Art. 131
Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa
1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo
dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se
effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi
pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si
applicano le sanzioni e l'indennita' di mora previste per il
ritardato pagamento.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 3 del
citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
«Art. 3 Accertamento, liquidazione e pagamento
1. - 3. Omissis
4. I termini e le modalita' di pagamento dell'accisa,
anche relative ai parametri utili per garantire la
competenza economica di eventuali versamenti in acconto,
sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo
periodo, restano fermi i termini e le modalita' di
pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i
singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in
ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo per le
immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il
pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20 del
mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal
1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa
deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese
ed in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il
decreto di cui al primo periodo non puo' prevedere termini
di pagamento piu' ampi rispetto a quelli fissati nel
periodo precedente. In caso di ritardo si applica
l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per
cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di
scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura
pari al tasso stabilito per il pagamento differito di
diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine,
non e' consentita l'estrazione dal deposito fiscale di
altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta.
Per i prodotti d'importazione l'accisa e' riscossa con le
modalita' e nei termini previsti per i diritti di confine,
fermo restando che il pagamento non puo' essere fissato per
un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto
per i prodotti nazionali. L'imposta e' dovuta anche per i
prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci
importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i
prodotti nazionali e comunitari.
Omissis.»