Art. 142 
 
Rinvio della  decorrenza  del  servizio  di  elaborazione,  da  parte
  dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei  documenti
  IVA 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. A partire dalle operazioni IVA effettuate  dal  1°  gennaio
2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di  assistenza
on line basato sui dati delle operazioni  acquisiti  con  le  fatture
elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere
nonche'  sui  dati  dei  corrispettivi   acquisiti   telematicamente,
l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  di  tutti  i  soggetti
passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia,  in  apposita  area
riservata  del  sito  internet  dell'Agenzia  stessa,  le  bozze  dei
seguenti documenti: 
        a) registri di cui agli articoli 23  e  25  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
        b) liquidazione periodica dell'IVA; 
        c) dichiarazione annuale dell'IVA.»; 
      b) il comma 1-bis e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 4 Semplificazioni amministrative e contabili 
              1. A partire dalle operazioni  IVA  effettuate  dal  1°
          gennaio  2021,  in  via  sperimentale,  nell'ambito  di  un
          programma di assistenza  on  line  basato  sui  dati  delle
          operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e  con  le
          comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonche' sui
          dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia
          delle entrate mette a  disposizione  di  tutti  i  soggetti
          passivi  dell'IVA  residenti  e  stabiliti  in  Italia,  in
          apposita area  riservata  del  sito  internet  dell'Agenzia
          stessa, le bozze dei seguenti documenti: 
              a) registri di cui agli articoli 23 e  25  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
              b) liquidazione periodica dell'IVA; 
              c) dichiarazione annuale dell'IVA. 
              1-bis. (abrogato) 
              2. Per i soggetti passivi dell'IVA che,  anche  per  il
          tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, convalidano, nel caso in
          cui le informazioni  proposte  dall'Agenzia  delle  entrate
          siano complete,  ovvero  integrano  nel  dettaglio  i  dati
          proposti nelle bozze dei  documenti  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri  di
          cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva  la  tenuta
          del registro di cui all'articolo 18, comma 2,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600.
          L'obbligo di tenuta dei registri ai fini  dell'IVA  permane
          per i soggetti  che  optano  per  la  tenuta  dei  registri
          secondo le modalita' di cui all'articolo 18, comma  5,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. 
              3. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate  sono  emanate  le  disposizioni   necessarie   per
          l'attuazione del presente articolo.»