Art. 143
Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di
bollo sulle fatture elettroniche
1. All'articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
«Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle
fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di
interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
57 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
12-novies del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 novies Imposta di bollo virtuale sulle fatture
elettroniche
1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base
ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate
attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo
1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano
l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui
all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2,
avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i
dati indicati nelle fatture elettroniche non siano
sufficienti per i fini di cui al periodo precedente,
restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In
caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento,
l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con
modalita' telematiche l'ammontare dell'imposta, della
sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
ridotta ad un terzo, nonche' degli interessi dovuti fino
all'ultimo giorno del mese antecedente a quello
dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente
non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme
dovute entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano
alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il
sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi
211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente comma,
ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di
bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al
terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono
alle attivita' relative all'attuazione del presente comma
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.»