Art. 125 
 
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di
                             protezione 
 
  1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a  contenere  e
contrastare  la  diffusione  del  Covid-19,  ai  soggetti   esercenti
attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti  non  commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente
riconosciuti, nonche' alle strutture  ricettive  extra-alberghiere  a
carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso  del
codice identificativo di  cui  all'articolo13-quater,  comma  4,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta  un  credito  d'imposta  in
misura pari al 60 per cento delle spese sostenute  nel  2020  per  la
sanificazione degli ambienti e degli  strumenti  utilizzati,  nonche'
per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale  e  di  altri
dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo  di  60.000  euro  per
ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni  di  euro
per l'anno 2020. 
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute per: 
    a) la  sanificazione  degli  ambienti  nei  quali  e'  esercitata
l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli  strumenti  utilizzati
nell'ambito di tali attivita'; 
    b) l'acquisto di dispositivi  di  protezione  individuale,  quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione
e calzari, che siano conformi ai requisiti  essenziali  di  sicurezza
previsti dalla normativa europea; 
    c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
    d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi  da  quelli  di
cui alla  lettera  b),  quali  termometri,  termoscanner,  tappeti  e
vaschette  decontaminanti  e  igienizzanti,  che  siano  conformi  ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla  normativa  europea,
ivi incluse le eventuali spese di installazione; 
    e) l'acquisto di dispositivi atti  a  garantire  la  distanza  di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli  protettivi,  ivi
incluse le eventuali spese di installazione. 
  3. Il credito d'imposta e'  utilizzabile  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta  di  sostenimento  della  spesa
ovvero in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 
  5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del  decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno  2020  si  provvede,  per  150  milioni  di  euro   ai   sensi
dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro  mediante  utilizzo  delle
risorse rivenienti dall'abrogazione  della  disposizione  di  cui  al
comma 5. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  4  dell'articolo
          13-quater del citato decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58: 
              «Art. 13 quater Disposizioni in  materia  di  locazioni
          brevi e attivita' ricettive 
              1. - 3. Omissis 
              4. Al  fine  di  migliorare  la  qualita'  dell'offerta
          turistica, assicurare la tutela del turista  e  contrastare
          forme irregolari di ospitalita',  anche  ai  fini  fiscali,
          presso il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo e'  istituita  una  apposita  banca
          dati  delle  strutture  ricettive  nonche'  degli  immobili
          destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  presenti
          nel territorio nazionale, identificati mediante  un  codice
          alfanumerico,     di     seguito     denominato     "codice
          identificativo",  da  utilizzare  in   ogni   comunicazione
          inerente  all'offerta  e  alla   promozione   dei   servizi
          all'utenza. 
              Omissis.» 
                
              -  Il  testo  dell'articolo  17  del   citato   decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  e'  riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 26. 
              - Il testo del comma 53 dell'articolo  1  della  citata
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 26. 
              - Il testo  dell'articolo  34  della  citata  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 26. 
          - Il testo degli articoli 61 e 109, comma  5,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 25.