Art. 135 
 
Disposizioni  in  materia  di  giustizia  tributaria   e   contributo
                              unificato 
 
  1.  All'articolo  62  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Dall'8 marzo al  31
maggio 2020 e' sospeso il termine per il computo  delle  sanzioni  di
cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del  decreto
del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  per  il
mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.». 
  2. All'articolo 16 del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  La  partecipazione  alle
udienze di cui agli articoli 33  e  34  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, puo' avvenire a distanza mediante collegamento
audiovisivo tra l'aula di udienza e  il  luogo  del  collegamento  da
remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei
soggetti della riscossione,  nonche'  dei  giudici  tributari  e  del
personale  amministrativo  delle  Commissioni  tributarie,  tali   da
assicurare la contestuale, effettiva e  reciproca  visibilita'  delle
persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene  detto.
Il luogo  dove  avviene  il  collegamento  da  remoto  e'  equiparato
all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza  di  cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,
puo' essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo
atto  difensivo  ovvero  con  apposita  istanza  da   depositare   in
segreteria  e  notificata   alle   parti   costituite   prima   della
comunicazione dell'avviso  di  cui  all'articolo  31,  comma  2,  del
decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546.  Con  uno  o  piu'
provvedimenti  del  Direttore  Generale  delle  Finanze,  sentito  il
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono
individuate  le  regole   tecnico   operative   per   consentire   la
partecipazione all'udienza a distanza  e  le  Commissioni  tributarie
presso cui e' possibile attivarla. I giudici, sulla base dei  criteri
individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie,  individuano
le controversie per le quali l'ufficio di segreteria e' autorizzato a
comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.». 
  3. In deroga al criterio previsto dall'articolo 37, comma  13,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle  somme  del
contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per  ciascuna
Commissione tributaria sulla  base  del  numero  dei  giudici  e  del
personale in servizio nell'anno 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  62  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito   con
          modificazioni dalla legge  29  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 62 Sospensione dei termini  degli  adempimenti  e
          dei versamenti fiscali e contributivi 
              1. Per i soggetti che hanno il  domicilio  fiscale,  la
          sede legale o la sede operativa nel territorio dello  Stato
          sono  sospesi  gli  adempimenti   tributari   diversi   dai
          versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla
          fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale
          e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8  marzo
          2020 e il 31 maggio 2020. Restano ferme le disposizioni  di
          cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla
          dichiarazione dei redditi precompilata. 
              1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio  2020  e'  sospeso  il
          termine per il computo delle sanzioni di  cui  all'articolo
          16 e il termine di cui all'articolo  248  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per  il
          mancato o ritardato pagamento del contributo unificato. 
              2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
          professione che hanno il domicilio fiscale, la sede  legale
          o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o
          compensi non superiori a 2 milioni di euro nel  periodo  di
          imposta precedente a quello in corso alla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto-legge,  sono  sospesi  i
          versamenti da  autoliquidazione  che  scadono  nel  periodo
          compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: 
              a) relativi  alle  ritenute  alla  fonte  di  cui  agli
          articoli  23  e  24  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  alle  trattenute
          relative  all'addizionale  regionale  e  comunale,  che   i
          predetti  soggetti  operano  in   qualita'   di   sostituti
          d'imposta; 
              b) relativi all'imposta sul valore aggiunto; 
              c)   relativi    ai    contributi    previdenziali    e
          assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. 
              3.  La  sospensione  dei  versamenti  dell'imposta  sul
          valore  aggiunto  di  cui  al  comma  2,  si   applica,   a
          prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti,  ai
          soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o  professione
          che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o  la  sede
          operativa nelle Province di Bergamo, di  Brescia,  Cremona,
          Lodi e Piacenza. 
              4. Per i soggetti che hanno il  domicilio  fiscale,  la
          sede legale o la  sede  operativa  nei  comuni  individuati
          nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri del 1° marzo 2020, restano ferme  le  disposizioni
          di  cui   all'articolo   1   del   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. 
