1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a
          rametti o  sgranato,  destinati  all'alimentazione;  piante
          allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e  salvia  (v.
          d. ex 12.07) 
              1-ter)  prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone
          effettuate  mediante  mezzi  di  trasporto   abilitati   ad
          eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale,  fluviale
          e lagunare 
              1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva  e
          subintensiva; monitor multiparametrico anche da  trasporto;
          pompe infusionali per farmaci  e  pompe  peristaltiche  per
          nutrizione  enterale;  tubi   endotracheali;   caschi   per
          ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la
          ventilazione  non   invasiva;   sistemi   di   aspirazione;
          umidificatori;  laringoscopi;  strumentazione  per  accesso
          vascolare; aspiratore elettrico; centrale  di  monitoraggio
          per    terapia    intensiva;    ecotomografo     portatile;
          elettrocardiografo;  tomografo  computerizzato;  mascherine
          chirurgiche;  mascherine   Ffp2   e   Ffp3;   articoli   di
          abbigliamento  protettivo  per  finalita'  sanitarie  quali
          guanti in lattice,  in  vinile  e  in  nitrile,  visiere  e
          occhiali  protettivi,  tute  di   protezione,   calzari   e
          soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili,  camici
          chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per  mani;
          dispenser a muro per disinfettanti; soluzione  idroalcolica
          in litri; perossido al 3 per cento in litri;  carrelli  per
          emergenza; estrattori RNA; strumentazione  per  diagnostica
          per  COVID-19;  tamponi  per  analisi  cliniche;   provette
          sterili; attrezzature per la realizzazione di  ospedali  da
          campo; 
              1-quater) tartufi freschi o refrigerati 
              1-quinquies) prodotti  per  la  protezione  dell'igiene
          femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o
          lavabili; coppette mestruali.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633: 
              «Art. 19 - Detrazione 
              1. Per la determinazione dell'imposta  dovuta  a  norma
          del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al
          secondo   comma    dell'articolo    30,    e'    detraibile
          dall'ammontare  dell'imposta   relativa   alle   operazioni
          effettuate,  quello  dell'imposta  assolta  o  dovuta   dal
          soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa  in
          relazione ai beni ed  ai  servizi  importati  o  acquistati
          nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
          alla detrazione dell'imposta relativa  ai  beni  e  servizi
          acquistati o importati sorge nel momento in  cui  l'imposta
          diviene esigibile ed e' esercitato al  piu'  tardi  con  la
          dichiarazione relativa all'anno  in  cui  il  diritto  alla
          detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento
          della nascita del diritto medesimo. 
              Omissis.»