Art. 130 
 
       Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa 
 
  1. Al decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo e' sostituito  dal
seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e
2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.»; 
    b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo e' sostituito  dal
seguente:  «Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo   hanno
efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020»; 
    c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «entro  il
30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre»; 
    d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «entro  il
30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»; 
    e) all'articolo 12, comma 1, le parole:  «entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto»  sono  sostituite  dalle
parole: «entro il 31 dicembre 2020». 
  2. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7-bis: 
      1) al comma 6, dopo le parole: «con particolare riguardo», sono
inserite le seguenti: «alla determinazione di limiti quantitativi  di
prodotto e  di  specifiche  modalita'  relative  al  trasporto  o  al
confezionamento del medesimo per i quali le stesse  disposizioni  non
trovano applicazione,»; 
      2) al comma 7, dopo le parole: «20  litri»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «salvo che  al  riguardo  sia  stabilito  diversamente  dal
decreto di cui al comma 6»; 
    b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo e' sostituito  dal
seguente «Gli esercenti depositi di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri
cubi nonche' gli esercenti impianti di cui al comma  2,  lettera  c),
collegati a serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore  a  5
metri cubi e non superiore a  10  metri  cubi,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2021,  sono  obbligati,  in  luogo  della  denuncia,  a  dare
comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli, competente per  territorio;  ai  medesimi  soggetti  e'
attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono  il  registro
di carico e scarico  con  modalita'  semplificate  da  stabilire  con
determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei
monopoli.» 
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
320,31 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 7, 10, 11 e  12
          del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.   157
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  per  esigenze
          indifferibili), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 Contrasto alle frodi in materia di accisa 
              1.  Al  testo  unico  delle  disposizioni   legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 6: 
              1) al comma  6,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «La trasmissione della predetta nota e' effettuata
          entro le 24 ore decorrenti dal momento in  cui  i  prodotti
          sono presi in consegna dal destinatario.»; 
              2) dopo il comma 6, e' inserito  il  seguente:  «6-bis.
          Per i trasferimenti, mediante automezzi,  dei  prodotti  di
          cui al comma 6, la presa in consegna  di  cui  al  medesimo
          comma 6 si verifica con lo scarico effettivo  degli  stessi
          prodotti dal mezzo di trasporto e  con  l'iscrizione  nella
          contabilita' del  destinatario,  da  effettuarsi  entro  il
          medesimo giorno in  cui  hanno  termine  le  operazioni  di
          scarico,  dei  dati  accertati  relativi  alla  qualita'  e
          quantita' dei prodotti scaricati.»; 
              b) nell'articolo 8: 
              1) dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:  «1-bis.
          Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in  materia  di
          tabacchi lavorati, l'autorizzazione di cui al  comma  1  e'
          negata e l'istruttoria per il relativo rilascio e'  sospesa
          allorche' ricorrano, nei confronti del soggetto che intende
          operare come destinatario  registrato,  rispettivamente  le
          condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23;  per  la
          sospensione  e  la  revoca  della  predetta  autorizzazione
          trovano applicazione rispettivamente le disposizioni di cui
          ai commi 8 e 9  del  medesimo  articolo  23.  Nel  caso  di
          persone  giuridiche  e  di  societa',  l'autorizzazione  e'
          negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento  per  il
          rilascio della stessa e' sospeso, allorche'  le  situazioni
          di cui  ai  commi  da  6  a  9  del  medesimo  articolo  23
          ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento  a
          persone che ne rivestono  funzioni  di  rappresentanza,  di
          amministrazione o di direzione, nonche' a  persone  che  ne
          esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.»; 
              2) al comma 3: 
              2.1) nella lettera b), le parole: «di cui al comma  2»,
          sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 e  fatto
          salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6-bis»; 
              2.2) la lettera c) e' sostituita  dalla  seguente:  «c)
          sottoporsi  a  qualsiasi  controllo  o  accertamento  anche
          intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di
          cui alla lettera a) che, qualora  allo  stato  sfuso,  sono
          travasati nei serbatoi, riservati ai prodotti  ricevuti  in
          regime sospensivo, del deposito di cui al comma 1 nonche' a
          riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa.»; 
              c) all'articolo 25: 
              1) al comma 2: 
              1.1) nella lettera a), le parole «25 metri  cubi»  sono
