Art. 127 
 
Proroga dei termini di ripresa della riscossione per  i  soggetti  di
  cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020,  n.  18,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 61: 
      1) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.  I  versamenti
sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza  applicazione  di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione  entro  il  16  settembre
2020 o mediante rateizzazione fino  a  un  massimo  di  quattro  rate
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro  il
16 settembre  2020.  Nei  medesimi  termini  sono  effettuati,  anche
mediante il sostituto d'imposta,  i  versamenti  delle  ritenute  non
operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  24  febbraio  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. Non  si  fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del
comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020.»; 
      2) il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  «5.Le  federazioni
sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le  associazioni
e le societa' sportive professionistiche e dilettantistiche,  di  cui
al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui  al  comma  1
fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e  i  versamenti  sospesi  ai
sensi del periodo precedente sono effettuati, senza  applicazione  di
sanzioni ed interessi, con le modalita' e nei  termini  previsti  dal
comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.»; 
    b) all'articolo 62 il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  «5.I
versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' del decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio  2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni ed interessi,  in  un'unica  soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari  importo,  con  il  versamento  della
prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di
quanto gia' versato.» 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 61 e 62 del citato
          decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 61 - Sospensione dei versamenti  delle  ritenute,
          dei contributi previdenziali e assistenziali  e  dei  premi
          per l'assicurazione obbligatoria 
              1. Per i soggetti di cui  al  comma  2,  che  hanno  il
          domicilio fiscale, la sede legale o la sede  operativa  nel
          territorio dello Stato, sono sospesi: 
              a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla
          fonte, di cui  agli  articoli  23  e  24  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  che
          i  predetti  soggetti  operano  in  qualita'  di  sostituti
          d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 
              b) i termini relativi agli adempimenti e ai  versamenti
          dei contributi previdenziali e assistenziali  e  dei  premi
          per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo  2020  al  30
          aprile 2020; 
              c) i termini dei versamenti  relativi  all'imposta  sul
          valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. 
              2. Le disposizioni di cui al comma l  si  applicano  ai
          seguenti soggetti: 
              a) imprese turistico-ricettive, agenzie  di  viaggio  e
          turismo e tour operator; 
              b) federazioni sportive nazionali, enti  di  promozione
          sportiva,     associazioni     e     societa'      sportive
          professionistiche e dilettantistiche, nonche' soggetti  che
          gestiscono  stadi,  impianti  sportivi,  palestre,  club  e
          strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi,
          piscine e centri natatori; 
              c) soggetti che gestiscono teatri,  sale  da  concerto,
          sale  cinematografiche,   ivi   compresi   i   servizi   di
          biglietteria   e   le   attivita'    di    supporto    alle
          rappresentazioni artistiche, nonche'  discoteche,  sale  da
          ballo, night-club, sale da gioco e biliardi; 
              d)  soggetti  che  gestiscono  ricevitorie  del  lotto,
          lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e
          apparecchi correlati; 
              e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi
          compresi quelli di carattere artistico, culturale,  ludico,
          sportivo e religioso; 
              f) soggetti che gestiscono attivita'  di  ristorazione,
          gelaterie, pasticcerie, bar e pub; 
              g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi,
          luoghi e monumenti storici, nonche' orti botanici, giardini
          zoologici e riserve naturali; 
              h) soggetti che gestiscono  asili  nido  e  servizi  di
          assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi  e
          scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo
          grado, corsi di formazione professionale, scuole  di  vela,
          di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti
          commerciali, scuole di guida professionale per autisti; 
              i)  soggetti  che  svolgono  attivita'  di   assistenza
          sociale non residenziale per anziani e disabili; 
              l) aziende termali di cui alla legge 24  ottobre  2000,
          n. 323, e centri per il benessere fisico; 
              m) soggetti che gestiscono  parchi  di  divertimento  o
          parchi tematici; 
              n)  soggetti  che  gestiscono  stazioni   di   autobus,
          ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; 
              o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e
          trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale,
          lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari,
          funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; 
              p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi
          di trasporto  terrestre,  marittimo,  fluviale,  lacuale  e
          lagunare; 
              q) soggetti  che  gestiscono  servizi  di  noleggio  di
          attrezzature sportive e ricreative ovvero  di  strutture  e
          attrezzature per manifestazioni e spettacoli; 
              r)  soggetti  che  svolgono  attivita'   di   guida   e
          assistenza turistica; 
              s) esercenti di librerie che non  risultano  ricomprese
          in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite; 
              t) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale  di
          cui all'articolo 10  del  decreto  legislativo  4  dicembre
          1997,   n.   460,   iscritte   negli   appositi   registri,
          organizzazioni  di  volontariato  iscritte   nei   registri
          regionali e delle province autonome di cui  alla  legge  11
          agosto 1991, n. 266, e associazioni di  promozione  sociale
          iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province
          autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della
          legge 7 dicembre 2000,  n.  383,  che  esercitano,  in  via
          esclusiva o principale, una o piu' attivita'  di  interesse
          generale previste dall'articolo 5, comma 1, del  codice  di
          cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
              3. Per le imprese turistico-ricettive,  le  agenzie  di
          viaggio e turismo e i tour operator che hanno il  domicilio
          fiscale, la sede legale o  la  sede  operativa  nei  comuni
          individuati nell'allegato 1 al decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  restano  ferme  le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma  3,  del  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  24  febbraio
          2020, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  48  del  26
          febbraio 2020. 
