Art. 131 
 
     Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa 
 
  1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese  di  marzo
dell'anno 2020, i pagamenti  dell'accisa,  da  effettuarsi  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato  con  il  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati  tempestivi  se
effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020;  sui  medesimi
pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si
applicano  le  sanzioni  e  l'indennita'  di  mora  previste  per  il
ritardato pagamento. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  3  del
          citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: 
              «Art. 3 Accertamento, liquidazione e pagamento 
              1. - 3. Omissis 
              4. I termini e le modalita' di  pagamento  dell'accisa,
          anche  relative  ai  parametri  utili  per   garantire   la
          competenza economica di eventuali  versamenti  in  acconto,
          sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze. Fino all'adozione del  decreto  di  cui  al  primo
          periodo,  restano  fermi  i  termini  e  le  modalita'   di
          pagamento  contenuti  nelle  disposizioni  previste  per  i
          singoli prodotti. Per i  prodotti  immessi  in  consumo  in
          ciascun  mese,  il  pagamento   dell'accisa   deve   essere
          effettuato entro il giorno 16 del mese  successivo  per  le
          immissioni in consumo  avvenute  nel  mese  di  luglio,  il
          pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20  del
          mese di agosto; per le immissioni in consumo  avvenute  dal
          1° al 15 del mese di  dicembre,  il  pagamento  dell'accisa
          deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese
          ed in tale caso non e' ammesso il  versamento  unitario  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. Relativamente a questi  ultimi  prodotti,  il
          decreto di cui al primo periodo non puo' prevedere  termini
          di pagamento  piu'  ampi  rispetto  a  quelli  fissati  nel
          periodo  precedente.  In  caso  di   ritardo   si   applica
          l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al  2  per
          cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data  di
          scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi  in  misura
          pari al tasso  stabilito  per  il  pagamento  differito  di
          diritti doganali. Dopo la scadenza  del  suddetto  termine,
          non e' consentita  l'estrazione  dal  deposito  fiscale  di
          altri prodotti fino all'estinzione  del  debito  d'imposta.
          Per i prodotti d'importazione l'accisa e' riscossa  con  le
          modalita' e nei termini previsti per i diritti di  confine,
          fermo restando che il pagamento non puo' essere fissato per
          un periodo di tempo superiore a quello mediamente  previsto
          per i prodotti nazionali. L'imposta e' dovuta anche  per  i
          prodotti  sottoposti  ad  accisa  contenuti   nelle   merci
          importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i
          prodotti nazionali e comunitari. 
              Omissis.»