Art. 134
Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attivita'
finanziarie detenute all'estero per i soggetti diversi dalle persone
fisiche
1. All'articolo 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 13, comma
2-bis,», le parole: «lettera a)», sono sostituite dalle parole:
«lettere a) e b)»;
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Per i
soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta e' dovuta nella
misura massima di euro 14.000.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 20 dell'articolo 19 del
citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 Disposizioni in materia di imposta di bollo su
conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari
nonche' su valori "scudati" e su attivita' finanziarie e
immobili detenuti all'estero
1. - 19. Omissis
20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella
misura dell'1 per mille annuo, per il 2012, dell'1,5 per
mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal
2014, del valore dei prodotti finanziari. Per i conti
correnti e i libretti di risparmio l'imposta e' stabilita
in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13,
comma 2-bis, lettere a) e b), della tariffa, Parte I,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642. Per i soggetti diversi dalle persone
fisiche l'imposta e' dovuta nella misura massima di euro
14.000. Il valore e' costituito dal valore di mercato,
rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui
sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la
documentazione dell'intermediario estero di riferimento per
le singole attivita' e, in mancanza, secondo il valore
nominale o di rimborso.
Omissis.»