Art. 134 
 
Modifiche alla disciplina dell'imposta  sul  valore  delle  attivita'
finanziarie detenute all'estero per i soggetti diversi dalle  persone
                               fisiche 
 
  1. All'articolo 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al secondo periodo, dopo le parole: «dall'articolo  13,  comma
2-bis,», le parole:  «lettera  a)»,  sono  sostituite  dalle  parole:
«lettere a) e b)»; 
    b) dopo il secondo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Per  i
soggetti diversi dalle persone  fisiche  l'imposta  e'  dovuta  nella
misura massima di euro 14.000.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 20 dell'articolo 19 del
          citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 19 Disposizioni in materia di imposta di bollo su
          conti correnti, titoli,  strumenti  e  prodotti  finanziari
          nonche' su valori "scudati" e su  attivita'  finanziarie  e
          immobili detenuti all'estero 
              1. - 19. Omissis 
              20. L'imposta di cui al comma  18  e'  stabilita  nella
          misura dell'1 per mille annuo, per il  2012,  dell'1,5  per
          mille, per il 2013, e del 2  per  mille,  a  decorrere  dal
          2014, del valore  dei  prodotti  finanziari.  Per  i  conti
          correnti e i libretti di risparmio l'imposta  e'  stabilita
          in misura fissa pari a quella  prevista  dall'articolo  13,
          comma 2-bis, lettere a)  e  b),  della  tariffa,  Parte  I,
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 642. Per i soggetti diversi dalle  persone
          fisiche l'imposta e' dovuta nella misura  massima  di  euro
          14.000. Il valore e'  costituito  dal  valore  di  mercato,
          rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui
          sono detenuti i prodotti finanziari, anche  utilizzando  la
          documentazione dell'intermediario estero di riferimento per
          le singole attivita' e,  in  mancanza,  secondo  il  valore
          nominale o di rimborso. 
              Omissis.»