Art. 140
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri
1. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel primo
semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1°
luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro
400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni
previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione
telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il
mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi
restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto.».
2. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «1° luglio 2020» sono
sostituite dalle parole «1° gennaio 2021».
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dal
presente articolo, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 28-bis.