Art. 129 bis
Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune di
Campione d'Italia
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 573, le parole: «alla data del 20 ottobre 2019» sono
soppresse e la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente:
«dieci»;
b) al comma 574, le parole: «alla data del 20 ottobre 2019» sono
soppresse e la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente:
«dieci»;
c) al comma 575, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente:
«dieci»;
d) dopo il comma 576 e' inserito il seguente:
«576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si
applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa.
Tale limite e' di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore
della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa
attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli »;
e) il comma 577 e' sostituito dal seguente:
«577. In vista del rilancio economico del comune di Campione
d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del
medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale
come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' attribuito
un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati
come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento
(UE) n. 651/2014. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del
costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun
progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese
nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di
euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo
ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella
misura del 45 per cento del costo ammissibile »;
f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:
«577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020,
alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il
credito d'imposta e' riconosciuto, in deroga alle disposizioni del
medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite
dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di
120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e
dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis
e' subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' da
parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla
base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19
marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
».
2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole: «comma 1» sono sostituite delle seguenti: «commi 1 e
2» e le parole: «come modificato dal comma 631 del presente
articolo,» sono soppresse.
3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel
territorio del comune di Campione d'Italia e' sottoposto ad accisa
con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato
I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio;
per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in
materia di riduzione del costo del gasolio di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni,dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e
all'articolo 2, comma 12,della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. L'energia elettrica consumata nel territorio del comune di
Campione d'Italia e' sottoposta ad accisa con le aliquote di cui
all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:
a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi
applicazione nelle abitazioni;
b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso
in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.
5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 e' subordinata
all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della
direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime
disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della
predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei
anni.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
paria 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a
103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a
105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a
8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a
8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e a
1.970.000 euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 573, 574 e 575
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n.
160, come modificato dalla presente legge:
«573. L'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli
d'impresa dalle persone fisiche iscritte nei registri
anagrafici del comune di Campione d'Italia nonche' sui
redditi di lavoro autonomo relativi ad attivita' svolte in
studi siti alla medesima data nel comune di Campione
d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 188-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi
d'imposta.
574. Le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati
dalle imprese individuali, dalle societa' di persone e da
societa' ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unita'
locale, nel comune di Campione d'Italia, determinate ai
sensi dell'articolo 188-bis del predetto testo unico delle
imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del 50 per
cento per dieci periodi di imposta.
575. Per i soggetti di cui ai commi 573 e 574,
l'imposta regionale sulle attivita' produttive derivanti da
attivita' esercitate nel comune di Campione d'Italia,
determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' ridotta
nella misura del 50 per cento per dieci periodi d'imposta.»
- Si riporta il testo del comma 632 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, come
modificato dalla presente legge:
«632. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, commi
1 e 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maggiorata o
ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio
annuale registrato tra le due valute, e' stabilita con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il
15 febbraio di ciascun anno, e non puo' comunque essere
inferiore al 30 per cento. Alla copertura delle minori
entrate derivanti dall'attuazione del comma 631, pari a
350.000 euro per l'anno 2015, a 450.000 euro per l'anno
2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si
provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi
anni, del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
recante «Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279.
- Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):
«Art. 8 Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative
1. - 9. Omissis
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali
gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla
riduzione, operata annualmente nella misura percentuale
corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo
anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione,
della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto legge 8
ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e' abolita
a decorrere dal 1 gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento
progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come
combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio
liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche
miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati
al rifornimento di serbatoi fissi, nonche' a consentire, a
decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di
imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non
inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del
costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti
corrispondenti al contenuto di energia del gasolio
medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre
agevolazioni in materia di accise ed e' applicabile ai
quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei
comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70
per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i
quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti
confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di
cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal
momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e'
riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto
beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei
predetti combustibili impiegati nelle frazioni non
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di
cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
412 del 1993 esclusi dall'elenco redatto con il medesimo
decreto del Ministro delle finanze, e individuate
annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali
interessati. Tali delibere devono essere comunicate al
Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni
anno;
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al
finanziamento delle spese di investimento sostenute
nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di
combustione per la produzione di energia elettrica nella
misura del 20 per cento delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non
superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del
presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo
nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
delle finanze, determina la tipologia delle spese
ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
e)
f) a misure compensative di settore con incentivi per
la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone
climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di
teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la
concessione di un'agevolazione fiscale con credito
d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di
calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione
all'utente finale.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418
(Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi):
«Art. 5
Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone
montane ed in altri specifici territori nazionali
1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre
2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista
dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e'
aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come
combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo
di gas di petrolio liquefatto.»
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 2
della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2009):
«Articolo 2 Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura
e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse
destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti
retributivi per il personale statale in regime di diritto
pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilita'
interno
1. - 11. Omissis
12. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le
disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio
liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici
territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto legge
1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonche' le
disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo
decreto legge.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della direttiva
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 che
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricita':
«Art. 19
1. Oltre a quanto disposto dagli articoli che
precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il
Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della
Commissione, puo' autorizzare gli Stati membri ad applicare
ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni
politiche specifiche.
Lo Stato membro, che intenda adottare un provvedimento
di questo tipo, ne da' comunicazione alla Commissione,
fornendole inoltre tutte le informazioni pertinenti o
necessarie.
La Commissione esamina la richiesta, tenendo conto, tra
l'altro, di considerazioni attinenti al corretto
funzionamento del mercato interno, della necessita' di
garantire una concorrenza leale e delle politiche
comunitarie in materia di ambiente, di sanita', di energia
e di trasporti.
Entro tre mesi dalla ricezione di tutte le pertinenti e
necessarie informazioni, la Commissione presenta una
proposta di autorizzazione del provvedimento di questo tipo
da parte del Consiglio, oppure informa il Consiglio dei
motivi per cui non ha proposto l'autorizzazione del
provvedimento di cui trattasi.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1, e' accordata
per un periodo massimo di sei anni, con possibilita' di
rinnovo secondo la procedura di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione, qualora ritenga che le esenzioni o
riduzioni di cui al paragrafo 1 non possano piu' essere
mantenute, in particolare in base a considerazioni
riguardanti la concorrenza o distorsioni nel funzionamento
del mercato interno o la politica comunitaria in materia di
sanita', protezione dell'ambiente, energia e trasporti,
sottopone appropriate proposte al Consiglio. Il Consiglio
adotta all'unanimita' una decisione su tali proposte.».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.