          sostituite dalle seguenti: «10 metri cubi»; 
              1.2) nella lettera c), le parole «10 metri  cubi»  sono
          sostituite dalle seguenti: «5 metri cubi»; 
              2) al  comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera
          a), aventi capacita'  superiore  a  10  metri  cubi  e  non
          superiore a 25 metri cubi nonche' gli esercenti impianti di
          cui al comma 2, lettera c), collegati  a  serbatoi  la  cui
          capacita' globale risulti superiore a 5 metri  cubi  e  non
          superiore a 10 metri cubi tengono il registro di  carico  e
          scarico  con  modalita'  semplificate  da   stabilire   con
          determinazione del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
          dei monopoli.»; 
              3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. La
          licenza di cui al comma 4 e' negata  al  soggetto  nei  cui
          confronti, nel quinquennio antecedente  la  richiesta,  sia
          stata pronunciata sentenza  irrevocabile  di  condanna,  ai
          sensi dell'articolo 648 del  codice  di  procedura  penale,
          ovvero sentenza definitiva di applicazione  della  pena  su
          richiesta,  ai  sensi  dell'articolo  444  del  codice   di
          procedura penale, per violazioni  costituenti  delitti,  in
          materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore
          nel minimo ad un anno; l'istruttoria per il rilascio  della
          predetta licenza e' sospesa fino al passaggio in  giudicato
          della sentenza conclusiva del procedimento penale,  qualora
          nei confronti del soggetto istante  sia  stato  emesso,  ai
          sensi dell'articolo 424 del  codice  di  procedura  penale,
          decreto che dispone il giudizio per una delle violazioni di
          cui al presente comma.»; 
              4) al comma 7,  le  parole  «nonche'  l'esclusione  dal
          rilascio di altra licenza per un periodo di 5  anni»,  sono
          soppresse; 
              5) al comma 9, le parole  «anche  a  mezzo  fax»,  sono
          sostituite dalle seguenti: «unicamente attraverso modalita'
          telematiche»; 
              d) all'articolo 28, dopo il comma  7,  e'  aggiunto  il
          seguente:  «7-bis.  Per  gli  impianti   disciplinati   dal
          presente articolo  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11.». 
              2. La determinazione del direttore  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli di cui all'articolo 25, comma 4,  del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504, e'  adottata  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Le
          disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2),
          hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. 
              3. Le disposizioni di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
          numero 1), hanno efficacia  a  decorrere  dal  1°  novembre
          2019. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero
          1), al comma 1, lettera  c),  numero  5),  e  al  comma  1,
          lettera  d)  del  presente  articolo  hanno   efficacia   a
          decorrere dal 1° gennaio 2020. 
              4. All'articolo 44 del testo unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi  e  relative  sanzioni  penali  e   amministrative,
          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,
          dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Nel  caso
          di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
          parti a norma dell'articolo 444  del  codice  di  procedura
          penale per uno dei delitti previsti dal presente  Capo,  e'
          sempre ordinata la confisca dei beni che  ne  costituiscono
          il profitto o il prezzo, salvo che appartengano  a  persona
          estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la
          confisca di beni, di cui il reo ha la  disponibilita',  per
          un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 
              1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera  per
          la  parte  che  il  contribuente  si  impegna   a   versare
          all'erario anche in  presenza  di  sequestro.  In  caso  di
          mancato  versamento,   previa   diffida   al   contribuente
          inadempiente, la confisca e' sempre disposta.». 
              «Art.  7  Contrasto  alle  frodi  nel   settore   degli
          idrocarburi e di altri prodotti 
              1.  Al  fine  di  contrastare  il   mancato   pagamento
          dell'accisa  sui  carburanti   per   autotrazione   e   sui
          combustibili  per  riscaldamento  e  tutelare   la   salute
          pubblica  contrastando  l'utilizzo  fraudolento  di  taluni
          idrocarburi e altri  prodotti  nei  predetti  impieghi,  al
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          amministrative  e  penali,   approvato   con   il   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: 
              «Art.   7-bis   (Disposizioni   particolari   per    la
          circolazione degli oli lubrificanti e  di  altri  specifici
          prodotti). - 1. Fatto salvo quanto previsto, in materia  di
          circolazione, dalle disposizioni doganali  e  dall'articolo
          6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui  ai  codici  NC  da
          2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio nazionale,
          nella fase antecedente all'immissione in  consumo,  con  la
          scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a
          ciascun trasferimento dei  suddetti  prodotti,  emesso  dal
          sistema informatizzato  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli e  annotato  sulla  prescritta  documentazione  di
          trasporto. 
