Art. 144 
 
Rimessione in termini e  sospensione  del  versamento  degli  importi
  richiesti a seguito del controllo  automatizzato  e  formale  delle
  dichiarazioni 
 
  1. I versamenti delle somme dovute ai sensi  degli  articoli  2,  3
e3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in  scadenza
nel periodo compreso tra l'8  marzo  2020  e  il  giorno  antecedente
l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi
se effettuati entro il 16 settembre 2020. 
  2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2,  3  e
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,  in  scadenza
nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente  decreto  e
il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro  il  16  settembre
2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. 
  3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono
essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere
da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si  procede
al rimborso di quanto gia' versato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e  3-bis  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462  (Unificazioni
          ai  fini  fiscali  e  contributivi   delle   procedure   di
          liquidazione,   riscossione   e   accertamento,   a   norma
          dell'articolo 3, comma 134,  lettera  b),  della  legge  23
          dicembre 1996, n.662): 
              «Art. 2 Riscossione delle somme dovute  a  seguito  dei
          controlli automatici 
              1. Le somme che, a seguito  dei  controlli  automatici,
          ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici,  effettuati  ai
          sensi degli articoli  36-bis  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600  e  54-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1972,
          n. 633, risultano  dovute  a  titolo  d'imposta,  ritenute,
          contributi e premi o di  minori  crediti  gia'  utilizzati,
          nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato  o  omesso
          versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli  a  titolo
          definitivo. 
              1-bis. 
              2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o  in
          parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
          a  pagare  le  somme  dovute  con  le  modalita'   indicate
          nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio1997, n.  241,
          concernente le modalita'  di  versamento  mediante  delega,
          entro trenta giorni dal  ricevimento  della  comunicazione,
          prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis,
          ovvero  della  comunicazione   definitiva   contenente   la
          rideterminazione in sede di autotutela delle somme  dovute,
          a seguito dei chiarimenti forniti dal  contribuente  o  dal
          sostituto  d'imposta.  In  tal  caso,   l'ammontare   delle
          sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo e gli
          interessi sono  dovuti  fino  all'ultimo  giorno  del  mese
          antecedente    a     quello     dell'elaborazione     della
          comunicazione.» 
              «Art. 3 Riscossione delle somme dovute  a  seguito  dei
          controlli formali 
              1. Le  somme  che,  a  seguito  dei  controlli  formali
          effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e
          premi o di  minori  crediti  gia'  utilizzati,  nonche'  di
          interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro trenta
          giorni dal ricevimento  della  comunicazione  prevista  dal
          comma 4 del predetto articolo  36  ter,  con  le  modalita'
          indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9  luglio
          1997,  n.  241,  concernente  le  modalita'  di  versamento
          mediante delega. In tal  caso  l'ammontare  delle  sanzioni
          amministrative  dovute  e'  ridotto  ai  due  terzi  e  gli
          interessi sono  dovuti  fino  all'ultimo  giorno  del  mese
          antecedente    a     quello     dell'elaborazione     della
          comunicazione.» 
              «Art. 3-bis Rateazione delle somme dovute 
              1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
          dell'articolo 3, comma 1,  possono  essere  versate  in  un
          numero massimo di otto rate trimestrali  di  pari  importo,
          ovvero, se  superiori  a  cinquemila  euro,  in  un  numero
          massimo di venti rate trimestrali di pari importo. 
              2. L'importo della prima rata deve essere versato entro
          il  termine  di  trenta  giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione.  Sull'importo  delle  rate  successive  sono
          dovuti  gli  interessi,  calcolati  dal  primo  giorno  del
          secondo mese successivo  a  quello  di  elaborazione  della
          comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento
          e'  dilazionato  scadono   l'ultimo   giorno   di   ciascun
          trimestre. 
              3. In caso di inadempimento nei  pagamenti  rateali  si
          applicano le disposizioni di cui  all'articolo  15-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602. 
              4. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  si
          applicano  anche  alle  somme  da  versare  a  seguito  del
          ricevimento della comunicazione prevista  dall'articolo  1,
          comma  412,  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,
          relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.»