              4. I versamenti sospesi  ai  sensi  del  comma  1  sono
          effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,  in
          un'unica soluzione entro il 16 settembre  2020  o  mediante
          rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili  di
          pari importo, con il versamento della prima rata  entro  il
          16 settembre 2020. Nei medesimi  termini  sono  effettuati,
          anche mediante il sostituto d'imposta, i  versamenti  delle
          ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
          febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  48
          del 26 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto
          gia' versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma  1
          sono effettuati entro il 16 settembre 2020. 
              5. Le  federazioni  sportive  nazionali,  gli  enti  di
          promozione sportiva, le associazioni e le societa' sportive
          professionistiche e dilettantistiche, di cui  al  comma  2,
          lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino
          al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i  versamenti  sospesi
          ai sensi del  periodo  precedente  sono  effettuati,  senza
          applicazione di sanzioni ed interessi, con le  modalita'  e
          nei termini previsti dal  comma  4.  Non  si  fa  luogo  al
          rimborso di quanto gia' versato.» 
              «Art. 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti  e
          dei versamenti fiscali e contributivi 
              1. Per i soggetti che hanno il  domicilio  fiscale,  la
          sede legale o la sede operativa nel territorio dello  Stato
          sono  sospesi  gli  adempimenti   tributari   diversi   dai
          versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla
          fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale
          e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8  marzo
          2020 e il 31 maggio 2020. Restano ferme le disposizioni  di
          cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla
          dichiarazione dei redditi precompilata. 
              1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio  2020  e'  sospeso  il
          termine per il computo delle sanzioni di  cui  all'articolo
          16 e il termine di cui all'articolo  248  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per  il
          mancato o ritardato pagamento del contributo unificato. 
              2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
          professione che hanno il domicilio fiscale, la sede  legale
          o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o
          compensi non superiori a 2 milioni di euro nel  periodo  di
          imposta precedente a quello in corso alla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto-legge,  sono  sospesi  i
          versamenti da  autoliquidazione  che  scadono  nel  periodo
          compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: 
              a) relativi  alle  ritenute  alla  fonte  di  cui  agli
          articoli  23  e  24  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  alle  trattenute
          relative  all'addizionale  regionale  e  comunale,  che   i
          predetti  soggetti  operano  in   qualita'   di   sostituti
          d'imposta; 
              b) relativi all'imposta sul valore aggiunto; 
              c)   relativi    ai    contributi    previdenziali    e
          assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. 
              3.  La  sospensione  dei  versamenti  dell'imposta  sul
          valore  aggiunto  di  cui  al  comma  2,  si   applica,   a
          prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti,  ai
          soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o  professione
          che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o  la  sede
          operativa nelle Province di Bergamo, di  Brescia,  Cremona,
          Lodi e Piacenza. 
              4. Per i soggetti che hanno il  domicilio  fiscale,  la
          sede legale o la  sede  operativa  nei  comuni  individuati
          nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri del 1° marzo 2020, restano ferme  le  disposizioni
          di  cui   all'articolo   1   del   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. 
              5. I versamenti sospesi ai  sensi  dei  commi  2  e  3,
          nonche' del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  24  febbraio  2020,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 48 del  26  febbraio  2020,  sono  effettuati,
          senza applicazione di sanzioni ed  interessi,  in  un'unica
          soluzione  entro  il   16   settembre   2020   o   mediante
          rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili  di
          pari importo, con il versamento della prima rata  entro  il
          16 settembre 2020. Non si fa luogo al  rimborso  di  quanto
          gia' versato. 
              6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del  comma  1  sono
          effettuati entro il 30 giugno 2020  senza  applicazione  di
          sanzioni. 
              7.»