Art. 125
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di
protezione
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e
contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti
attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, nonche' alle strutture ricettive extra-alberghiere a
carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del
codice identificativo di cui all'articolo13-quater, comma 4, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d'imposta in
misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la
sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonche'
per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri
dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per
ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro
per l'anno 2020.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata
l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati
nell'ambito di tali attivita';
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione
e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di
cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e
vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea,
ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi
incluse le eventuali spese di installazione.
3. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi
dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle
risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al
comma 5.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo
13-quater del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58:
«Art. 13 quater Disposizioni in materia di locazioni
brevi e attivita' ricettive
1. - 3. Omissis
4. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta
turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare
forme irregolari di ospitalita', anche ai fini fiscali,
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo e' istituita una apposita banca
dati delle strutture ricettive nonche' degli immobili
destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti
nel territorio nazionale, identificati mediante un codice
alfanumerico, di seguito denominato "codice
identificativo", da utilizzare in ogni comunicazione
inerente all'offerta e alla promozione dei servizi
all'utenza.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.
- Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della citata
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 26.
- Il testo dell'articolo 34 della citata legge 23
dicembre 2000, n. 388 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 26.
- Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 25.