Art. 130 Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa 1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.»; b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020»; c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre»; d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»; e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 dicembre 2020». 2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7-bis: 1) al comma 6, dopo le parole: «con particolare riguardo», sono inserite le seguenti: «alla determinazione di limiti quantitativi di prodotto e di specifiche modalita' relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione,»; 2) al comma 7, dopo le parole: «20 litri», sono aggiunte le seguenti: «salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6»; b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo e' sostituito dal seguente «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonche' gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti e' attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalita' semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.» 3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 320,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 5, 7, 10, 11 e 12 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), come modificato dalla presente legge: «Art. 5 Contrasto alle frodi in materia di accisa 1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6: 1) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La trasmissione della predetta nota e' effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario.»; 2) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilita' del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualita' e quantita' dei prodotti scaricati.»; b) nell'articolo 8: 1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in materia di tabacchi lavorati, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' negata e l'istruttoria per il relativo rilascio e' sospesa allorche' ricorrano, nei confronti del soggetto che intende operare come destinatario registrato, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta autorizzazione trovano applicazione rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di societa', l'autorizzazione e' negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa e' sospeso, allorche' le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonche' a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.»; 2) al comma 3: 2.1) nella lettera b), le parole: «di cui al comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6-bis»; 2.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) che, qualora allo stato sfuso, sono travasati nei serbatoi, riservati ai prodotti ricevuti in regime sospensivo, del deposito di cui al comma 1 nonche' a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa.»; c) all'articolo 25: 1) al comma 2: 1.1) nella lettera a), le parole «25 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «10 metri cubi»; 1.2) nella lettera c), le parole «10 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «5 metri cubi»; 2) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonche' gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico con modalita' semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»; 3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. La licenza di cui al comma 4 e' negata al soggetto nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per violazioni costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno; l'istruttoria per il rilascio della predetta licenza e' sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per una delle violazioni di cui al presente comma.»; 4) al comma 7, le parole «nonche' l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni», sono soppresse; 5) al comma 9, le parole «anche a mezzo fax», sono sostituite dalle seguenti: «unicamente attraverso modalita' telematiche»; d) all'articolo 28, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11.». 2. La determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), hanno efficacia a decorrere dal 1° novembre 2019. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1), al comma 1, lettera c), numero 5), e al comma 1, lettera d) del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020. 4. All'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca e' sempre disposta.». «Art. 7 Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti 1. Al fine di contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e tutelare la salute pubblica contrastando l'utilizzo fraudolento di taluni idrocarburi e altri prodotti nei predetti impieghi, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Disposizioni particolari per la circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti). - 1. Fatto salvo quanto previsto, in materia di circolazione, dalle disposizioni doganali e dall'articolo 6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto. 2. Il codice di cui al comma 1 e' richiesto telematicamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli non prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa: a) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo; b) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e che non siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi. 3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono riportati, in particolare, i dati identificativi del mittente e del destinatario dei prodotti, i quantitativi e i codici di nomenclatura combinata dei medesimi, il luogo in cui i prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per il loro trasferimento, l'itinerario che il veicolo seguira' nel territorio nazionale, nonche', per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), il luogo in cui i prodotti lasceranno il medesimo territorio e l'Ufficio delle dogane di uscita. 4. Il codice di cui al comma 1, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e' annotato, prima che la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale abbia inizio, sulla prevista documentazione di trasporto che scorta i prodotti. A tal fine il soggetto nazionale di cui al comma 2, lettera a), comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti. 5. La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la comunicazione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'avvenuta presa in carico dei prodotti, che il soggetto di cui al comma 2, lettera a) invia entro le 24 ore successive alla medesima presa in carico presso il proprio deposito; per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la validazione del codice di cui al comma 1 da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita, di cui al comma 3. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dei casi di indisponibilita' o malfunzionamento del sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'individuazione degli ulteriori elementi da riportare nella richiesta di cui al comma 2. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di capacita' superiore a 20 litri.»; b) all'articolo 40, comma 3, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Salvo che venga fornita prova contraria, si configura altresi' come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga in assenza della preventiva emissione del Codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis; ugualmente si considera tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la predetta circolazione che avvenga sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri ovvero che avvenga senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.». 2. I dati relativi alla circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti di cui all'articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono resi accessibili, con modalita' da indicare nel decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del predetto testo unico, alla Guardia di finanza al fine dello svolgimento dei controlli di competenza. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trovano applicazione anche per i prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere destinati all'impiego come carburanti per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti. 4. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020.» «Art. 10 Estensione del sistema INFOIL 1. Al fine di uniformare le procedure di controllo a quelle gia' instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, gli esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 23, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, di capacita' non inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano, entro il 31 dicembre 2020, secondo le caratteristiche e le funzionalita' fissate dalle disposizioni di attuazione, di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalita' di esecuzione.» «Art. 11 Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico 1. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati tempi e modalita' per introdurre l'obbligo, entro il 30 settembre 2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. La presente disposizione si applica alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.» «Art. 12 Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale 1. Al fine del potenziamento degli strumenti per l'identificazione dei fenomeni evasivi nel settore dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono fissati: a) tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma telematica, da parte dei soggetti che effettuano l'attivita' di vettoriamento nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica, dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), e all'articolo 53, comma 1, lettera a) di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative; b) tempi e modalita' con i quali i soggetti obbligati, previsti all'articolo 26, comma 7, lettera a), e all'articolo 53, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 504 del 1995, trasmettono i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.» - Si riporta il testo degli articoli 7-bis e 25, comma 4, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dalla presente legge: «Art. 7-bis Disposizioni particolari per la circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti 1. Fatto salvo quanto previsto, in materia di circolazione, dalle disposizioni doganali e dall'articolo 6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto. 2. Il codice di cui al comma 1 e' richiesto telematicamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli non prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa: a) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo; b) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e che non siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi. 3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono riportati, in particolare, i dati identificativi del mittente e del destinatario dei prodotti, i quantitativi e i codici di nomenclatura combinata dei medesimi, il luogo in cui i prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per il loro trasferimento, l'itinerario che il veicolo seguira' nel territorio nazionale, nonche', per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), il luogo in cui i prodotti lasceranno il medesimo territorio e l'Ufficio delle dogane di uscita. 4. Il codice di cui al comma 1, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e' annotato, prima che la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale abbia inizio, sulla prevista documentazione di trasporto che scorta i prodotti. A tal fine il soggetto nazionale di cui al comma 2, lettera a), comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti. 5. La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la comunicazione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'avvenuta presa in carico dei prodotti, che il soggetto di cui al comma 2, lettera a) invia entro le 24 ore successive alla medesima presa in carico presso il proprio deposito; per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la validazione del codice di cui al comma 1 da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita, di cui al comma 3. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla determinazione di limiti quantitativi di prodotto e di specifiche modalita' relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione, alla disciplina dei casi di indisponibilita' o malfunzionamento del sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'individuazione degli ulteriori elementi da riportare nella richiesta di cui al comma 2. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di capacita' superiore a 20 litri salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6.» «Art. 25 Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa 1. - 3. Omissis 4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di prodotti energetici, sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonche' gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti e' attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalita' semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Omissis.»