Art. 146
Indennita' requisizione strutture alberghiere
1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti:
«L'indennita' di requisizione e' liquidata in forma di acconto,
nello stesso decreto del Prefetto, applicando il coefficiente dello
0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della
requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale,
rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai
fini dell'imposta di registro, di cui al comma 5 dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile
requisito. L'indennita' di requisizione e' determinata in via
definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto,
che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla
base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile
requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in
misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva
durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale
decreto e' liquidata la differenza tra gli importi definitivi e
quelli in acconto dell'indennita' di requisizione.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 6 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 Requisizioni in uso o in proprieta'
1. - 7. Omissis
8. Contestualmente all'apprensione dell'immobile
requisito ai sensi del comma 7, il Prefetto, avvalendosi
delle risorse di cui al presente decreto, corrisponde al
proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di
indennita' di requisizione. In caso di rifiuto del
proprietario a riceverla, essa e' posta a sua disposizione
mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non
appena accettata. L'indennita' di requisizione e' liquidata
in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto,
applicando il coefficiente dello 0,42%, per ogni mese o
frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al
valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale,
rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore
utilizzato ai fini dell'imposta di registro, di cui al
comma 5 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo alla
corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito.
L'indennita' di requisizione e' determinata in via
definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del
Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia
delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al
31 dicembre 2019 dell'immobile requisito o di quello di
immobili di caratteristiche analoghe, in misura
corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di
effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto
valore. In tale decreto e' liquidata la differenza tra gli
importi definitivi e quelli in acconto dell'indennita' di
requisizione. La requisizione degli immobili puo' protrarsi
fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia
stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di
emergenza di cui al comma 1. Se nel decreto di requisizione
in uso non e' indicato per la restituzione un termine
inferiore, l'indennita' corrisposta al proprietario e'
provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di
mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del
provvedimento e quella del termine dell'emergenza, di cui
ai commi 1 e 2. In ogni caso di prolungamento della
requisizione, la differenza tra l'indennita' gia'
corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo e'
corrisposta al proprietario entro trenta giorni dalla
scadenza del termine originariamente indicato. Se non e'
indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta
fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia
stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di
emergenza di cui al comma 1.
Omissis.»