Art. 129 
 
Disposizioni  in  materia  di  rate  di  acconto  per  il   pagamento
  dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica 
 
  1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13,  e
56, commi 1 e 2,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative di cui  al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020  al
mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90
per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate
di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative  ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e
versate con le modalita' previste dai medesimi articoli.  L'eventuale
versamento a conguaglio e' effettuato in un'unica soluzione entro  il
31 marzo 2021 per il gas naturale ed  entro  il  16  marzo  2021  per
l'energia  elettrica;  in  alternativa,  il  medesimo  conguaglio  e'
effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza  interessi  da
versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo  a
dicembre 2021. Le  somme  eventualmente  risultanti  a  credito  sono
detratte, nei modi ordinari, dai  versamenti  di  acconto  successivi
alla presentazione della dichiarazione annuale. 
  2. Il termine per  il  pagamento  della  rata  di  acconto  di  cui
all'articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle  accise  approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al  mese
di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, e' differito dal
16 maggio al 20 maggio 2020. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  246,9
milioni di euro per l'anno 2020 e in 134,7 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 26,  comma  13,  e
          56, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26  ottobre  1995,
          n.  504  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative sanzioni penali e amministrative): 
              «Art. 26 Disposizioni particolari per il gas naturale 
              1. - 12. Omissis 
              13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene  effettuato
          sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti  tutti  gli
          elementi  necessari  per  la  determinazione   del   debito
          d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro
          il mese di marzo  dell'anno  successivo  a  quello  cui  la
          dichiarazione si riferisce.  Il  pagamento  dell'accisa  e'
          effettuato in rate di acconto mensili da versare  entro  la
          fine di ciascun mese,  calcolate  sulla  base  dei  consumi
          dell'anno  precedente.  Il  versamento  a   conguaglio   e'
          effettuato entro il mese di marzo  dell'anno  successivo  a
          quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate  in
          eccedenza all'imposta dovuta sono detratte  dai  successivi
          versamenti di  acconto.  L'Amministrazione  finanziaria  ha
          facolta' di  prescrivere  diverse  rateizzazioni  d'acconto
          sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la
          detenzione e  la  circolazione  del  gas  naturale  non  si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6. 
              Omissis.» 
              «Art. 56 - Versamento dell'accisa 
              1. Il pagamento dell'accisa e' effettuato  in  rate  di
          acconto mensili, da versare entro il giorno 16  di  ciascun
          mese, calcolate sulla base di  un  dodicesimo  dei  consumi
          dell'anno precedente. Per il mese  di  agosto  la  rata  di
          acconto e' versata entro il  giorno  20.  Il  versamento  a
          conguaglio e' effettuato entro il giorno  16  del  mese  di
          marzo dell'anno successivo a quello cui  si  riferisce.  Le
          somme  eventualmente  versate  in  piu'  del  dovuto   sono
          detratte dai successivi versamenti di acconto.  I  soggetti
          di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), e le  societa'
          di cui all'articolo 53, comma 3, hanno diritto  di  rivalsa
          sui consumatori finali. 
              2.  L'Amministrazione  finanziaria   ha   facolta'   di
          prescrivere,  sulla  base  dei  dati  tecnici  e  contabili
          disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle  di
          cui al comma 1. 
              Omissis.»