Art. 130
Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa
1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e
2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.»;
b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo hanno
efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020»;
c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il
30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre»;
d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il
30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
parole: «entro il 31 dicembre 2020».
2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis:
1) al comma 6, dopo le parole: «con particolare riguardo», sono
inserite le seguenti: «alla determinazione di limiti quantitativi di
prodotto e di specifiche modalita' relative al trasporto o al
confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non
trovano applicazione,»;
2) al comma 7, dopo le parole: «20 litri», sono aggiunte le
seguenti: «salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal
decreto di cui al comma 6»;
b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo e' sostituito dal
seguente «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a),
aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri
cubi nonche' gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c),
collegati a serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5
metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1°
gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare
comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti e'
attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro
di carico e scarico con modalita' semplificate da stabilire con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.»
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
320,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 5, 7, 10, 11 e 12
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 Contrasto alle frodi in materia di accisa
1. Al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La trasmissione della predetta nota e' effettuata
entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti
sono presi in consegna dal destinatario.»;
2) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis.
Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di
cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo
comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi
prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella
contabilita' del destinatario, da effettuarsi entro il
medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di
scarico, dei dati accertati relativi alla qualita' e
quantita' dei prodotti scaricati.»;
b) nell'articolo 8:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis.
Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in materia di
tabacchi lavorati, l'autorizzazione di cui al comma 1 e'
negata e l'istruttoria per il relativo rilascio e' sospesa
allorche' ricorrano, nei confronti del soggetto che intende
operare come destinatario registrato, rispettivamente le
condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la
sospensione e la revoca della predetta autorizzazione
trovano applicazione rispettivamente le disposizioni di cui
ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di
persone giuridiche e di societa', l'autorizzazione e'
negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il
rilascio della stessa e' sospeso, allorche' le situazioni
di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23
ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a
persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione, nonche' a persone che ne
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.»;
2) al comma 3:
2.1) nella lettera b), le parole: «di cui al comma 2»,
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 e fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6-bis»;
2.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c)
sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche
intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di
cui alla lettera a) che, qualora allo stato sfuso, sono
travasati nei serbatoi, riservati ai prodotti ricevuti in
regime sospensivo, del deposito di cui al comma 1 nonche' a
riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa.»;
c) all'articolo 25:
1) al comma 2:
1.1) nella lettera a), le parole «25 metri cubi» sono
sostituite dalle seguenti: «10 metri cubi»;
1.2) nella lettera c), le parole «10 metri cubi» sono
sostituite dalle seguenti: «5 metri cubi»;
2) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera
a), aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e non
superiore a 25 metri cubi nonche' gli esercenti impianti di
cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui
capacita' globale risulti superiore a 5 metri cubi e non
superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e
scarico con modalita' semplificate da stabilire con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli.»;
3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. La
licenza di cui al comma 4 e' negata al soggetto nei cui
confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia
stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ai
sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale,
ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per violazioni costituenti delitti, in
materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore
nel minimo ad un anno; l'istruttoria per il rilascio della
predetta licenza e' sospesa fino al passaggio in giudicato
della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora
nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai
sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale,
decreto che dispone il giudizio per una delle violazioni di
cui al presente comma.»;
4) al comma 7, le parole «nonche' l'esclusione dal
rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni», sono
soppresse;
5) al comma 9, le parole «anche a mezzo fax», sono
sostituite dalle seguenti: «unicamente attraverso modalita'
telematiche»;
d) all'articolo 28, dopo il comma 7, e' aggiunto il
seguente: «7-bis. Per gli impianti disciplinati dal
presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11.».
2. La determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli di cui all'articolo 25, comma 4, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e' adottata entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2),
hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
numero 1), hanno efficacia a decorrere dal 1° novembre
2019. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero
1), al comma 1, lettera c), numero 5), e al comma 1,
lettera d) del presente articolo hanno efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2020.
4. All'articolo 44 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Nel caso
di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, e'
sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono
il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona
estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la
confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per
un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per
la parte che il contribuente si impegna a versare
all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di
mancato versamento, previa diffida al contribuente
inadempiente, la confisca e' sempre disposta.».
«Art. 7 Contrasto alle frodi nel settore degli
idrocarburi e di altri prodotti
1. Al fine di contrastare il mancato pagamento
dell'accisa sui carburanti per autotrazione e sui
combustibili per riscaldamento e tutelare la salute
pubblica contrastando l'utilizzo fraudolento di taluni
idrocarburi e altri prodotti nei predetti impieghi, al
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
amministrative e penali, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Disposizioni particolari per la
circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici
prodotti). - 1. Fatto salvo quanto previsto, in materia di
circolazione, dalle disposizioni doganali e dall'articolo
6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui ai codici NC da
2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio nazionale,
nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la
scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a
ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal
sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di
trasporto.
