Art. 133
Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta
sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul
consumo delle bevande edulcorate
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, le parole: «dal primo giorno del secondo mese
successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al
comma 651» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»;
b) al comma 676, le parole: «dal primo giorno del secondo mese
successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 199,1
milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni di euro per l'anno
2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 652 e 676 dell'articolo
1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
«652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.»
«676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.»