Art. 133 
 
Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di  imposta
  sul consumo dei manufatti con singolo  impiego  e  di  imposta  sul
  consumo delle bevande edulcorate 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 652, le parole: «dal primo giorno  del  secondo  mese
successivo alla data di pubblicazione del  provvedimento  di  cui  al
comma 651» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»; 
    b) al comma 676, le parole: «dal primo giorno  del  secondo  mese
successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma  675»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  199,1
milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 652 e 676 dell'articolo
          1 della  citata  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «652. Le disposizioni di cui ai  commi  da  634  a  650
          hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.» 
              «676. Le disposizioni di cui ai  commi  da  661  a  674
          hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.»