Art. 145
Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito
iscritto a ruolo
1. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si
applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito
iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 28-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602:
«Art. 28-ter Pagamento mediante compensazione
volontaria con crediti d'imposta
1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta,
l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta
iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via
telematica apposita segnalazione all'agente della
riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a
disposizione dello stesso, sulla contabilita' di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale
del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da
rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente
della riscossione notifica all'interessato una proposta di
compensazione tra il credito d'imposta ed il debito
iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed
invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se
intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente
della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le
riversa ai sensi dell'articolo 22 comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti
dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di
mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli
effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente
della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia
delle entrate che non ha ottenuto l'adesione
dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso
delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di
cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario pari a
quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993,
n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura
degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti
attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono approvate le specifiche tecniche di
trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente
articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione e
di rendicontazione delle somme che transitano sulle
contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese
previsti dal comma 5.»