Art. 136 bis
Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole
1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo
1,comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in
possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del
codice civile,possono rivalutare i beni indicati dal comma 696
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni
stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla
concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in
diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e
699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del
70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi del
presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del
reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7
milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l'anno
2023,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57):
«Art. 1 Imprenditore agricolo
1. Omissis
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando
utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'
articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo,
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed
allo sviluppo del ciclo biologico.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2514 del codice
civile:
«Art. 2514 Requisiti delle cooperative a mutualita'
prevalente
Le cooperative a mutualita' prevalente devono prevedere
nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura
superiore all'interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al
capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari
offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura
superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci
cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento
della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto
soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l'introduzione e la
soppressione delle clausole di cui al comma precedente con
le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.»
- Si riporta il testo dei commi 696, 697, 698 e 699
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n.
160:
«696. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi
contabili internazionali nella redazione del bilancio,
possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in
materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni
di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre
2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di
impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2018.
697. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio
o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al
comma 696, per il quale il termine di approvazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti
alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel
relativo inventario e nella nota integrativa.
698. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere
affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo
alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento,
da versare con le modalita' indicate al comma 701.
699. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dal terzo esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di
eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i
beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non
ammortizzabili.»
- Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 84 Riporto delle perdite
1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con
le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito,
puo' essere computata in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi in misura non superiore
all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di
essi e per l'intero importo che trova capienza in tale
ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di
esenzione dell'utile la perdita e' riportabile per
l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla
formazione del reddito negli esercizi precedenti. La
perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta
diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del
loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza
potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al
reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti
di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto,
versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di
riporto in avanti di cui al comma 5 dell'articolo 96,
relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto
alla crescita economica. La limitazione non si applica
qualora:
[a) le partecipazioni siano acquisite da societa'
controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto
che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il
controllante di questi;]
b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel
biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per
le quali dal conto economico relativo all'esercizio
precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un
ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice
civile, superiore al 40 per cento di quello risultante
dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Al fine di disapplicare le disposizioni del presente
comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' riportato
nei riferimenti normativi all'art. 25-bis.
Riferimenti normativi all'art. 137
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 della citata
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni:
«Art. 5 Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c)
e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e successive modificazioni, per i titoli, le
quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati,
posseduti alla data del 1° gennaio 2002, puo' essere
assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore
a tale data della frazione del patrimonio netto della
societa', associazione o ente, determinato sulla base di
una perizia giurata di stima, cui si applica l' articolo 64
del codice di procedura civile, redatta da soggetti
iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei
revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia
assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento per le partecipazioni che risultano qualificate,
ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera e), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1°
gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla
predetta data, non risultano qualificate ai sensi del
medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 30 novembre
2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato e' riferito all'intero
patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati
identificativi dell'estensore della perizia e al codice
fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per
conto della stessa societa' od ente nel quale la
partecipazione e' posseduta, la relativa spesa e'
deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro
successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli,
quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la relativa
spesa e' portata in aumento del valore di acquisto della
partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5
quale valore di acquisto non consente il realizzo di
minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4
dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui
redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio
2002, per i quali il contribuente si e' avvalso della
facolta' di cui al comma 1, gli intermediari abilitati
all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo
valore, in luogo di quello del costo o del valore di
acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della
perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore
della perizia stessa e al codice fiscale della societa'
periziata.»
«Art. 7 Rideterminazione dei valori di acquisto dei
terreni edificabili e con destinazione agricola
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e successive modificazioni, per i terreni
edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data
del 1° gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo del
costo o valore di acquisto, il valore a tale data
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui
si applica l' articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli
agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali
edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato
ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 16 dicembre
2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia e al codice fiscale del
titolare del bene periziato, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, e' conservata dal
contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima e'
portato in aumento del valore di acquisto del terreno
edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui
e' stato effettivamente sostenuto ed e' rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei
terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai
commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di
riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.»