2. Il codice di cui al comma 1 e' richiesto
telematicamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli non
prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti
nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima
dell'introduzione stessa:
a) per i prodotti di cui al presente articolo,
provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e
destinati ad essere immessi in consumo nel territorio
nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione
in consumo;
b) per i prodotti di cui al presente articolo,
provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e
che non siano destinati ad essere immessi in consumo nel
territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono riportati, in
particolare, i dati identificativi del mittente e del
destinatario dei prodotti, i quantitativi e i codici di
nomenclatura combinata dei medesimi, il luogo in cui i
prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la
targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per
il loro trasferimento, l'itinerario che il veicolo seguira'
nel territorio nazionale, nonche', per la fattispecie di
cui al comma 2, lettera b), il luogo in cui i prodotti
lasceranno il medesimo territorio e l'Ufficio delle dogane
di uscita.
4. Il codice di cui al comma 1, emesso dal sistema
informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e'
annotato, prima che la circolazione dei prodotti nel
territorio nazionale abbia inizio, sulla prevista
documentazione di trasporto che scorta i prodotti. A tal
fine il soggetto nazionale di cui al comma 2, lettera a),
comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti.
5. La circolazione nel territorio nazionale dei
prodotti di cui al presente articolo si intende
regolarmente conclusa con la comunicazione telematica
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'avvenuta
presa in carico dei prodotti, che il soggetto di cui al
comma 2, lettera a) invia entro le 24 ore successive alla
medesima presa in carico presso il proprio deposito; per la
fattispecie di cui al comma 2, lettera b), la circolazione
nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente
articolo si intende regolarmente conclusa con la
validazione del codice di cui al comma 1 da parte
dell'Ufficio delle dogane di uscita, di cui al comma 3.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, con particolare
riguardo alla disciplina dei casi di indisponibilita' o
malfunzionamento del sistema informatizzato dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli e all'individuazione degli
ulteriori elementi da riportare nella richiesta di cui al
comma 2.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
applicazione anche per le preparazioni lubrificanti
rientranti nel codice NC 3403, qualora le stesse siano
trasportate sfuse o in contenitori di capacita' superiore a
20 litri.»;
b) all'articolo 40, comma 3, e' aggiunto in fine il
seguente periodo: «Salvo che venga fornita prova contraria,
si configura altresi' come tentativo di sottrazione del
prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di
cui all'articolo 7-bis che avvenga in assenza della
preventiva emissione del Codice di riscontro amministrativo
di cui al medesimo articolo 7-bis; ugualmente si considera
tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la
predetta circolazione che avvenga sulla base dei dati di
cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non
veritieri ovvero che avvenga senza che sia stata eseguita,
da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita, la
validazione del predetto codice a causa della mancata
presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.».
2. I dati relativi alla circolazione degli oli
lubrificanti e di altri specifici prodotti di cui
all'articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni amministrative e penali,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sono resi accessibili, con modalita' da indicare nel
decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del predetto
testo unico, alla Guardia di finanza al fine dello
svolgimento dei controlli di competenza.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
amministrative e penali, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, trovano applicazione anche per i
prodotti, da individuare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, che, in relazione alle loro
caratteristiche, possono essere destinati all'impiego come
carburanti per motori, combustibili per riscaldamento
ovvero come lubrificanti.
4. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
amministrative e penali, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e' emanato entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a
decorrere dal 1° ottobre 2020.»
«Art. 10 Estensione del sistema INFOIL
1. Al fine di uniformare le procedure di controllo a
quelle gia' instaurate presso le raffinerie e gli
stabilimenti di produzione di prodotti energetici ai sensi
dell'articolo 23, comma 14, del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, gli esercenti depositi fiscali di cui
all'articolo 23, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.
504 del 1995, di capacita' non inferiore a 3.000 metri
cubi, si dotano, entro il 31 dicembre 2020, secondo le
caratteristiche e le funzionalita' fissate dalle
disposizioni di attuazione, di un sistema informatizzato
per la gestione della detenzione e della movimentazione
della benzina e del gasolio usato come carburante. Con
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli sono fissati tempi e modalita' di esecuzione.»
