Art. 140 Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 1. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.». 2. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «1° luglio 2020» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2021».
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dal presente articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 28-bis.