              5. I versamenti sospesi ai  sensi  dei  commi  2  e  3,
          nonche' del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  24   febbraio   2020,   sono   effettuati,   senza
          applicazione  di  sanzioni  ed   interessi,   in   un'unica
          soluzione  entro  il   16   settembre   2020   o   mediante
          rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili  di
          pari importo, con il versamento della prima rata  entro  il
          16 settembre 2020. Non si fa luogo al  rimborso  di  quanto
          gia' versato. 
              6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del  comma  1  sono
          effettuati entro il 30 giugno 2020  senza  applicazione  di
          sanzioni. 
              7.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16 Giustizia tributaria digitale 
              1. Al decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 16-bis: 
              1)   la   rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:
          «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»; 
              2) nel comma 1, il quarto  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente: «La comunicazione si intende perfezionata con  la
          ricezione  avvenuta  nei  confronti  di  almeno   uno   dei
          difensori della parte.»; 
              3) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Nelle
          ipotesi di  mancata  indicazione  dell'indirizzo  di  posta
          elettronica certificata del difensore o della parte ed  ove
          lo stesso non sia reperibile da  pubblici  elenchi,  ovvero
          nelle ipotesi di mancata consegna del  messaggio  di  posta
          elettronica   certificata   per   cause    imputabili    al
          destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente
          mediante   deposito   in   segreteria   della   Commissione
          tributaria. Nei  casi  di  cui  al  periodo  precedente  le
          notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.»; 
              4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le parti,
          i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7,
          comma 2, notificano e depositano  gli  atti  processuali  i
          documenti e i provvedimenti giurisdizionali  esclusivamente
          con  modalita'   telematiche,   secondo   le   disposizioni
          contenute nel decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi  decreti
          di attuazione. In casi  eccezionali,  il  Presidente  della
          Commissione tributaria o il Presidente di  sezione,  se  il
          ricorso e' gia' iscritto a ruolo, ovvero il collegio se  la
          questione sorge  in  udienza,  con  provvedimento  motivato
          possono autorizzare il deposito con  modalita'  diverse  da
          quelle telematiche.»; 
              5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:  «3-bis.  I
          soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai
          sensi  dell'articolo  12,  comma  2,  hanno   facolta'   di
          utilizzare, per le notifiche e  i  depositi,  le  modalita'
          telematiche indicate nel comma 3,  previa  indicazione  nel
          ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di  posta
          elettronica certificata al quale ricevere le  comunicazioni
          e le notificazioni.»; 
              b) dopo l'articolo 25, e' aggiunto il seguente: 
              «Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformita').
          - 1. Al fine del deposito e della  notifica  con  modalita'
          telematiche della copia informatica, anche per immagine, di
          un atto processuale  di  parte,  di  un  provvedimento  del
          giudice o di un documento formato su supporto  analogico  e
          detenuto in originale o in copia conforme, il  difensore  e
          il  dipendente  di  cui  si  avvalgono  l'ente  impositore,
          l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo
          di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
          1997, n. 446,  attestano  la  conformita'  della  copia  al
          predetto atto  secondo  le  modalita'  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              2. Analogo potere di  attestazione  di  conformita'  e'
          esteso, anche per l'estrazione  di  copia  analogica,  agli
          atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico,
          formato dalla segreteria della  Commissione  tributaria  ai
          sensi   dell'articolo   14   del   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n.  163,  o
          trasmessi  in  allegato  alle   comunicazioni   telematiche
          dell'ufficio di segreteria.  Detti  atti  e  provvedimenti,
          presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in  allegato
          alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di  segreteria,
          equivalgono all'originale anche se privi  dell'attestazione
          di  conformita'  all'originale  da  parte  dell'ufficio  di
          segreteria. 
              3.   La   copia   informatica   o    cartacea    munita
          dell'attestazione  di  conformita'  ai  sensi   dei   commi
          precedenti equivale all'originale  o  alla  copia  conforme
          dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente  nel
          fascicolo informatico. 
              4.  L'estrazione  di  copie  autentiche  ai  sensi  del
          presente articolo, esonera dal  pagamento  dei  diritti  di
          copia. 
