Art. 126 
 
Proroga dei termini  di  ripresa  della  riscossione  dei  versamenti
                               sospesi 
 
  1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1,  2,  3,
4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  23,  sono  effettuati,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  in  un'unica  soluzione
entro il 16 settembre 2020  o  mediante  rateizzazione,  fino  ad  un
massimo di quattro rate mensili di pari importo,  con  il  versamento
della prima rata entro il 16 settembre  2020.  Non  si  fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' versato. 
  1-bis.  Al  fine  di  incrementare  le   risorse   destinate   agli
imprenditori che hanno subito danni economici a  causa  dell'epidemia
di COVID-19 e  vittime  di  richieste  estorsive,  il  Fondo  di  cui
all'articolo 2,comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.
10, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 
  2. I soggetti i  cui  ricavi  e  compensi,  percepiti  nel  periodo
compreso tra il  17  marzo  2020  e  il  31  maggio  2020,  non  sono
assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni
di cui all'articolo 19, comma 1,del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.
23, provvedono a versare  l'ammontare  delle  medesime  ritenute,  in
un'unica  soluzione,  entro  il  16   settembre   2020   o   mediante
rateizzazione, fino ad un massimo di quattro  rate  mensili  di  pari
importo, con il versamento della prima rata  entro  il  16  settembre
2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo  al
rimborso di quanto gia' versato. 
  3. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27  dopo
il secondo periodo e' aggiunto il  seguente:  «Gli  adempimenti  e  i
versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo
2020,  n.  9  sono  effettuati,  senza  applicazione  di  sanzioni  e
interessi, in  un'unica  soluzione  entro  il  16  settembre  2020  o
mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate  mensili  di
pari importo,  con  il  versamento  della  prima  rata  entro  il  16
settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 18 del citato decreto-legge  8
          aprile  2020,  n.  23,   convertito,   con   modificazioni,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,
          n. 40, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 112. 
              - Si riporta il testo del comma 6-sexies  dell'articolo
          2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10
          (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          di interventi urgenti in materia tributaria e  di  sostegno
          alle imprese e alle famiglie): 
              «Art. 2 Proroghe onerose di termini 
              1. - 6-quinquies Omissis 
              6-sexies. A decorrere dal termine  di  proroga  fissato
          dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
          solidarieta' per le vittime delle richieste  estorsi  ve  e
          dell'usura  previsto  dall'articolo   4,   comma   1,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di  rotazione
          per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo  mafioso
          di cui all'articolo 1, comma  1,  della  legge  22.dicembre
          1999, n. 512, sono unificati nel "Fondo di rotazione per la
          solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,  delle
          richieste estorsi ve e dell'usura",  costituito  presso  il
          Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti  delle
          vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni  gia'
          previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti
          i rapporti giuridici gia' instaurati alla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente  comma  si
          applicano le disposizioni previste dall'articolo 14,  comma
          11, della legge 7 marzo 1996,  n.  108,  dall'articolo  18,
          comma  1,  della  legge  23  febbraio  1999,   n.   44,   e
          dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999,  n.
          512. E' abrogato l'articolo 1-bis della legge  22  dicembre
          1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, con regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, il Governo provvede ad  adeguare,
          armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  16  agosto
          1999, n. 455, e al decreto del Presidente della  Repubblica
          28 maggio 2001, n. 284. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2. 
              - Si riporta il testo degli articoli 25  e  25-bis  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600: 
              «Art. 25 - Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su
          altri redditi 
              I soggetti indicati nel primo comma dell'art.  23,  che
          corrispondono a soggetti  residenti  nel  territorio  dello
          Stato compensi comunque denominati, anche  sotto  forma  di
          partecipazione  agli  utili,  per  prestazioni  di   lavoro
          autonomo,  ancorche'  non  esercitate  abitualmente  ovvero
          siano  rese  a  terzi  o  nell'interesse  di  terzi  o  per
          l'assunzione di obblighi di fare,  non  fare  o  permettere
          devono operare all'atto del pagamento una ritenuta  del  20
          per  cento  a  titolo  di  acconto  dell'Irpef  dovuta  dai
          percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta
          deve  essere  operata  dal   condominio   quale   sostituto
          d'imposta anche sui compensi percepiti  dall'amministratore
          di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla
          parte imponibile delle somme  di  cui  alla  lettera  b)  e
          sull'intero ammontare delle somme di cui  alla  lettera  c)
          del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta e' elevata
          al 20 per cento per le indennita' di cui alle lettere c)  e
          d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso  testo  unico,
          concernente  tassazione  separata.  La  ritenuta  non  deve
          essere   operata    per    le    prestazioni    effettuate,
          nell'esercizio di imprese. 
