Art. 129 bis 
 
Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune  di
                          Campione d'Italia 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 573, le parole: «alla data del 20  ottobre  2019»  sono
soppresse  e  la  parola:  «cinque»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«dieci»; 
  b) al comma 574, le parole: «alla data del 20  ottobre  2019»  sono
soppresse  e  la  parola:  «cinque»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«dieci»; 
  c) al comma 575, la parola: «cinque» e' sostituita dalla  seguente:
«dieci»; 
  d) dopo il comma 576 e' inserito il seguente: 
  «576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si
applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per  ogni  impresa.
Tale limite e' di 120.000 euro per ogni impresa  attiva  nel  settore
della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro  per  ogni  impresa
attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli »; 
  e) il comma 577 e' sostituito dal seguente: 
  «577. In vista  del  rilancio  economico  del  comune  di  Campione
d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del
medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale
come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51),  del  regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' attribuito
un credito d'imposta commisurato a una quota  dei  costi  individuati
come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del  predetto  regolamento
(UE) n. 651/2014. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota  del
costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per  ciascun
progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese
nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di
euro per le medie imprese nella misura del 35  per  cento  del  costo
ammissibile e di 6 milioni di  euro  per  le  piccole  imprese  nella
misura del 45 per cento del costo ammissibile »; 
  f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti: 
  «577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al  31  dicembre  2020,
alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma  577  il
credito d'imposta e' riconosciuto, in deroga  alle  disposizioni  del
medesimo comma 577, in misura pari  ai  costi  sostenuti  nel  limite
dell'importo di 800.000 euro per ogni  impresa.  Tale  limite  e'  di
120.000 euro per ogni  impresa  attiva  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura e di 100.000  euro  per  ogni  impresa  attiva  nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 
  577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis
e' subordinata all'adozione  della  decisione  di  compatibilita'  da
parte  della  Commissione  europea,  ai  sensi   dell'articolo   108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla
base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19
marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19"
». 
  2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole: «comma 1» sono sostituite delle seguenti: «commi 1  e
2»  e  le  parole:  «come  modificato  dal  comma  631  del  presente
articolo,» sono soppresse. 
  3.  Il  gasolio  usato  come  combustibile  per  riscaldamento  nel
territorio del comune di Campione d'Italia e'  sottoposto  ad  accisa
con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui  all'allegato
I annesso al testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.
504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri  di  gasolio;
per i medesimi consumi non trovano applicazione  le  disposizioni  in
materia di riduzione del costo del gasolio  di  cui  all'articolo  8,
comma  10,  lettera  c),  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001,  n.  356,
convertito, con modificazioni,dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e
all'articolo 2, comma 12,della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
  4. L'energia elettrica  consumata  nel  territorio  del  comune  di
Campione d'Italia e' sottoposta ad accisa  con  le  aliquote  di  cui
all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate: 
  a) euro 0,001 per ogni  kWh  di  energia  impiegata  per  qualsiasi
applicazione nelle abitazioni; 
  b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi  uso
in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni. 
  5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e  4  e'  subordinata
all'autorizzazione del  Consiglio  prevista  dall'articolo  19  della
direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le  medesime
disposizioni trovano  applicazione  dalla  data  di  efficacia  della
predetta autorizzazione e restano in vigore  per  la  durata  di  sei
anni. 
  6. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
paria 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021,  a
103.000 euro per l'anno 2022, a  105.000  euro  per  l'anno  2023,  a
105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro  per  l'anno  2025,  a
8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno  2027,  a
8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e  a
1.970.000 euro per l'anno 2030 si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  573,  574  e  575
          dell'articolo 1 della citata legge  27  dicembre  2019,  n.
          160, come modificato dalla presente legge: 
              «573. L'imposta dovuta sui redditi  diversi  da  quelli
          d'impresa  dalle  persone  fisiche  iscritte  nei  registri
          anagrafici del comune  di  Campione  d'Italia  nonche'  sui
          redditi di lavoro autonomo relativi ad attivita' svolte  in
          studi siti  alla  medesima  data  nel  comune  di  Campione
          d'Italia, determinata ai sensi  dell'articolo  188-bis  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          e' ridotta nella misura del 50 per cento per dieci  periodi
          d'imposta. 
              574. Le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati
          dalle imprese individuali, dalle societa' di persone  e  da
          societa' ed enti di cui all'articolo  73  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  iscritti  alla
          camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          di Como e aventi la sede  sociale  operativa,  o  un'unita'
          locale, nel comune di  Campione  d'Italia,  determinate  ai
          sensi dell'articolo 188-bis del predetto testo unico  delle
          imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del  50  per
          cento per dieci periodi di imposta. 
