Art. 132
Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti
energetici
1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla
diffusione del COVID-19, i pagamenti dell'accisa sui prodotti
energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno,
luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell'articolo
3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura
dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai
sensi del medesimo articolo 3, comma 4:
a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in
consumo nel mese di aprile 2020;
b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, del
citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo nei
mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020.
2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle somme
dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e' effettuato entro il
termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 4 dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e' riportato
nei riferimenti normativi all'art. 131.