Art. 141 
 
                     Lotteria dei corrispettivi 
 
  1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
all'inizio del primo periodo le parole «A  decorrere  dal  1°  luglio
2020» sono sostituite dalle  parole:  «A  decorrere  dal  1°  gennaio
2021». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  540  dell'articolo  1
          della  citata  legge  11  dicembre  2016,  n.   232,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «540. A decorrere dal 1° gennaio 2021  i  contribuenti,
          persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio  dello
          Stato, che effettuano acquisti di  beni  o  servizi,  fuori
          dall'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione,
          presso  esercenti   che   trasmettono   telematicamente   i
          corrispettivi, ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.   127,   possono
          partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti  nel
          quadro  di  una   lotteria   nazionale.   Per   partecipare
          all'estrazione e' necessario che i contribuenti, al momento
          dell'acquisto,  comunichino  il  proprio  codice  lotteria,
          individuato dal provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli, d'intesa con  l'Agenzia  delle
          entrate, adottato ai sensi del comma 544,  all'esercente  e
          che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati
          della singola cessione o prestazione, secondo le  modalita'
          di  cui  ai  commi  3  e  4  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo  5  agosto  2015,  n.  127.  Nel  caso  in  cui
          l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti  di  acquisire
          il codice lotteria,  il  consumatore  puo'  segnalare  tale
          circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del
          sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni
          sono utilizzate dall'Agenzia  delle  entrate  e  dal  Corpo
          della guardia di finanza  nell'ambito  delle  attivita'  di
          analisi del rischio di evasione.  I  premi  attribuiti  non
          concorrono  a  formare  il  reddito  del  percipiente   per
          l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e  non
          sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.»