Art. 136
Incentivi per gli investimenti nell'economia reale
1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno
i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il
70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in
strumenti finan-ziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o
in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con
imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE
Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati
regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonche' in
crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo 1,
comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' elevato al 20%.
2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo
1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di
investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:
a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel
regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di
investimento collettivo del risparmio;
b) cessano di essere applicati quando l'organismo di
investimento inizia a vendere le attivita', in modo da rimborsare le
quote o le azioni degli investitori;
c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di
investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale
esistente, purche' tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.».
2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 101, ultimo periodo, e' sostituito dai seguenti: «Per
i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis,
comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli
investitori possono destinare somme o valori per un importo non
superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai
soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al
presente comma.»;
b) il comma 112 e' sostituito dal seguente: «112. Ciascuna
persona fisica di cui al comma 100 puo' essere titolare di un solo
piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101,
e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-bis
dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
ciascun piano di risparmio a lungo termine non puo' avere piu' di un
titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il
quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal
titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non
essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine
costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai
sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157.».
3. L'articolo 36-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'
abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno
2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di
euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2
milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno
2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029, 450,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 13-bis del citato
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13-bis Modifiche alla disciplina dei piani di
risparmio a lungo termine
1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui
all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020,
si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del
presente articolo.
2. In ciascun anno solare di durata del piano di
risparmio a lungo termine, per almeno due terzi dell'anno
stesso, le somme o i valori destinati al piano devono
essere investiti almeno per il 70 per cento del valore
complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti
finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o
in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o
stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato
ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere
investita almeno per il 25 per cento del valore complessivo
in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle
inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in
indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno
per un ulteriore 5 per cento del valore complessivo in
strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite
negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o
in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che,
per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del
piano, investano almeno il 70% del valore complessivo,
direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari,
anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con
imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE
MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici
equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti
erogati alle predette imprese nonche' in crediti delle
medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo 1, comma
103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' elevato al
20%.
2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui
all'articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:
a) devono essere raggiunti entro la data specificata
nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo
di investimento collettivo del risparmio;
b) cessano di essere applicati quando l'organismo di
investimento inizia a vendere le attivita', in modo da
rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di
investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo
capitale esistente, purche' tale sospensione non sia
superiore a 12 mesi.
3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 88 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Agli enti di cui al presente comma non si applica
il comma 112, primo periodo";
b) al comma 92 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Agli enti gestori delle forme di previdenza di
cui al presente comma non si applica il comma 112, primo
periodo".
4. Per quanto non espressamente previsto dalle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo
si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo 1, commi da 211 a
215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto
compatibili.
5. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo
termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre
2019 si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo 1, commi da
211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»
- Si riporta il testo del comma 101 dell'articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), come
modificato dalla presente legge:
«101. Il piano di risparmio a lungo termine si
costituisce con la destinazione di somme o valori per un
importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000
euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000
euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 102
del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto
di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o
altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per
l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di
capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o
imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti
operanti nel territorio dello Stato tramite stabile
organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi
con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto
tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie
negli stessi termini e con le stesse modalita' previsti per
i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori
nel piano di risparmio si considera cessione a titolo
oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le
disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo
n. 461 del 1997. Per i piani di risparmio a lungo termine
di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori
possono destinare somme o valori per un importo non
superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro
complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si
applicano i limiti di cui al presente comma.»