Art. 135
Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo
unificato
1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Dall'8 marzo al 31
maggio 2020 e' sospeso il termine per il computo delle sanzioni di
cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il
mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.».
2. All'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La partecipazione alle
udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, puo' avvenire a distanza mediante collegamento
audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da
remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei
soggetti della riscossione, nonche' dei giudici tributari e del
personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da
assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle
persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto.
Il luogo dove avviene il collegamento da remoto e' equiparato
all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
puo' essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo
atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in
segreteria e notificata alle parti costituite prima della
comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o piu'
provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono
individuate le regole tecnico operative per consentire la
partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie
presso cui e' possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri
individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano
le controversie per le quali l'ufficio di segreteria e' autorizzato a
comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.».
3. In deroga al criterio previsto dall'articolo 37, comma 13, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme del
contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per ciascuna
Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del
personale in servizio nell'anno 2020.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 62 Sospensione dei termini degli adempimenti e
dei versamenti fiscali e contributivi
1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai
versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla
fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale
e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo
2020 e il 31 maggio 2020. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla
dichiarazione dei redditi precompilata.
1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e' sospeso il
termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo
16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il
mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.
2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o
compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di
imposta precedente a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i
versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo
compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute
relative all'addizionale regionale e comunale, che i
predetti soggetti operano in qualita' di sostituti
d'imposta;
b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e
assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul
valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a
prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nelle Province di Bergamo, di Brescia, Cremona,
Lodi e Piacenza.
4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nei comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni
di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3,
nonche' del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 febbraio 2020, sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica
soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di
pari importo, con il versamento della prima rata entro il
16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia' versato.
6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono
effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di
sanzioni.
7.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16 Giustizia tributaria digitale
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»;
2) nel comma 1, il quarto periodo e' sostituito dal
seguente: «La comunicazione si intende perfezionata con la
ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei
difensori della parte.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nelle
ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata del difensore o della parte ed ove
lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero
nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta
elettronica certificata per cause imputabili al
destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente
mediante deposito in segreteria della Commissione
tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le
notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le parti,
i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7,
comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i
documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente
con modalita' telematiche, secondo le disposizioni
contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti
di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della
Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il
ricorso e' gia' iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la
questione sorge in udienza, con provvedimento motivato
possono autorizzare il deposito con modalita' diverse da
quelle telematiche.»;
5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I
soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai
sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facolta' di
utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalita'
telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel
ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta
elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni
e le notificazioni.»;
b) dopo l'articolo 25, e' aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformita').
- 1. Al fine del deposito e della notifica con modalita'
telematiche della copia informatica, anche per immagine, di
un atto processuale di parte, di un provvedimento del
giudice o di un documento formato su supporto analogico e
detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e
il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore,
l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo
di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, attestano la conformita' della copia al
predetto atto secondo le modalita' di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformita' e'
esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli
atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico,
formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai
sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche
dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti,
presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato
alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria,
equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione
di conformita' all'originale da parte dell'ufficio di
segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita
dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi
precedenti equivale all'originale o alla copia conforme
dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel
fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del
presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di
copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i
soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni
effetto la veste di pubblici ufficiali.».
2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si interpreta nel senso che le parti
possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalita'
prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti
attuativi, indipendentemente dalla modalita' prescelta da
controparte nonche' dall'avvenuto svolgimento del giudizio
di primo grado con modalita' analogiche.
3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova
della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo
di posta elettronica certificata e non sia possibile
fornirla con modalita' telematiche, il difensore o il
dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente
della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e
1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di
cui al periodo precedente nel compimento di tali attivita'
assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.
4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli
33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
puo' avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo
tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto
del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e
dei soggetti della riscossione, nonche' dei giudici
tributari e del personale amministrativo delle Commissioni
tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e
reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i
luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene
il collegamento da remoto e' equiparato all'aula di
udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, puo' essere richiesta dalle parti processuali nel
ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita
istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti
costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui
all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546. Con uno o piu' provvedimenti del
Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia
Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per
consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le
Commissioni tributarie presso cui e' possibile attivarla. I
giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti
delle Commissioni tributarie, individuano le controversie
per le quali l'ufficio di segreteria e' autorizzato a
comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a
distanza.
5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e
5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in
primo e in secondo grado, con ricorso notificato a
decorrere dal 1° luglio 2019.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art.
25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere
dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 26.»
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 37 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria):
«Art. 37 Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie
1. - 12. Omissis
13. L'organo di autogoverno della magistratura
tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma
11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli
obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12,
secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto
delle dimensioni e della produttivita' di ciascun ufficio.
Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di
autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al
riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici
della giustizia amministrativa, tenendo conto della
produttivita' e delle dimensioni di ciascun ufficio. Per
gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia,
sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede
al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici
della giustizia ordinaria in conformita' ai criteri di cui
al primo periodo.
Omissis.»