Art. 134 Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero per i soggetti diversi dalle persone fisiche 1. All'articolo 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 13, comma 2-bis,», le parole: «lettera a)», sono sostituite dalle parole: «lettere a) e b)»; b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta e' dovuta nella misura massima di euro 14.000.».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 20 dell'articolo 19 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente legge: «Art. 19 Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori "scudati" e su attivita' finanziarie e immobili detenuti all'estero 1. - 19. Omissis 20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella misura dell'1 per mille annuo, per il 2012, dell'1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014, del valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta e' stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettere a) e b), della tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta e' dovuta nella misura massima di euro 14.000. Il valore e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attivita' e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Omissis.»