Art. 136 bis 
 
          Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole 
 
  1. Le cooperative agricole e i loro consorzi  di  cui  all'articolo
1,comma 2, del  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  in
possesso delle clausole mutualistiche di cui  all'articolo  2514  del
codice civile,possono  rivalutare  i  beni  indicati  dal  comma  696
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni
stabilite  dal  comma  697  del  medesimo  articolo  1,   fino   alla
concorrenza delle  perdite  dei  periodi  precedenti  computabili  in
diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi  698  e
699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del
70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai  sensi  del
presente comma non  possono  essere  utilizzate  in  diminuzione  del
reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  a  2,7
milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di  euro  per  l'anno
2023,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 
  3.  L'efficacia  delle  misure  di  cui  al  presente  articolo  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento  e
          modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
          7 della legge 5 marzo 2001, n. 57): 
              «Art. 1 Imprenditore agricolo 
              1. Omissis 
              2. Si considerano imprenditori agricoli le  cooperative
          di  imprenditori  agricoli  ed  i  loro   consorzi   quando
          utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di  cui  all'
          articolo  2135,  terzo  comma,  del  codice  civile,   come
          sostituito   dal   comma   1   del    presente    articolo,
          prevalentemente  prodotti  dei  soci,   ovvero   forniscono
          prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed
          allo sviluppo del ciclo biologico.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2514  del  codice
          civile: 
              «Art. 2514 Requisiti  delle  cooperative  a  mutualita'
          prevalente 
              Le cooperative a mutualita' prevalente devono prevedere
          nei propri statuti: 
              a) il divieto di  distribuire  i  dividendi  in  misura
          superiore   all'interesse   massimo   dei   buoni   postali
          fruttiferi, aumentato di due  punti  e  mezzo  rispetto  al
          capitale effettivamente versato; 
              b) il divieto di remunerare  gli  strumenti  finanziari
          offerti in sottoscrizione ai  soci  cooperatori  in  misura
          superiore a due punti rispetto al limite  massimo  previsto
          per i dividendi; 
              c) il divieto di distribuire  le  riserve  fra  i  soci
          cooperatori; 
              d) l'obbligo di devoluzione, in  caso  di  scioglimento
          della societa',  dell'intero  patrimonio  sociale,  dedotto
          soltanto il capitale sociale e  i  dividendi  eventualmente
          maturati, ai fondi mutualistici  per  la  promozione  e  lo
          sviluppo della cooperazione. 
              Le   cooperative   deliberano   l'introduzione   e   la
          soppressione delle clausole di cui al comma precedente  con
          le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.» 
              - Si riporta il testo dei commi 696,  697,  698  e  699
          dell'articolo 1 della citata legge  27  dicembre  2019,  n.
          160: 
              «696. I soggetti indicati nell'articolo  73,  comma  1,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  che  non  adottano  i   principi
          contabili  internazionali  nella  redazione  del  bilancio,
          possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
          civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in
          materia, rivalutare i beni di impresa e  le  partecipazioni
          di cui alla sezione II del capo I della legge  21  novembre
          2000,  n.  342,  ad  esclusione  degli  immobili  alla  cui
          produzione o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  di
          impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al
          31 dicembre 2018. 
              697. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio
          o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di  cui  al
          comma 696, per il quale il termine  di  approvazione  scade
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, deve riguardare tutti i  beni  appartenenti
          alla stessa categoria omogenea e deve essere  annotata  nel
          relativo inventario e nella nota integrativa. 
              698. Il saldo attivo della  rivalutazione  puo'  essere
          affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo
          alla societa' di un'imposta sostitutiva delle  imposte  sui
          redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
          e di eventuali addizionali nella misura del 10  per  cento,
          da versare con le modalita' indicate al comma 701. 