              2.  Il  codice  di  cui  al  comma   1   e'   richiesto
          telematicamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli non
          prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti
          nel territorio nazionale e comunque  almeno  12  ore  prima
          dell'introduzione stessa: 
              a)  per  i  prodotti  di  cui  al  presente   articolo,
          provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea  e
          destinati ad  essere  immessi  in  consumo  nel  territorio
          nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione
          in consumo; 
              b)  per  i  prodotti  di  cui  al  presente   articolo,
          provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea  e
          che non siano destinati ad essere immessi  in  consumo  nel
          territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi. 
              3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono riportati, in
          particolare, i  dati  identificativi  del  mittente  e  del
          destinatario dei prodotti, i quantitativi  e  i  codici  di
          nomenclatura combinata dei medesimi,  il  luogo  in  cui  i
          prodotti saranno introdotti nel  territorio  nazionale,  la
          targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per
          il loro trasferimento, l'itinerario che il veicolo seguira'
          nel territorio nazionale, nonche', per  la  fattispecie  di
          cui al comma 2, lettera b), il  luogo  in  cui  i  prodotti
          lasceranno il medesimo territorio e l'Ufficio delle  dogane
          di uscita. 
              4. Il codice di cui al  comma  1,  emesso  dal  sistema
          informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e'
          annotato,  prima  che  la  circolazione  dei  prodotti  nel
          territorio   nazionale   abbia   inizio,   sulla   prevista
          documentazione di trasporto che scorta i  prodotti.  A  tal
          fine il soggetto nazionale di cui al comma 2,  lettera  a),
          comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti. 
              5.  La  circolazione  nel  territorio   nazionale   dei
          prodotti  di  cui   al   presente   articolo   si   intende
          regolarmente  conclusa  con  la  comunicazione   telematica
          all'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  dell'avvenuta
          presa in carico dei prodotti, che il  soggetto  di  cui  al
          comma 2, lettera a) invia entro le 24 ore  successive  alla
          medesima presa in carico presso il proprio deposito; per la
          fattispecie di cui al comma 2, lettera b), la  circolazione
          nel territorio nazionale dei prodotti di  cui  al  presente
          articolo  si   intende   regolarmente   conclusa   con   la
          validazione  del  codice  di  cui  al  comma  1  da   parte
          dell'Ufficio delle dogane di uscita, di cui al comma 3. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono stabilite le  modalita'  di  attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente articolo,  con  particolare
          riguardo alla disciplina dei  casi  di  indisponibilita'  o
          malfunzionamento del  sistema  informatizzato  dell'Agenzia
          delle dogane e  dei  monopoli  e  all'individuazione  degli
          ulteriori elementi da riportare nella richiesta di  cui  al
          comma 2. 
              7. Le disposizioni di cui al presente articolo  trovano
          applicazione  anche  per   le   preparazioni   lubrificanti
          rientranti nel codice NC  3403,  qualora  le  stesse  siano
          trasportate sfuse o in contenitori di capacita' superiore a
          20 litri.»; 
              b) all'articolo 40, comma 3, e'  aggiunto  in  fine  il
          seguente periodo: «Salvo che venga fornita prova contraria,
          si configura altresi' come  tentativo  di  sottrazione  del
          prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti  di
          cui  all'articolo  7-bis  che  avvenga  in  assenza   della
          preventiva emissione del Codice di riscontro amministrativo
          di cui al medesimo articolo 7-bis; ugualmente si  considera
          tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento,  la
          predetta circolazione che avvenga sulla base  dei  dati  di
          cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis  risultanti  non
          veritieri ovvero che avvenga senza che sia stata  eseguita,
          da  parte  dell'Ufficio  delle   dogane   di   uscita,   la
          validazione del  predetto  codice  a  causa  della  mancata
          presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.». 
              2.  I  dati  relativi  alla  circolazione   degli   oli
          lubrificanti  e  di  altri  specifici   prodotti   di   cui
          all'articolo  7-bis  del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi  e  relative  sanzioni  amministrative  e   penali,
          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,
          sono  resi  accessibili,  con  modalita'  da  indicare  nel
          decreto di cui all'articolo 7-bis, comma  6,  del  predetto
          testo  unico,  alla  Guardia  di  finanza  al  fine   dello
          svolgimento dei controlli di competenza. 