«Art. 11 Introduzione Documento Amministrativo
Semplificato telematico
1. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli da adottare entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati
tempi e modalita' per introdurre l'obbligo, entro il 30
settembre 2020, di utilizzo del sistema informatizzato per
la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del
documento di accompagnamento di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative. La presente disposizione si applica alla
circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del
gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.»
«Art. 12 Trasmissione telematica dei quantitativi di
energia elettrica e di gas naturale
1. Al fine del potenziamento degli strumenti per
l'identificazione dei fenomeni evasivi nel settore
dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, con
determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono
fissati:
a) tempi e modalita' per la presentazione
esclusivamente in forma telematica, da parte dei soggetti
che effettuano l'attivita' di vettoriamento nel settore del
gas naturale e dell'energia elettrica, dei dati relativi al
prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei
soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera
a), e all'articolo 53, comma 1, lettera a) di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative;
b) tempi e modalita' con i quali i soggetti obbligati,
previsti all'articolo 26, comma 7, lettera a), e
all'articolo 53, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo n. 504 del 1995, trasmettono i dati relativi ai
quantitativi di gas naturale ed energia elettrica
fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.»
- Si riporta il testo degli articoli 7-bis e 25, comma
4, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-bis Disposizioni particolari per la
circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici
prodotti
1. Fatto salvo quanto previsto, in materia di
circolazione, dalle disposizioni doganali e dall'articolo
6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui ai codici NC da
2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio nazionale,
nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la
scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a
ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal
sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di
trasporto.
2. Il codice di cui al comma 1 e' richiesto
telematicamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli non
prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti
nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima
dell'introduzione stessa:
a) per i prodotti di cui al presente articolo,
provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e
destinati ad essere immessi in consumo nel territorio
nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione
in consumo;
b) per i prodotti di cui al presente articolo,
provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e
che non siano destinati ad essere immessi in consumo nel
territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono riportati, in
particolare, i dati identificativi del mittente e del
destinatario dei prodotti, i quantitativi e i codici di
nomenclatura combinata dei medesimi, il luogo in cui i
prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la
targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per
il loro trasferimento, l'itinerario che il veicolo seguira'
nel territorio nazionale, nonche', per la fattispecie di
cui al comma 2, lettera b), il luogo in cui i prodotti
lasceranno il medesimo territorio e l'Ufficio delle dogane
di uscita.
4. Il codice di cui al comma 1, emesso dal sistema
informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e'
annotato, prima che la circolazione dei prodotti nel
territorio nazionale abbia inizio, sulla prevista
documentazione di trasporto che scorta i prodotti. A tal
fine il soggetto nazionale di cui al comma 2, lettera a),
comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti.
5. La circolazione nel territorio nazionale dei
prodotti di cui al presente articolo si intende
regolarmente conclusa con la comunicazione telematica
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'avvenuta
presa in carico dei prodotti, che il soggetto di cui al
comma 2, lettera a) invia entro le 24 ore successive alla
medesima presa in carico presso il proprio deposito; per la
fattispecie di cui al comma 2, lettera b), la circolazione
nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente
articolo si intende regolarmente conclusa con la
validazione del codice di cui al comma 1 da parte
dell'Ufficio delle dogane di uscita, di cui al comma 3.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, con particolare
riguardo alla determinazione di limiti quantitativi di
prodotto e di specifiche modalita' relative al trasporto o
al confezionamento del medesimo per i quali le stesse
disposizioni non trovano applicazione, alla disciplina dei
casi di indisponibilita' o malfunzionamento del sistema
informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e
all'individuazione degli ulteriori elementi da riportare
nella richiesta di cui al comma 2.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
applicazione anche per le preparazioni lubrificanti
rientranti nel codice NC 3403, qualora le stesse siano
trasportate sfuse o in contenitori di capacita' superiore a
20 litri salvo che al riguardo sia stabilito diversamente
dal decreto di cui al comma 6.»
«Art. 25 Deposito e circolazione di prodotti energetici
assoggettati ad accisa
1. - 3. Omissis
4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti
all'obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento
autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in
materia di installazione ed esercizio di impianti di
stoccaggio e di distribuzione di prodotti energetici, sono
muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta
eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas
naturale impiegato come carburante, sono obbligati a
contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e
scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi
prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati
dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato
o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita'
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per
territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di
carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2,
lettera a), aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e
non superiore a 25 metri cubi nonche' gli esercenti
impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a
serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5
metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal
1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a
dare comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai
medesimi soggetti e' attribuito un codice identificativo.
Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con
modalita' semplificate da stabilire con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Omissis.»