Art. 129 bis Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune di Campione d'Italia 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 573, le parole: «alla data del 20 ottobre 2019» sono soppresse e la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «dieci»; b) al comma 574, le parole: «alla data del 20 ottobre 2019» sono soppresse e la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «dieci»; c) al comma 575, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «dieci»; d) dopo il comma 576 e' inserito il seguente: «576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli »; e) il comma 577 e' sostituito dal seguente: «577. In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile »; f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti: «577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta e' riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis e' subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ». 2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «comma 1» sono sostituite delle seguenti: «commi 1 e 2» e le parole: «come modificato dal comma 631 del presente articolo,» sono soppresse. 3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del comune di Campione d'Italia e' sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione del costo del gasolio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2, comma 12,della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 4. L'energia elettrica consumata nel territorio del comune di Campione d'Italia e' sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate: a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni; b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni. 5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 e' subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, paria 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a 8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e a 1.970.000 euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dei commi 573, 574 e 575 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente legge: «573. L'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia nonche' sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attivita' svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi d'imposta. 574. Le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle societa' di persone e da societa' ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unita' locale, nel comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'articolo 188-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del 50 per cento per dieci periodi di imposta. 575. Per i soggetti di cui ai commi 573 e 574, l'imposta regionale sulle attivita' produttive derivanti da attivita' esercitate nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi d'imposta.» - Si riporta il testo del comma 632 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dalla presente legge: «632. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, e' stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno, e non puo' comunque essere inferiore al 30 per cento. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 631, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, a 450.000 euro per l'anno 2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» - Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279. - Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): «Art. 8 Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative 1. - 9. Omissis 10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate: a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro; b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e' abolita a decorrere dal 1 gennaio 2005; c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed e' applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni: 1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; 2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F; 3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole; 4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno; d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione; e) f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale. Omissis.» - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 (Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi): «Art. 5 Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali 1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.» - Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009): «Articolo 2 Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilita' interno 1. - 11. Omissis 12. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonche' le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legge. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita': «Art. 19 1. Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche. Lo Stato membro, che intenda adottare un provvedimento di questo tipo, ne da' comunicazione alla Commissione, fornendole inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie. La Commissione esamina la richiesta, tenendo conto, tra l'altro, di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessita' di garantire una concorrenza leale e delle politiche comunitarie in materia di ambiente, di sanita', di energia e di trasporti. Entro tre mesi dalla ricezione di tutte le pertinenti e necessarie informazioni, la Commissione presenta una proposta di autorizzazione del provvedimento di questo tipo da parte del Consiglio, oppure informa il Consiglio dei motivi per cui non ha proposto l'autorizzazione del provvedimento di cui trattasi. 2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1, e' accordata per un periodo massimo di sei anni, con possibilita' di rinnovo secondo la procedura di cui al paragrafo 1. 3. La Commissione, qualora ritenga che le esenzioni o riduzioni di cui al paragrafo 1 non possano piu' essere mantenute, in particolare in base a considerazioni riguardanti la concorrenza o distorsioni nel funzionamento del mercato interno o la politica comunitaria in materia di sanita', protezione dell'ambiente, energia e trasporti, sottopone appropriate proposte al Consiglio. Il Consiglio adotta all'unanimita' una decisione su tali proposte.». - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 2.