Art. 127
Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di
cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I versamenti
sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre
2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il
16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche
mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non
operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del
comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.Le federazioni
sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni
e le societa' sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui
al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1
fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai
sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, con le modalita' e nei termini previsti dal
comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.»;
b) all'articolo 62 il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.I
versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della
prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di
quanto gia' versato.»
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 62 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 61 - Sospensione dei versamenti delle ritenute,
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria
1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla
fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti
d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30
aprile 2020;
c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul
valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano ai
seguenti soggetti:
a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e
turismo e tour operator;
b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione
sportiva, associazioni e societa' sportive
professionistiche e dilettantistiche, nonche' soggetti che
gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e
strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi,
piscine e centri natatori;
c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto,
sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di
biglietteria e le attivita' di supporto alle
rappresentazioni artistiche, nonche' discoteche, sale da
ballo, night-club, sale da gioco e biliardi;
d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto,
lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e
apparecchi correlati;
e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi
compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico,
sportivo e religioso;
f) soggetti che gestiscono attivita' di ristorazione,
gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi,
luoghi e monumenti storici, nonche' orti botanici, giardini
zoologici e riserve naturali;
h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di
assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e
scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo
grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela,
di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti
commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
i) soggetti che svolgono attivita' di assistenza
sociale non residenziale per anziani e disabili;
l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000,
n. 323, e centri per il benessere fisico;
m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o
parchi tematici;
n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus,
ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e
trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale,
lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari,
funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi
di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e
lagunare;
q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di
attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e
attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
r) soggetti che svolgono attivita' di guida e
assistenza turistica;
s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese
in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
t) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, iscritte negli appositi registri,
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali e delle province autonome di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via
esclusiva o principale, una o piu' attivita' di interesse
generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di
viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26
febbraio 2020.
4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in
un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di
pari importo, con il versamento della prima rata entro il
16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati,
anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle
ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48
del 26 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia' versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1
sono effettuati entro il 16 settembre 2020.
5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di
promozione sportiva, le associazioni e le societa' sportive
professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2,
lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino
al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi
ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalita' e
nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato.»
«Art. 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e
dei versamenti fiscali e contributivi
1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai
versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla
fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale
e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo
2020 e il 31 maggio 2020. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla
dichiarazione dei redditi precompilata.
1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e' sospeso il
termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo
16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il
mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.
2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o
compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di
imposta precedente a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i
versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo
compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute
relative all'addizionale regionale e comunale, che i
predetti soggetti operano in qualita' di sostituti
d'imposta;
b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e
assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul
valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a
prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nelle Province di Bergamo, di Brescia, Cremona,
Lodi e Piacenza.
4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nei comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni
di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3,
nonche' del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica
soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di
pari importo, con il versamento della prima rata entro il
16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia' versato.
6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono
effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di
sanzioni.
7.»