Art. 124
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19
1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, e'
aggiunto il seguente: «1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia
intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da
trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per
nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a
pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non
invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi;
strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale
di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche;
mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per
finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile,
visiere e occhiali protettivi,tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;dispenser a
muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al
3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA;
strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi
cliniche;provette sterili; attrezzature per la realizzazione di
ospedali da campo;».
2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,
le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31
dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con
diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in
257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta la Tabella A, parte II-bis, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto», come modificata dalla presente legge:
«Tabella A
Parte II Bis - Beni e servizi soggetti all'aliquota del
5 per cento
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento
1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e
27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei
soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da
cooperative sociali e loro consorzi.
1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a
rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante
allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.
d. ex 12.07)
1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale
e lagunare
1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e
subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto;
pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per
nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per
ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la
ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione;
umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso
vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio
per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine
chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di
abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali
guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;
dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica
in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per
emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica
per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette
sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da
campo;
1-quater) tartufi freschi o refrigerati
1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene
femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o
lavabili; coppette mestruali.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633:
«Art. 19 - Detrazione
1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma
del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al
secondo comma dell'articolo 30, e' detraibile
dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni
effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal
soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in
relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta
diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la
dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla
detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento
della nascita del diritto medesimo.
Omissis.»