Art. 142
Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte
dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti
IVA
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio
2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza
on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture
elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere
nonche' sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente,
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti
passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area
riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei
seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) liquidazione periodica dell'IVA;
c) dichiarazione annuale dell'IVA.»;
b) il comma 1-bis e' abrogato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 Semplificazioni amministrative e contabili
1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1°
gennaio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un
programma di assistenza on line basato sui dati delle
operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonche' sui
dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia
delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti
passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in
apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia
stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) liquidazione periodica dell'IVA;
c) dichiarazione annuale dell'IVA.
1-bis. (abrogato)
2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il
tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, convalidano, nel caso in
cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate
siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati
proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1,
lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di
cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta
del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane
per i soggetti che optano per la tenuta dei registri
secondo le modalita' di cui all'articolo 18, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono emanate le disposizioni necessarie per
l'attuazione del presente articolo.»