Art. 126
Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti
sospesi
1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3,
4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un
massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato.
1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli
imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia
di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui
all'articolo 2,comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
2. I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo
compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono
assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni
di cui all'articolo 19, comma 1,del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in
un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante
rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari
importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre
2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato.
3. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo
il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo
2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o
mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di
pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16
settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato».
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 18 del citato decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 112.
- Si riporta il testo del comma 6-sexies dell'articolo
2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno
alle imprese e alle famiglie):
«Art. 2 Proroghe onerose di termini
1. - 6-quinquies Omissis
6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato
dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsi ve e
dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22.dicembre
1999, n. 512, sono unificati nel "Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsi ve e dell'usura", costituito presso il
Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle
vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia'
previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti
i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma
11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18,
comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e
dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n.
512. E' abrogato l'articolo 1-bis della legge 22 dicembre
1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare,
armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica
28 maggio 2001, n. 284.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 25-bis del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600:
«Art. 25 - Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su
altri redditi
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che
corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello
Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro
autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero
siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per
l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere
devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20
per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai
percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta
deve essere operata dal condominio quale sostituto
d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore
di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla
parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e
sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c)
del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta e' elevata
al 20 per cento per le indennita' di cui alle lettere c) e
d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico,
concernente tassazione separata. La ritenuta non deve
essere operata per le prestazioni effettuate,
nell'esercizio di imprese.
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente
articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma
precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve
essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate
nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per
prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e
quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti
dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2 del
D.P.R.29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro
autonomo non esercitato abitualmente e sempre che non
costituiscano acconto di maggiori compensi.
I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 corrisposti a non residenti sono soggetti ad una
ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla
parte imponibile del loro ammontare e' operata, altresi',
una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta
sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per
l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio
dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti.»
«Art. 25-bis - Ritenuta sulle provvigioni inerenti a
rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di
rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23,
escluse le imprese agricole, i quali corrispondono
provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche
occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia,
di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento di affari, devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con
obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si
applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, per il primo scaglione di
reddito.
La ritenuta e' commisurata al 50% dell'ammontare delle
provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti
dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che
nell'esercizio della loro attivita' si avvalgono in via
continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la
ritenuta e' commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse
provvigioni.
La ritenuta di cui ai commi precedenti e' scomputata
dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza,
purche' gia' operata al momento della presentazione della
dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall'imposta
relativa al periodo di imposta nel quale e' stata operata.
Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa
e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in
cui e' stata effettuata.
Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi
contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare
delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere
ai committenti, preponenti o mandanti l'importo
corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei
termini per il relativo versamento da parte dei
committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si
considera operata nel mese successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I
committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di
eventuali errori nella determinazione dell'importo della
ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non
oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e
turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di
viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che
esercitano attivita' di distribuzione di pellicole
cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le
prestazioni rese direttamente alle imprese di
assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro
rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti
generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro
controllate che rendono prestazioni direttamente alle
imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva,
dalle aziende ed istituti di credito e dalle societa'
finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni
rese nell'esercizio delle attivita' di collocamento e di
compravendita di titoli e valute nonche' di raccolta e di
finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori
marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese
petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,
dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed
ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai
commissionari che operano nei mercati ortofrutticoli,
ittici e di bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative
tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi
finalita' di lucro.
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a
domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni
percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese di produzione del reddito . Per le
prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le
disposizioni indicate nei commi che precedono.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinati i criteri, i termini e le modalita' per la
presentazione della dichiarazione indicata nel secondo
comma. Tali modalita' devono prevedere la trasmissione
anche tramite posta elettronica certificata della predetta
dichiarazione. La dichiarazione non potra' avere limiti di
tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita
dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni che comportano il
venir meno delle predette condizioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19 del
citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 :
«Art. 19 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di
lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di
commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza
di commercio e di procacciamento d'affari
1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel
periodo di imposta precedente a quello in corso alla data
del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel
periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020
non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli
articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del
sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente
non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro
dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono
della presente opzione, rilasciano un'apposita
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi
non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente
disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle
ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica
soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione
fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di
sanzioni e interessi.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi), come modificato dalla presente legge:
«2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020,
n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a
un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.»