Art. 139
Rafforzamento delle attivita' di promozione dell'adempimento
spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi
offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19
1. Per favorire il rafforzamento delle attivita' di promozione
dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei
contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo
dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia di COVID-19, le convenzioni fra Ministro dell'economia
e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscono per le
agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici
obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza
offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione
online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai
cittadini ed alle imprese. A tal fine, a decorrere dall'attivita'
2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 157, e in deroga a quanto ivi previsto sulle modalita' di
riscontro del gettito incassato, per le attivita' di promozione
dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo
fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello
Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle
convenzioni di cui all'articolo 59,comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300. Analogamente, a decorrere dalle attivita'
2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili
all'attivita' di controllo fiscale di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto del recupero di
gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attivita'
di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali,
connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni
di cui all'articolo 59,comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 59 del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 59 Rapporti con le agenzie fiscali
1. Omissis
2. Il Ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione ed
i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 (Misure per
la revisione della disciplina dell'organizzazione delle
agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1,
lettera h), della Legge 11 marzo 2014, n. 23):
«Art. 1 Disposizioni in materia di riorganizzazione
delle agenzie fiscali
1. - 6. Omissis
7. All'esito positivo delle verifiche effettuate dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, finalizzate ad accertare il maggior gettito
incassato con riferimento all'ultimo anno consuntivato
connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle
convenzioni di cui al comma 1, sulla base di strumenti di
monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito
derivante dall'attivita' volta a promuovere l'adempimento
spontaneo degli obblighi fiscali e dell'attivita' di
controllo fiscale, ivi compreso, ove disponibile e in
relazione ai dati pertinenti, il rapporto di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo
2014, n. 23, nonche' in base all'accertamento dei risparmi
di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il
disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi
o di crediti d'imposta, gli stanziamenti iscritti nei
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze sono integrati con apposito
provvedimento in corso di gestione per la quota
incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel
rispetto del vincolo di neutralita' finanziaria
relativamente al previgente sistema. In forza di tale
vincolo, per l'attivita' svolta a decorrere dall'anno 2016
l'ammontare della predetta quota non puo' superare la media
degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna
agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e
dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma
165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. In relazione al vincolo di neutralita'
finanziaria relativamente al previgente sistema e
subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di
monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo cessano di
avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento
all'attivita' svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016, le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79
del 1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il
potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria
e per la corresponsione di compensi al personale
dipendente. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo
12 per la quota di risorse rivenienti dall'attivita' delle
agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i
finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del
Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento
ed alla copertura di oneri indifferibili
dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo
della Guardia di Finanza nonche' quanto previsto dal
medesimo articolo in relazione all'incentivazione del
personale del Ministero dell'economia e delle finanze cui
continua a provvedersi annualmente con decreto
ministeriale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
5, commi da 11 a 11-quinquies,del decreto-legge n. 95 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del
2012, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti
dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n.
141, i sistemi di misurazione e valutazione della
performance individuale adottati dalle agenzie fiscali e i
criteri selettivi da esse stabiliti per l'attribuzione del
trattamento accessorio collegato alla performance del
personale dipendente sono verificati nel quadro delle
convenzioni di cui al comma 1.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure
urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica):
«Art. 12 Disposizioni per il potenziamento
dell'amministrazione finanziaria delle attivita' di
contrasto dell'evasione
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad
attivita' di controllo fiscale, dei risparmi di spesa
conseguenti a controlli che abbiano determinato il
disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi
o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate
con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai
sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nonche' sulla base dei risparmi di spesa per
interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di
bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del
debito pubblico e con l'attivita' di controllo e di
monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei
flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi
programmatici, determina con proprio decreto le misure
percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per
l'amministrazione economica e per quella finanziaria in
relazione a quelle di rispettiva competenza, per gli anni
2004 e 2005, per le finalita' di cui al comma 2 e per il
potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria,
in misura tale da garantire la neutralita' finanziaria
rispetto al previgente sistema. Con effetto dall'anno 2006,
le predette percentuali sono determinate ogni anno in
misura tale da destinare alle medesime finalita' un livello
di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004,
ridotto del 10 per cento.
Omissis.»