Art. 136 
 
         Incentivi per gli investimenti nell'economia reale 
 
  1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi: 
    «2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per  almeno
i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il
70%  del  valore  complessivo,  direttamente  o  indirettamente,   in
strumenti finan-ziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o
in sistemi multilaterali di  negoziazione,  emessi  o  stipulati  con
imprese residenti nel territorio dello Stato ai  sensi  dell'articolo
73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  o  in  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo
Spazio economico europeo con stabile  organizzazione  nel  territorio
dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e  FTSE
Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati
regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese  nonche'  in
crediti delle medesime imprese, il vincolo  di  cui  all'articolo  1,
comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' elevato al 20%. 
    2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di  cui  all'articolo
1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  i  vincoli  di
investimento di cui ai commi 2 e 2-bis: 
      a) devono  essere  raggiunti  entro  la  data  specificata  nel
regolamento   o   nei   documenti   costitutivi   dell'organismo   di
investimento collettivo del risparmio; 
      b)  cessano  di  essere   applicati   quando   l'organismo   di
investimento inizia a vendere le attivita', in modo da rimborsare  le
quote o le azioni degli investitori; 
      c)  sono  temporaneamente   sospesi   quando   l'organismo   di
investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il  suo  capitale
esistente, purche' tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.». 
  2. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 101, ultimo periodo, e' sostituito dai seguenti: «Per
i piani di risparmio a lungo  termine  di  cui  all'articolo  13-bis,
comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.  157,  gli
investitori possono destinare somme  o  valori  per  un  importo  non
superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi.  Ai
soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui  al
presente comma.»; 
    b) il comma  112  e'  sostituito  dal  seguente:  «112.  Ciascuna
persona fisica di cui al comma 100 puo' essere titolare  di  un  solo
piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101,
e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del  comma  2-bis
dell'articolo 13-bis del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157;
ciascun piano di risparmio a lungo termine non puo' avere piu' di  un
titolare. L'intermediario o  l'impresa  di  assicurazioni  presso  il
quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce  dal
titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non
essere titolare di un  altro  piano  di  risparmio  a  lungo  termine
costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito  ai
sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157.». 
  3. L'articolo 36-bis del decreto  legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  e'
abrogato. 
  4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno
2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni  di
euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per  l'anno  2026,  343,2
milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029, 450,5  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi  dell'articolo
265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13-bis  del  citato
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13-bis Modifiche alla  disciplina  dei  piani  di
          risparmio a lungo termine 
              1. Per i piani di risparmio  a  lungo  termine  di  cui
          all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre
          2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1°  gennaio  2020,
          si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a  4  del
          presente articolo. 
              2. In ciascun  anno  solare  di  durata  del  piano  di
          risparmio a lungo termine, per almeno due  terzi  dell'anno
          stesso, le somme o  i  valori  destinati  al  piano  devono
          essere investiti almeno per il  70  per  cento  del  valore
          complessivo, direttamente o  indirettamente,  in  strumenti
          finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati  o
          in  sistemi  multilaterali  di   negoziazione,   emessi   o
          stipulati con imprese residenti nel territorio dello  Stato
          ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, o  in  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo con stabile organizzazione nel territorio
          dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere
          investita almeno per il 25 per cento del valore complessivo
          in  strumenti  finanziari  di  imprese  diverse  da  quelle
          inserite nell'indice FTSE MIB della  Borsa  italiana  o  in
          indici equivalenti di altri mercati regolamentati e  almeno
          per un ulteriore 5 per  cento  del  valore  complessivo  in
          strumenti finanziari di imprese diverse da quelle  inserite
          negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o
          in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. 
              2-bis. Per i piani di risparmio a  lungo  termine  che,
          per almeno i due  terzi  dell'anno  solare  di  durata  del
          piano, investano almeno  il  70%  del  valore  complessivo,
          direttamente o  indirettamente,  in  strumenti  finanziari,
          anche non negoziati in mercati regolamentati o  in  sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  emessi  o  stipulati  con
          imprese residenti  nel  territorio  dello  Stato  ai  sensi
          dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  o  in  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo con stabile organizzazione nel territorio
          dello Stato, diverse da quelle inserite negli  indici  FTSE
          MIB e FTSE  Mid  Cap  della  Borsa  italiana  o  in  indici
          equivalenti di altri  mercati  regolamentati,  in  prestiti
          erogati alle predette  imprese  nonche'  in  crediti  delle
          medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo  1,  comma
          103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  e'  elevato  al
          20%. 
              2-ter. Nel caso  di  investimenti  qualificati  di  cui
          all'articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n.
          232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis: 
              a) devono essere raggiunti entro  la  data  specificata
          nel regolamento o nei documenti costitutivi  dell'organismo
          di investimento collettivo del risparmio; 
              b) cessano di essere applicati  quando  l'organismo  di
          investimento inizia a vendere  le  attivita',  in  modo  da
          rimborsare le quote o le azioni degli investitori; 
              c) sono temporaneamente sospesi quando  l'organismo  di
          investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il  suo
          capitale  esistente,  purche'  tale  sospensione  non   sia
          superiore a 12 mesi. 
              3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma  88  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Agli enti di cui al presente comma non si applica
          il comma 112, primo periodo"; 
              b) al comma  92  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Agli enti gestori delle forme  di  previdenza  di
          cui al presente comma non si applica il  comma  112,  primo
          periodo". 
              4.  Per  quanto  non   espressamente   previsto   dalle
          disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo
          si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della  legge
          11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo 1, commi  da  211  a
          215, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  in  quanto
          compatibili. 
              5. Agli investimenti in  piani  di  risparmio  a  lungo
          termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31  dicembre
          2019 si applicano l'articolo 1, commi da 100 a  114,  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo  1,  commi  da
          211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.» 
              - Si riporta il testo del  comma  101  dell'articolo  1
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2017-2019),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «101.  Il  piano  di  risparmio  a  lungo  termine   si
          costituisce con la destinazione di somme o  valori  per  un
          importo non superiore, in ciascun  anno  solare,  a  30.000
          euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000
          euro, agli investimenti qualificati indicati al  comma  102
          del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto
          di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o
          altro  stabile  rapporto  con  esercizio  dell'opzione  per
          l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
          461, o di un contratto di assicurazione  sulla  vita  o  di
          capitalizzazione, avvalendosi di intermediari  abilitati  o
          imprese di assicurazione residenti,  ovvero  non  residenti
          operanti  nel  territorio  dello  Stato   tramite   stabile
          organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi
          con nomina di un rappresentante fiscale  in  Italia  scelto
          tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale  adempie
          negli stessi termini e con le stesse modalita' previsti per
          i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di  valori
          nel piano di  risparmio  si  considera  cessione  a  titolo
          oneroso e  l'intermediario  applica  l'imposta  secondo  le
          disposizioni del citato articolo 6 del decreto  legislativo
          n. 461 del 1997. Per i piani di risparmio a  lungo  termine
          di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del  decreto-legge
          26 ottobre 2019, n.  124,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19  dicembre  2019,  n.  157,  gli  investitori
          possono  destinare  somme  o  valori  per  un  importo  non
          superiore a  150.000  euro  all'anno  e  a  1.500.000  euro
          complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88  e  92  non  si
          applicano i limiti di cui al presente comma.»