              3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del  testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla  produzione  e  sui  consumi  e   relative   sanzioni
          amministrative e penali, approvato con decreto  legislativo
          26 ottobre 1995, n. 504, trovano applicazione anche  per  i
          prodotti,  da  individuare   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, che, in relazione alle  loro
          caratteristiche, possono essere destinati all'impiego  come
          carburanti  per  motori,  combustibili  per   riscaldamento
          ovvero come lubrificanti. 
              4. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma  6,  del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          amministrative e penali, approvato con decreto  legislativo
          26 ottobre 1995, n. 504, e' emanato  entro  novanta  giorni
          dall'entrata   in   vigore   del   presente   decreto.   Le
          disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia  a
          decorrere dal 1° ottobre 2020.» 
              «Art. 10 Estensione del sistema INFOIL 
              1. Al fine di uniformare le procedure  di  controllo  a
          quelle  gia'  instaurate  presso  le   raffinerie   e   gli
          stabilimenti di produzione di prodotti energetici ai  sensi
          dell'articolo 23, comma  14,  del  decreto  legislativo  26
          ottobre  1995,  n.   504,   recante   testo   unico   delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative,  gli  esercenti  depositi  fiscali  di  cui
          all'articolo 23, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  n.
          504 del 1995, di capacita'  non  inferiore  a  3.000  metri
          cubi, si dotano, entro il  31  dicembre  2020,  secondo  le
          caratteristiche   e   le   funzionalita'   fissate    dalle
          disposizioni di attuazione, di  un  sistema  informatizzato
          per la gestione della  detenzione  e  della  movimentazione
          della benzina e del  gasolio  usato  come  carburante.  Con
          determinazione del Direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
          dei monopoli sono fissati tempi e modalita' di esecuzione.» 
              «Art.   11   Introduzione   Documento    Amministrativo
          Semplificato telematico 
              1. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli da  adottare  entro  sessanta  giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto,  sono  fissati
          tempi e modalita' per introdurre  l'obbligo,  entro  il  30
          settembre 2020, di utilizzo del sistema informatizzato  per
          la presentazione, esclusivamente in forma  telematica,  del
          documento di accompagnamento di  cui  all'articolo  12  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante  testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative. La presente disposizione  si  applica  alla
          circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del
          gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.» 
              «Art. 12 Trasmissione telematica  dei  quantitativi  di
          energia elettrica e di gas naturale 
              1.  Al  fine  del  potenziamento  degli  strumenti  per
          l'identificazione  dei   fenomeni   evasivi   nel   settore
          dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica,  con
          determinazioni del Direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
          dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre  2020,  sono
          fissati: 
              a)   tempi   e   modalita'   per    la    presentazione
          esclusivamente in forma telematica, da parte  dei  soggetti
          che effettuano l'attivita' di vettoriamento nel settore del
          gas naturale e dell'energia elettrica, dei dati relativi al
          prodotto  trasportato  distintamente   per   ciascuno   dei
          soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera
          a), e all'articolo 53,  comma  1,  lettera  a)  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante  testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative; 
              b) tempi e modalita' con i quali i soggetti  obbligati,
          previsti  all'articolo  26,  comma   7,   lettera   a),   e
          all'articolo  53,  comma  1,   lettera   a)   del   decreto
          legislativo n. 504 del 1995, trasmettono i dati relativi ai
          quantitativi  di  gas   naturale   ed   energia   elettrica
          fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 7-bis e 25,  comma
          4, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   7-bis   Disposizioni   particolari    per    la
          circolazione degli oli lubrificanti e  di  altri  specifici
          prodotti 
              1.  Fatto  salvo  quanto  previsto,   in   materia   di
          circolazione, dalle disposizioni doganali  e  dall'articolo
          6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui  ai  codici  NC  da
          2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio nazionale,
          nella fase antecedente all'immissione in  consumo,  con  la
          scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a
          ciascun trasferimento dei  suddetti  prodotti,  emesso  dal
          sistema informatizzato  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli e  annotato  sulla  prescritta  documentazione  di
          trasporto. 
              2.  Il  codice  di  cui  al  comma   1   e'   richiesto
          telematicamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli non
          prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti
          nel territorio nazionale e comunque  almeno  12  ore  prima
          dell'introduzione stessa: 
              a)  per  i  prodotti  di  cui  al  presente   articolo,
          provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea  e
          destinati ad  essere  immessi  in  consumo  nel  territorio
          nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione
          in consumo; 
              b)  per  i  prodotti  di  cui  al  presente   articolo,
          provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea  e
          che non siano destinati ad essere immessi  in  consumo  nel
          territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi. 