              Salvo quanto disposto nell'ultimo  comma  del  presente
          articolo, se i compensi e le altre somme di  cui  al  comma
          precedente sono corrisposti a soggetti non residenti,  deve
          essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
          del 30 per  cento,  anche  per  le  prestazioni  effettuate
          nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i  compensi  per
          prestazioni di  lavoro  autonomo  effettuate  all'estero  e
          quelli corrisposti a stabili organizzazioni  in  Italia  di
          soggetti non residenti. 
              Le disposizioni dei precedenti commi non  si  applicano
          ai compensi di importo inferiore a lire 50.000  corrisposti
          dai soggetti indicati nella  lettera  c)  dell'art.  2  del
          D.P.R.29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di  lavoro
          autonomo non  esercitato  abitualmente  e  sempre  che  non
          costituiscano acconto di maggiori compensi. 
              I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c),
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 corrisposti a non residenti  sono  soggetti  ad  una
          ritenuta del trenta per cento a  titolo  di  imposta  sulla
          parte imponibile del loro ammontare e'  operata,  altresi',
          una ritenuta del trenta  per  cento  a  titolo  di  imposta
          sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per
          l'uso o la concessione in uso di attrezzature  industriali,
          commerciali o scientifiche che si  trovano  nel  territorio
          dello Stato. Ne  sono  esclusi  i  compensi  corrisposti  a
          stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato   di
          soggetti non residenti.» 
              «Art. 25-bis - Ritenuta sulle  provvigioni  inerenti  a
          rapporti di commissione,  di  agenzia,  di  mediazione,  di
          rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari 
              I soggetti  indicati  nel  primo  comma  dell'art.  23,
          escluse  le  imprese  agricole,   i   quali   corrispondono
          provvigioni comunque denominate per  le  prestazioni  anche
          occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia,
          di  mediazione,  di  rappresentanza  di  commercio   e   di
          procacciamento  di  affari,  devono  operare  all'atto  del
          pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
          reddito delle persone fisiche o  dell'imposta  sul  reddito
          delle  persone  giuridiche  dovuta  dai  percipienti,   con
          obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta  ritenuta  si
          applica nella misura fissata  dall'articolo  11  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni,  per  il  primo   scaglione   di
          reddito. 
              La ritenuta e' commisurata al 50% dell'ammontare  delle
          provvigioni indicate nel  primo  comma.  Se  i  percipienti
          dichiarano ai loro committenti, preponenti o  mandanti  che
          nell'esercizio della loro attivita'  si  avvalgono  in  via
          continuativa  dell'opera  di  dipendenti  o  di  terzi,  la
          ritenuta e' commisurata al 20% dell'ammontare delle  stesse
          provvigioni. 
              La ritenuta di cui ai commi  precedenti  e'  scomputata
          dall'imposta relativa al periodo d'imposta  di  competenza,
          purche' gia' operata al momento della  presentazione  della
          dichiarazione annuale,  o,  alternativamente,  dall'imposta
          relativa al periodo di imposta nel quale e' stata  operata.
          Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la  stessa
          e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in
          cui e' stata effettuata. 
              Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi
          contrattuali, sono direttamente  trattenute  sull'ammontare
          delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere
          ai   committenti,   preponenti   o    mandanti    l'importo
          corrispondente alla  ritenuta.  Ai  fini  del  computo  dei
          termini  per  il   relativo   versamento   da   parte   dei
          committenti,  preponenti  o  mandanti,   la   ritenuta   si
          considera operata nel mese successivo a quello  in  cui  le
          provvigioni  sono  state  trattenute  dai  percipienti.   I
          committenti, preponenti o mandanti possono tener  conto  di
          eventuali errori nella  determinazione  dell'importo  della
          ritenuta anche in occasione di successivi  versamenti,  non
          oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le
          provvigioni sono state trattenute dai percipienti. 