              575. Per  i  soggetti  di  cui  ai  commi  573  e  574,
          l'imposta regionale sulle attivita' produttive derivanti da
          attivita'  esercitate  nel  comune  di  Campione  d'Italia,
          determinata ai sensi dell'articolo  17,  comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e'  ridotta
          nella misura del 50 per cento per dieci periodi d'imposta.» 
              - Si riporta il testo del  comma  632  dell'articolo  1
          della  citata  legge  27  dicembre  2013,  n.   147,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «632. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, commi
          1 e 2, del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  maggiorata  o
          ridotta in misura pari allo scostamento  percentuale  medio
          annuale registrato tra le  due  valute,  e'  stabilita  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da
          emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro  il
          15 febbraio di ciascun anno, e  non  puo'  comunque  essere
          inferiore al 30 per  cento.  Alla  copertura  delle  minori
          entrate derivanti dall'attuazione del  comma  631,  pari  a
          350.000 euro per l'anno 2015, a  450.000  euro  per  l'anno
          2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione, per gli  stessi
          anni, del Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
          economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» 
              - Il  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504
          recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative sanzioni penali e  amministrative»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279. 
              - Si riporta il testo  del  comma  10  dell'articolo  8
          della legge 23 dicembre 1998, n.  448  (Misure  di  finanza
          pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): 
              «Art.  8  Tassazione  sulle   emissioni   di   anidride
          carbonica e misure compensative 
              1. - 9. Omissis 
              10. Le maggiori entrate  derivanti  per  effetto  delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate: 
              a)  a  compensare  la  riduzione  degli  oneri  sociali
          gravanti sul costo del lavoro; 
              b)  a  compensare  il  minor  gettito  derivante  dalla
          riduzione, operata  annualmente  nella  misura  percentuale
          corrispondente a quella dell'incremento,  per  il  medesimo
          anno, dell'accisa applicata al  gasolio  per  autotrazione,
          della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto legge 8
          ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e' abolita
          a decorrere dal 1 gennaio 2005; 
              c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento
          progressivo dell'accisa applicata  al  gasolio  usato  come
          combustibile  per  riscaldamento  e  ai  gas  di   petrolio
          liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche
          miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o  destinati
          al rifornimento di serbatoi fissi, nonche' a consentire,  a
          decorrere dal  1999,  ove  occorra  anche  con  credito  di
          imposta, una riduzione del costo del predetto  gasolio  non
          inferiore a lire 200 per ogni litro ed  una  riduzione  del
          costo  dei  sopra  citati  gas   di   petrolio   liquefatti
          corrispondenti  al  contenuto  di   energia   del   gasolio
          medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre
          agevolazioni in materia di  accise  ed  e'  applicabile  ai
          quantitativi  dei  predetti  combustibili   impiegati   nei
          comuni, o nelle frazioni dei comuni: 
              1) ricadenti nella zona climatica F di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; 
              2) facenti parte di province nelle quali  oltre  il  70
          per cento dei comuni ricade nella zona climatica F; 
              3) della regione Sardegna e delle isole minori,  per  i
          quali viene esteso anche  ai  gas  di  petrolio  liquefatti
          confezionati in bombole; 
              4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E  di
          cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica  n.
          412 del 1993 e individuati con decreto del  Ministro  delle
          finanze, di concerto con il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene  meno  dal
          momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze,  di
          concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, da emanare con  cadenza  annuale,  ne  e'
          riscontrata   l'avvenuta   metanizzazione.   Il    suddetto
          beneficio  e'  applicabile  altresi'  ai  quantitativi  dei
          predetti  combustibili   impiegati   nelle   frazioni   non
          metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di
          cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica  n.
