Art. 129
Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento
dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica
1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e
56, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020 al
mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90
per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate
di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e
versate con le modalita' previste dai medesimi articoli. L'eventuale
versamento a conguaglio e' effettuato in un'unica soluzione entro il
31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per
l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio e'
effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da
versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a
dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono
detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi
alla presentazione della dichiarazione annuale.
2. Il termine per il pagamento della rata di acconto di cui
all'articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al mese
di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, e' differito dal
16 maggio al 20 maggio 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 246,9
milioni di euro per l'anno 2020 e in 134,7 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 26, comma 13, e
56, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative):
«Art. 26 Disposizioni particolari per il gas naturale
1. - 12. Omissis
13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato
sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli
elementi necessari per la determinazione del debito
d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro
il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la
dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa e'
effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la
fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi
dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e'
effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a
quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in
eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi
versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha
facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto
sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la
detenzione e la circolazione del gas naturale non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
Omissis.»
«Art. 56 - Versamento dell'accisa
1. Il pagamento dell'accisa e' effettuato in rate di
acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun
mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi
dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di
acconto e' versata entro il giorno 20. Il versamento a
conguaglio e' effettuato entro il giorno 16 del mese di
marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le
somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono
detratte dai successivi versamenti di acconto. I soggetti
di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), e le societa'
di cui all'articolo 53, comma 3, hanno diritto di rivalsa
sui consumatori finali.
2. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di
prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili
disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di
cui al comma 1.
Omissis.»