              699. Il maggior valore attribuito ai beni  in  sede  di
          rivalutazione  si  considera  riconosciuto  ai  fini  delle
          imposte  sui  redditi  e   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive  a  decorrere  dal  terzo   esercizio
          successivo  a  quello   con   riferimento   al   quale   la
          rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento  di
          un'imposta  sostitutiva  delle  imposte   sui   redditi   e
          dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  e  di
          eventuali addizionali nella misura del 12 per cento  per  i
          beni ammortizzabili e del 10  per  cento  per  i  beni  non
          ammortizzabili.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  84  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917: 
              «Art. 84 Riporto delle perdite 
              1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata  con
          le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito,
          puo'  essere  computata  in  diminuzione  del  reddito  dei
          periodi  d'imposta  successivi  in  misura  non   superiore
          all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di
          essi e per l'intero importo  che  trova  capienza  in  tale
          ammontare. Per i soggetti che fruiscono  di  un  regime  di
          esenzione  dell'utile  la  perdita   e'   riportabile   per
          l'ammontare che eccede l'utile che  non  ha  concorso  alla
          formazione  del  reddito  negli  esercizi  precedenti.   La
          perdita  e'  diminuita  dei  proventi  esenti  dall'imposta
          diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte  del
          loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
          ai sensi  dell'articolo  109,  comma  5.  Detta  differenza
          potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
          complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente  al
          reddito imponibile risulti compensata da eventuali  crediti
          di imposta,  ritenute  alla  fonte  a  titolo  di  acconto,
          versamenti  in  acconto,   e   dalle   eccedenze   di   cui
          all'articolo 80. 
              2.  Le  perdite  realizzate  nei  primi   tre   periodi
          d'imposta  dalla  data  di  costituzione  possono,  con  le
          modalita'  previste  al  comma  1,  essere   computate   in
          diminuzione del reddito complessivo dei  periodi  d'imposta
          successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
          ciascuno di essi e per l'intero importo che trova  capienza
          nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
          si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. 
              3. Le disposizioni del comma 1  non  si  applicano  nel
          caso in cui  la  maggioranza  delle  partecipazioni  aventi
          diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto  che
          riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
          terzi,  anche  a  titolo  temporaneo  e,   inoltre,   venga
          modificata l'attivita' principale in fatto  esercitata  nei
          periodi d'imposta in cui le perdite sono state  realizzate.
          La modifica dell'attivita' assume rilevanza  se  interviene
          nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
          od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.  La
          limitazione si applica  anche  alle  eccedenze  oggetto  di
          riporto in avanti di  cui  al  comma  5  dell'articolo  96,
          relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle
          di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  relativamente  all'aiuto
          alla crescita economica.  La  limitazione  non  si  applica
          qualora: 
              [a)  le  partecipazioni  siano  acquisite  da  societa'
          controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto
          che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il
          controllante di questi;] 
              b) le partecipazioni siano relative a societa' che  nel
          biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un
          numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e  per
          le  quali  dal  conto  economico   relativo   all'esercizio
          precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
          di ricavi e proventi dell'attivita'  caratteristica,  e  un
          ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
          e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del  codice
          civile, superiore al 40  per  cento  di  quello  risultante
          dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. 
              Al fine di disapplicare le  disposizioni  del  presente
          comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
          dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio  2000,  n.
          212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.» 
                
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2. 
              - Il  testo  del  paragrafo  3  dell'articolo  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' riportato
          nei riferimenti normativi all'art. 25-bis. 
              Riferimenti normativi all'art. 137 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 della citata
          legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni: 
              «Art. 5 Rideterminazione  dei  valori  di  acquisto  di
          partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati 
              1. Agli effetti della determinazione delle  plusvalenze
          e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere  c)
          e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917 e successive modificazioni, per i  titoli,  le
          quote o i diritti non negoziati nei mercati  regolamentati,
          posseduti alla  data  del  1°  gennaio  2002,  puo'  essere
          assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore
          a tale data  della  frazione  del  patrimonio  netto  della
          societa', associazione o ente, determinato  sulla  base  di
          una perizia giurata di stima, cui si applica l' articolo 64
          del  codice  di  procedura  civile,  redatta  da   soggetti
          iscritti   all'albo   dei   dottori   commercialisti,   dei
          ragionieri e periti commerciali,  nonche'  nell'elenco  dei
          revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia
          assoggettato ad una imposta sostitutiva delle  imposte  sui
          redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7. 
              2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
          per cento per le partecipazioni che risultano  qualificate,
          ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera e), del  citato
          testo unico delle imposte sui redditi,  alla  data  del  1°
          gennaio 2002, e  al  2  per  cento  per  quelle  che,  alla
          predetta data,  non  risultano  qualificate  ai  sensi  del
          medesimo articolo  81,  comma  1,  lettera  c-bis),  ed  e'
          versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n.  241  entro  il  30  novembre
          2002. 
