Art. 144
Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi
richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle
dichiarazioni
1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3
e3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza
nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente
l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi
se effettuati entro il 16 settembre 2020.
2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza
nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e
il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre
2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono
essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere
da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede
al rimborso di quanto gia' versato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 3-bis del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazioni
ai fini fiscali e contributivi delle procedure di
liquidazione, riscossione e accertamento, a norma
dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23
dicembre 1996, n.662):
«Art. 2 Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli automatici
1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici,
ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai
sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972,
n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute,
contributi e premi o di minori crediti gia' utilizzati,
nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso
versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo
definitivo.
1-bis.
2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in
parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
a pagare le somme dovute con le modalita' indicate
nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241,
concernente le modalita' di versamento mediante delega,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis,
ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute,
a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal
sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle
sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo e gli
interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell'elaborazione della
comunicazione.»
«Art. 3 Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli formali
1. Le somme che, a seguito dei controlli formali
effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e
premi o di minori crediti gia' utilizzati, nonche' di
interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal
comma 4 del predetto articolo 36 ter, con le modalita'
indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, concernente le modalita' di versamento
mediante delega. In tal caso l'ammontare delle sanzioni
amministrative dovute e' ridotto ai due terzi e gli
interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell'elaborazione della
comunicazione.»
«Art. 3-bis Rateazione delle somme dovute
1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un
numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo,
ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero
massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
2. L'importo della prima rata deve essere versato entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono
dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del
secondo mese successivo a quello di elaborazione della
comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento
e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun
trimestre.
3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche alle somme da versare a seguito del
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.»