              Le disposizioni dei precedenti commi non  si  applicano
          alle provvigioni  percepite  dalle  agenzie  di  viaggio  e
          turismo,  dai  rivenditori  autorizzati  di  documenti   di
          viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti  che
          esercitano  attivita'   di   distribuzione   di   pellicole
          cinematografiche, dagli  agenti  di  assicurazione  per  le
          prestazioni   rese    direttamente    alle    imprese    di
          assicurazione, dai mediatori di assicurazione  per  i  loro
          rapporti con le imprese di assicurazione e con  gli  agenti
          generali delle imprese di assicurazione  pubbliche  o  loro
          controllate  che  rendono  prestazioni  direttamente   alle
          imprese di assicurazione in regime di reciproca  esclusiva,
          dalle aziende ed  istituti  di  credito  e  dalle  societa'
          finanziarie e di locazione finanziaria per  le  prestazioni
          rese nell'esercizio delle attivita' di  collocamento  e  di
          compravendita di titoli e valute nonche' di raccolta  e  di
          finanziamento, dagli  agenti,  raccomandatari  e  mediatori
          marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di  imprese
          petrolifere per le prestazioni ad esse  rese  direttamente,
          dai mediatori e rappresentanti di  produttori  agricoli  ed
          ittici e di  imprese  esercenti  la  pesca  marittima,  dai
          commissionari  che  operano  nei  mercati   ortofrutticoli,
          ittici e di bestiame, nonche' dai  consorzi  e  cooperative
          tra imprese agricole, commerciali ed artigiane  non  aventi
          finalita' di lucro. 
              Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a
          domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 114,  la  ritenuta  e'  applicata  a  titolo
          d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni
          percepite ridotto del 22 per cento a  titolo  di  deduzione
          forfetaria delle spese di produzione del reddito .  Per  le
          prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le
          disposizioni indicate nei commi che precedono. 
              Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
          sono determinati i criteri, i termini e le modalita' per la
          presentazione  della  dichiarazione  indicata  nel  secondo
          comma. Tali  modalita'  devono  prevedere  la  trasmissione
          anche tramite posta elettronica certificata della  predetta
          dichiarazione. La dichiarazione non potra' avere limiti  di
          tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita
          dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione  della
          comunicazione relativa alle variazioni  che  comportano  il
          venir   meno    delle    predette    condizioni    comporta
          l'applicazione delle sanzioni  previste  dall'articolo  11,
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          successive modificazioni. 
              Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
          alle provvigioni corrisposte a stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato di soggetti non residenti.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19  del
          citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 : 
              «Art. 19 - Proroga sospensione ritenute sui redditi  di
          lavoro autonomo e sulle provvigioni  inerenti  rapporti  di
          commissione, di agenzia, di mediazione,  di  rappresentanza
          di commercio e di procacciamento d'affari 
              1. Per i soggetti che hanno il  domicilio  fiscale,  la
          sede legale o la sede operativa nel territorio dello  Stato
          con ricavi o compensi non  superiori  a  euro  400.000  nel
          periodo di imposta precedente a quello in corso  alla  data
          del 17 marzo 2020, i ricavi  e  i  compensi  percepiti  nel
          periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31  maggio  2020
          non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di  cui  agli
          articoli 25 e  25-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  da  parte   del
          sostituto d'imposta, a condizione che nel  mese  precedente
          non abbiano  sostenuto  spese  per  prestazioni  di  lavoro
          dipendente o assimilato. I contribuenti, che  si  avvalgono
          della    presente    opzione,    rilasciano     un'apposita
          dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi  e  compensi
          non sono  soggetti  a  ritenuta  ai  sensi  della  presente
          disposizione  e  provvedono  a  versare  l'ammontare  delle
          ritenute d'acconto non operate dal  sostituto  in  un'unica
          soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante  rateizzazione
          fino a un massimo di 5  rate  mensili  di  pari  importo  a
          decorrere dal mese di luglio 2020,  senza  applicazione  di
          sanzioni e interessi. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
          legge 24 aprile 2020, n.  27  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19. Proroga dei termini  per  l'adozione  di  decreti
          legislativi), come modificato dalla presente legge: 
              «2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8  marzo  2020,
          n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
          gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
          effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
          dei medesimi decreti-legge 2 marzo  2020,  n.  9,  8  marzo
          2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.  Gli  adempimenti  e  i
          versamenti sospesi ai sensi  dell'articolo  5  del  decreto
          legge  2  marzo  2020,  n.   9   sono   effettuati,   senza
          applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
          entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino  a
          un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con  il
          versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non
          si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.»