Art. 141
Lotteria dei corrispettivi
1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
all'inizio del primo periodo le parole «A decorrere dal 1° luglio
2020» sono sostituite dalle parole: «A decorrere dal 1° gennaio
2021».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 540 dell'articolo 1
della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
modificato dalla presente legge:
«540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i contribuenti,
persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello
Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori
dall'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione,
presso esercenti che trasmettono telematicamente i
corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono
partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel
quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare
all'estrazione e' necessario che i contribuenti, al momento
dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria,
individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle
entrate, adottato ai sensi del comma 544, all'esercente e
che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati
della singola cessione o prestazione, secondo le modalita'
di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Nel caso in cui
l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire
il codice lotteria, il consumatore puo' segnalare tale
circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del
sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni
sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo
della guardia di finanza nell'ambito delle attivita' di
analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non
concorrono a formare il reddito del percipiente per
l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non
sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.»