Art. 146 
 
            Indennita' requisizione strutture alberghiere 
 
  1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti: 
    «L'indennita' di requisizione e' liquidata in forma  di  acconto,
nello stesso decreto del Prefetto, applicando il  coefficiente  dello
0,42%, per ogni mese o frazione di mese  di  effettiva  durata  della
requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita  catastale,
rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato  ai
fini dell'imposta di registro, di cui al comma 5 dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,
relativo  alla  corrispondente  categoria   catastale   dell'immobile
requisito.  L'indennita'  di  requisizione  e'  determinata  in   via
definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto,
che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle  entrate,  sulla
base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile
requisito o di quello di immobili  di  caratteristiche  analoghe,  in
misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di  effettiva
durata della requisizione,  allo  0,42%  di  detto  valore.  In  tale
decreto e' liquidata la  differenza  tra  gli  importi  definitivi  e
quelli in acconto dell'indennita' di requisizione.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo  6  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6 Requisizioni in uso o in proprieta' 
              1. - 7. Omissis 
              8.   Contestualmente   all'apprensione    dell'immobile
          requisito ai sensi del comma 7,  il  Prefetto,  avvalendosi
          delle risorse di cui al presente  decreto,  corrisponde  al
          proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo  di
          indennita'  di  requisizione.  In  caso  di   rifiuto   del
          proprietario a riceverla, essa e' posta a sua  disposizione
          mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non
          appena accettata. L'indennita' di requisizione e' liquidata
          in forma di acconto, nello  stesso  decreto  del  Prefetto,
          applicando il coefficiente dello 0,42%,  per  ogni  mese  o
          frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al
          valore  ottenuto  moltiplicando   la   rendita   catastale,
          rivalutata del cinque  per  cento,  per  il  moltiplicatore
          utilizzato ai fini dell'imposta  di  registro,  di  cui  al
          comma 5 dell'articolo 52 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  26  aprile  1986,   n.   131,   relativo   alla
          corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito.
          L'indennita'  di  requisizione  e'   determinata   in   via
          definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del
          Prefetto, che ai fini della stima  si  avvale  dell'Agenzia
          delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al
          31 dicembre 2019 dell'immobile requisito  o  di  quello  di
          immobili   di   caratteristiche   analoghe,    in    misura
          corrispondente,  per  ogni  mese  o  frazione  di  mese  di
          effettiva durata della requisizione, allo  0,42%  di  detto
          valore. In tale decreto e' liquidata la differenza tra  gli
          importi definitivi e quelli in acconto  dell'indennita'  di
          requisizione. La requisizione degli immobili puo' protrarsi
          fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia
          stata ulteriormente prorogata  la  durata  dello  stato  di
          emergenza di cui al comma 1. Se nel decreto di requisizione
          in uso non e'  indicato  per  la  restituzione  un  termine
          inferiore,  l'indennita'  corrisposta  al  proprietario  e'
          provvisoriamente liquidata con  riferimento  al  numero  di
          mesi o frazione di  mesi  intercorrenti  tra  la  data  del
          provvedimento e quella del termine dell'emergenza,  di  cui
          ai commi 1  e  2.  In  ogni  caso  di  prolungamento  della
          requisizione,   la   differenza   tra   l'indennita'   gia'
          corrisposta e quella spettante per l'ulteriore  periodo  e'
          corrisposta  al  proprietario  entro  trenta  giorni  dalla
          scadenza del termine originariamente indicato.  Se  non  e'
          indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta
          fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia
          stata ulteriormente prorogata  la  durata  dello  stato  di
          emergenza di cui al comma 1. 
              Omissis.»