              3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono riportati, in
          particolare, i  dati  identificativi  del  mittente  e  del
          destinatario dei prodotti, i quantitativi  e  i  codici  di
          nomenclatura combinata dei medesimi,  il  luogo  in  cui  i
          prodotti saranno introdotti nel  territorio  nazionale,  la
          targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per
          il loro trasferimento, l'itinerario che il veicolo seguira'
          nel territorio nazionale, nonche', per  la  fattispecie  di
          cui al comma 2, lettera b), il  luogo  in  cui  i  prodotti
          lasceranno il medesimo territorio e l'Ufficio delle  dogane
          di uscita. 
              4. Il codice di cui al  comma  1,  emesso  dal  sistema
          informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e'
          annotato,  prima  che  la  circolazione  dei  prodotti  nel
          territorio   nazionale   abbia   inizio,   sulla   prevista
          documentazione di trasporto che scorta i  prodotti.  A  tal
          fine il soggetto nazionale di cui al comma 2,  lettera  a),
          comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti. 
              5.  La  circolazione  nel  territorio   nazionale   dei
          prodotti  di  cui   al   presente   articolo   si   intende
          regolarmente  conclusa  con  la  comunicazione   telematica
          all'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  dell'avvenuta
          presa in carico dei prodotti, che il  soggetto  di  cui  al
          comma 2, lettera a) invia entro le 24 ore  successive  alla
          medesima presa in carico presso il proprio deposito; per la
          fattispecie di cui al comma 2, lettera b), la  circolazione
          nel territorio nazionale dei prodotti di  cui  al  presente
          articolo  si   intende   regolarmente   conclusa   con   la
          validazione  del  codice  di  cui  al  comma  1  da   parte
          dell'Ufficio delle dogane di uscita, di cui al comma 3. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono stabilite le  modalita'  di  attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente articolo,  con  particolare
          riguardo alla  determinazione  di  limiti  quantitativi  di
          prodotto e di specifiche modalita' relative al trasporto  o
          al confezionamento del  medesimo  per  i  quali  le  stesse
          disposizioni non trovano applicazione, alla disciplina  dei
          casi di indisponibilita'  o  malfunzionamento  del  sistema
          informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e
          all'individuazione degli ulteriori  elementi  da  riportare
          nella richiesta di cui al comma 2. 
              7. Le disposizioni di cui al presente articolo  trovano
          applicazione  anche  per   le   preparazioni   lubrificanti
          rientranti nel codice NC  3403,  qualora  le  stesse  siano
          trasportate sfuse o in contenitori di capacita' superiore a
          20 litri salvo che al riguardo sia  stabilito  diversamente
          dal decreto di cui al comma 6.» 
              «Art. 25 Deposito e circolazione di prodotti energetici
          assoggettati ad accisa 
              1. - 3. Omissis 
              4.  Gli  esercenti   impianti   e   depositi   soggetti
          all'obbligo della denuncia, in possesso  del  provvedimento
          autorizzativo rilasciato ai  sensi  delle  disposizioni  in
          materia  di  installazione  ed  esercizio  di  impianti  di
          stoccaggio e di distribuzione di prodotti energetici,  sono
          muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca,  e,  fatta
          eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas
          naturale  impiegato  come  carburante,  sono  obbligati   a
          contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico  e
          scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi
          prodotti  denaturati  per  usi   esenti.   Sono   esonerati
          dall'obbligo della tenuta del registro di carico e  scarico
          gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato
          o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
          petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati,  in
          luogo della denuncia, a  dare  comunicazione  di  attivita'
          all'Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane,  competente   per
          territorio, e sono esonerati dalla tenuta del  registro  di
          carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2,
          lettera a), aventi capacita' superiore a 10  metri  cubi  e
          non  superiore  a  25  metri  cubi  nonche'  gli  esercenti
          impianti di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  collegati  a
          serbatoi la cui capacita' globale  risulti  superiore  a  5
          metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal
          1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a
          dare comunicazione di  attivita'  all'Ufficio  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli, competente per territorio;  ai
          medesimi soggetti e' attribuito un  codice  identificativo.
          Gli stessi tengono il registro  di  carico  e  scarico  con
          modalita' semplificate da stabilire con determinazione  del
          direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
              Omissis.»