          412 del 1993 esclusi dall'elenco redatto  con  il  medesimo
          decreto  del  Ministro   delle   finanze,   e   individuate
          annualmente con delibera di  consiglio  dagli  enti  locali
          interessati. Tali  delibere  devono  essere  comunicate  al
          Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di  ogni
          anno; 
              d)  a  concorrere,  a  partire   dall'anno   2000,   al
          finanziamento  delle  spese   di   investimento   sostenute
          nell'anno precedente per la  riduzione  delle  emissioni  e
          l'aumento  dell'efficienza  energetica  degli  impianti  di
          combustione per la produzione di  energia  elettrica  nella
          misura  del  20  per  cento  delle   spese   sostenute   ed
          effettivamente rimaste a carico, e comunque in  misura  non
          superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta  a  norma  del
          presente  articolo  dal  gestore   dell'impianto   medesimo
          nell'anno in cui le  spese  sono  effettuate.  Il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e  con  il  Ministro
          delle  finanze,  determina   la   tipologia   delle   spese
          ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione; 
              e) 
              f) a misure compensative di settore con  incentivi  per
          la riduzione delle emissioni inquinanti,  per  l'efficienza
          energetica e le fonti rinnovabili nonche' per  la  gestione
          di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa  quale
          fonte energetica nei comuni ricadenti nelle  predette  zone
          climatiche E ed F ovvero per gli  impianti  e  le  reti  di
          teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con  la
          concessione  di   un'agevolazione   fiscale   con   credito
          d'imposta pari a lire 20 per  ogni  chilovattora  (Kwh)  di
          calore  fornito,  da  traslare  sul  prezzo   di   cessione
          all'utente finale. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  5  del
          decreto-legge 1° ottobre  2001,  n.  356,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  novembre  2001,  n.   418
          (Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi): 
              «Art. 5 
              Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone
          montane ed in altri specifici territori nazionali 
              1. Per il periodo dal 1 ottobre  2001  al  31  dicembre
          2001, l'ammontare della riduzione minima di costo  prevista
          dall'articolo 8, comma  10,  lettera  c),  della  legge  23
          dicembre 1998,  n.  448,  e  successive  modificazioni,  e'
          aumentato di lire  50  per  litro  di  gasolio  usato  come
          combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo
          di gas di petrolio liquefatto.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  12  dell'articolo  2
          della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge finanziaria 2009): 
              «Articolo 2 Proroghe fiscali, misure per  l'agricoltura
          e  per  l'autotrasporto,  gestioni  previdenziali,  risorse
          destinate  ai  rinnovi  contrattuali  e  ai   miglioramenti
          retributivi per il personale statale in regime  di  diritto
          pubblico, ammortizzatori  sociali  e  patto  di  stabilita'
          interno 
              1. - 11. Omissis 
              12. A decorrere dal 1° gennaio  2009  si  applicano  le
          disposizioni fiscali sul gasolio  e  sul  gas  di  petrolio
          liquefatto impiegati in zone montane e in  altri  specifici
          territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto legge
          1° ottobre 2001, n.  356,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  novembre  2001,  n.   418,   nonche'   le
          disposizioni in materia di  agevolazione  per  le  reti  di
          teleriscaldamento  alimentate  con  biomassa   ovvero   con
          energia geotermica, di  cui  all'articolo  6  del  medesimo
          decreto legge. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19 della  direttiva
          2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27   ottobre   2003   che
          ristruttura il quadro comunitario  per  la  tassazione  dei
          prodotti energetici e dell'elettricita': 
              «Art. 19 
              1.  Oltre  a  quanto  disposto   dagli   articoli   che
          precedono, in particolare gli  articoli  5,  15  e  17,  il
          Consiglio, deliberando  all'unanimita'  su  proposta  della
          Commissione, puo' autorizzare gli Stati membri ad applicare
          ulteriori esenzioni o riduzioni in  base  a  considerazioni
          politiche specifiche. 
              Lo Stato membro, che intenda adottare un  provvedimento
          di questo tipo,  ne  da'  comunicazione  alla  Commissione,
          fornendole  inoltre  tutte  le  informazioni  pertinenti  o
          necessarie. 
              La Commissione esamina la richiesta, tenendo conto, tra
          l'altro,   di   considerazioni   attinenti   al    corretto
          funzionamento del  mercato  interno,  della  necessita'  di
          garantire  una  concorrenza   leale   e   delle   politiche
          comunitarie in materia di ambiente, di sanita', di  energia
          e di trasporti. 
              Entro tre mesi dalla ricezione di tutte le pertinenti e
          necessarie  informazioni,  la  Commissione   presenta   una
          proposta di autorizzazione del provvedimento di questo tipo
          da parte del Consiglio, oppure  informa  il  Consiglio  dei
          motivi  per  cui  non  ha  proposto  l'autorizzazione   del
          provvedimento di cui trattasi. 
              2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1, e' accordata
          per un periodo massimo di sei  anni,  con  possibilita'  di
          rinnovo secondo la procedura di cui al paragrafo 1. 
              3. La Commissione, qualora ritenga che le  esenzioni  o
          riduzioni di cui al paragrafo 1  non  possano  piu'  essere
          mantenute,  in  particolare  in   base   a   considerazioni
          riguardanti la concorrenza o distorsioni nel  funzionamento
          del mercato interno o la politica comunitaria in materia di
          sanita', protezione  dell'ambiente,  energia  e  trasporti,
          sottopone appropriate proposte al Consiglio.  Il  Consiglio
          adotta all'unanimita' una decisione su tali proposte.». 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2.