              3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
          un massimo di tre rate annuali di pari importo,  a  partire
          dalla predetta data del  30  settembre  2002.  Sull'importo
          delle rate successive alla prima sono dovuti gli  interessi
          nella  misura  del  3  per   cento   annuo,   da   versarsi
          contestualmente a ciascuna rata. 
              4.  Il  valore   periziato   e'   riferito   all'intero
          patrimonio  sociale;  la  perizia,   unitamente   ai   dati
          identificativi dell'estensore della  perizia  e  al  codice
          fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute  di
          versamento dell'imposta sostitutiva,  sono  conservati  dal
          contribuente   ed   esibiti   o   trasmessi   a   richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
          ed il giuramento della  perizia  devono  essere  effettuati
          entro il termine del 16 dicembre 2002. 
              5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta  per
          conto  della  stessa  societa'  od  ente   nel   quale   la
          partecipazione  e'  posseduta,   la   relativa   spesa   e'
          deducibile  dal  reddito  d'impresa   in   quote   costanti
          nell'esercizio in cui e'  stata  sostenuta  e  nei  quattro
          successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
          per conto di tutti o di alcuni dei possessori  dei  titoli,
          quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la  relativa
          spesa e' portata in aumento del valore  di  acquisto  della
          partecipazione  in  proporzione  al  costo   effettivamente
          sostenuto da ciascuno dei possessori. 
              6. L'assunzione del valore di cui ai commi  da  1  a  5
          quale valore  di  acquisto  non  consente  il  realizzo  di
          minusvalenze  utilizzabili  ai  sensi  dei  commi  3  e   4
          dell'articolo 82 del citato testo unico delle  imposte  sui
          redditi. 
              7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
          mercati regolamentati, posseduti alla data del  1°  gennaio
          2002, per i quali  il  contribuente  si  e'  avvalso  della
          facolta' di cui al  comma  1,  gli  intermediari  abilitati
          all'applicazione dell'imposta  sostitutiva  a  norma  degli
          articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
          461, e successive modificazioni, tengono  conto  del  nuovo
          valore, in luogo di  quello  del  costo  o  del  valore  di
          acquisto,  soltanto  se  prima  della  realizzazione  delle
          plusvalenze  e  delle  minusvalenze  ricevono  copia  della
          perizia, unitamente ai dati  identificativi  dell'estensore
          della perizia stessa e al  codice  fiscale  della  societa'
          periziata.» 
              «Art. 7 Rideterminazione dei  valori  di  acquisto  dei
          terreni edificabili e con destinazione agricola 
              1. Agli effetti della determinazione delle  plusvalenze
          e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere  a)
          e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917  e  successive   modificazioni,   per   i   terreni
          edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data
          del 1° gennaio 2002, puo'  essere  assunto,  in  luogo  del
          costo  o  valore  di  acquisto,  il  valore  a  tale   data
          determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui
          si applica l' articolo 64 del codice di  procedura  civile,
          redatta da soggetti iscritti  agli  albi  degli  ingegneri,
          degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli
          agrotecnici, dei periti agrari  e  dei  periti  industriali
          edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato
          ad una  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,
          secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6. 
              2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
          per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed  e'
          versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n.  241  entro  il  16  dicembre
          2002. 
              3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
          un massimo di tre rate annuali di pari importo,  a  partire
          dalla predetta data  del  16  dicembre  2002.  Sull'importo
          delle rate successive alla prima sono dovuti gli  interessi
          nella  misura  del  3  per   cento   annuo,   da   versarsi
          contestualmente a ciascuna rata. 
              4.  La  perizia,  unitamente  ai  dati   identificativi
          dell'estensore  della  perizia  e  al  codice  fiscale  del
          titolare del  bene  periziato,  nonche'  alle  ricevute  di
          versamento  dell'imposta  sostitutiva,  e'  conservata  dal
          contribuente   ed   esibita   o   trasmessa   a   richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
          ed il giuramento della  perizia  devono  essere  effettuati
          entro il termine del 16 dicembre 2002. 
              5. Il costo  per  la  relazione  giurata  di  stima  e'
          portato in aumento  del  valore  di  acquisto  del  terreno
          edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui
          e' stato effettivamente sostenuto ed e' rimasto a carico. 
              6. La  rideterminazione  del  valore  di  acquisto  dei
          terreni edificabili e con destinazione agricola di  cui  ai
          commi da  1  a  5  costituisce  valore  normale  minimo  di
          riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
          di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.»