              5. Nel compimento dell'attestazione  di  conformita'  i
          soggetti di cui  al  presente  articolo  assumono  ad  ogni
          effetto la veste di pubblici ufficiali.». 
              2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto  legislativo
          31   dicembre   1992,   n.   546,   nel    testo    vigente
          antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
          presente decreto, si interpreta  nel  senso  che  le  parti
          possono utilizzare in ogni grado di giudizio  la  modalita'
          prevista dal decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e  dai  relativi  decreti
          attuativi, indipendentemente dalla modalita'  prescelta  da
          controparte nonche' dall'avvenuto svolgimento del  giudizio
          di primo grado con modalita' analogiche. 
              3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova
          della notificazione o della comunicazione eseguite a  mezzo
          di  posta  elettronica  certificata  e  non  sia  possibile
          fornirla con  modalita'  telematiche,  il  difensore  o  il
          dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore,  l'agente
          della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo  di  cui
          all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis  e
          1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.  I  soggetti  di
          cui al periodo precedente nel compimento di tali  attivita'
          assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale. 
              4. La partecipazione alle udienze di cui agli  articoli
          33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,
          puo' avvenire a distanza mediante collegamento  audiovisivo
          tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto
          del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore  e
          dei  soggetti  della  riscossione,  nonche'   dei   giudici
          tributari e del personale amministrativo delle  Commissioni
          tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva  e
          reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi  i
          luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene
          il  collegamento  da  remoto  e'  equiparato  all'aula   di
          udienza. La partecipazione da  remoto  all'udienza  di  cui
          all'articolo 34 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,
          n. 546, puo' essere richiesta dalle parti  processuali  nel
          ricorso o nel primo  atto  difensivo  ovvero  con  apposita
          istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti
          costituite prima della  comunicazione  dell'avviso  di  cui
          all'articolo  31,  comma  2,  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546. Con uno  o  piu'  provvedimenti  del
          Direttore Generale delle Finanze, sentito il  Consiglio  di
          Presidenza della Giustizia Tributaria, il  Garante  per  la
          protezione dei dati  personali  e  l'Agenzia  per  l'Italia
          Digitale, sono individuate le regole tecnico operative  per
          consentire la partecipazione all'udienza a  distanza  e  le
          Commissioni tributarie presso cui e' possibile attivarla. I
          giudici, sulla base dei criteri individuati dai  Presidenti
          delle Commissioni tributarie, individuano  le  controversie
          per le quali  l'ufficio  di  segreteria  e'  autorizzato  a
          comunicare  alle  parti  lo  svolgimento   dell'udienza   a
          distanza. 
              5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4)  e
          5), del comma 1 si  applicano  ai  giudizi  instaurati,  in
          primo  e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato   a
          decorrere dal 1° luglio 2019. 
              6. Agli oneri derivanti dal  comma  1,  capoverso  art.
          25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere
          dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 26.» 
              - Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 37 del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla  legge
          15  luglio  2011,  n.  111  (Disposizioni  urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria): 
              «Art. 37  Disposizioni  per  l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie 
              1. - 12. Omissis 
              13.  L'organo   di   autogoverno   della   magistratura
          tributaria provvede al riparto delle somme di cui al  comma
          11 tra  gli  uffici  giudiziari  che  hanno  raggiunto  gli
          obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12,
          secondo le percentuali di cui al comma 1,  e  tenuto  conto
          delle dimensioni e della produttivita' di ciascun  ufficio.
          Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito  l'organo  di
          autogoverno della magistratura amministrativa, provvede  al
          riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici
          della  giustizia  amministrativa,   tenendo   conto   della
          produttivita' e delle dimensioni di  ciascun  ufficio.  Per
          gli anni 2015, 2016 e 2017, il  Ministro  della  giustizia,
          sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede
          al riparto delle somme di cui al comma 11  tra  gli  uffici
          della giustizia ordinaria in conformita' ai criteri di  cui
          al primo periodo. 
              Omissis.»