Art. 148
Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale (ISA)
1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al
fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della
crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria
causata dalla diffusione del COVID-19, nonche' di prevedere ulteriori
ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo
articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la
massima valorizzazione delle informazioni gia' nella disponibilita'
dell'Amministrazione finanziaria:
a) la societa' di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8
maggio 1998 n. 146, per l'applicazione degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge del
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, definisce specifiche metodologie basate su
analisi ed elaborazioni utilizzando,anche attraverso
l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche
dati gia' disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del
lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonche' i dati e gli
elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella
ricerca e nell'analisi economica;
b) in deroga a quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50,
convertito,con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di
categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di
esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e
informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di
crisi individuale;
c) i termini di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'approvazione degli indici e
per la loro eventuale integrazione sono differiti rispettivamente al
31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di
applicazione.
2. Considerate le difficolta' correlate al primo periodo d'imposta
di applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale e gli
effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza
sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al
comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni,dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per
il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle
entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del
livello di affidabilita' fiscale derivante dall'applicazione degli
indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020,
si tiene conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu'
elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
«Art. 9-bis Indici sintetici di affidabilita' fiscale
(ISA)
1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi
imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi
tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento
della collaborazione tra questi e l'Amministrazione
finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione
preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti
indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni, di seguito
denominati "indici". Gli indici, elaborati con una
metodologia basata su analisi di dati e informazioni
relativi a piu' periodi d'imposta, rappresentano la sintesi
di indicatori elementari tesi a verificare la normalita' e
la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche
con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su
una scala da 1 a 10 il grado di affidabilita' fiscale
riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di
consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati
entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al
regime premiale di cui al comma 11.
2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del
periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali
integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto
di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a
modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati,
con particolare riguardo a determinate attivita' economiche
o aree territoriali, sono approvate entro il mese di
febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il
quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione
almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o
dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di
gennaio di ciascun anno, sono individuate le attivita'
economiche per le quali devono essere elaborati gli indici
ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al
precedente periodo e' emanato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della
realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli
indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste
dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative
disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie
fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
di finanza, nonche' da altre fonti.
4. I contribuenti cui si applicano gli indici
dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea
raccolta informativa, i dati economici, contabili e
strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi,
sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
tecnica e metodologica approvata con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,
indipendentemente dal regime di determinazione del reddito
utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati
di cui al periodo precedente. La disposizione del primo
periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli
indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di
settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017
e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del
presente comma e' emanato entro il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per
l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai
predetti periodi d'imposta.
4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici
sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri quadri dei
modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui
redditi, approvati con il provvedimento previsto
dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli
indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di
cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle
entrate rende disponibili agli operatori economici,
nell'area riservata del proprio sito internet
istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili
per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le
disposizioni del presente comma si applicano dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
contribuenti o degli intermediari di cui essi possono
avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi
informatici di ausilio alla compilazione e alla
trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche' gli
elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e
dall'applicazione degli indici.
6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei
quali il contribuente:
a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si
trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di
esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
tipologie di contribuenti.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' istituita una commissione di esperti, designati
dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle
segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle
organizzazioni economiche di categoria e degli ordini
professionali. La commissione e' sentita nella fase di
elaborazione e, prima dell'approvazione e della
pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere
sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui
si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le
quali devono essere elaborati gli indici. I componenti
della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo
gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese
eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della
commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono
svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo
10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni
di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al
presente comma a decorrere dalla data della sua
costituzione.
9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano
applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti
positivi, non risultanti dalle scritture contabili,
rilevanti per la determinazione della base imponibile ai
fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio
profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime
premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti
positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente
maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori
componenti positivi di cui ai precedenti periodi si
applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d'affari dichiarato.
10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9
non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a
condizione che il versamento delle relative imposte sia
effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con
facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme
dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita'
fiscale conseguenti all'applicazione degli indici,
determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i
seguenti benefici:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita'
per la compensazione di crediti per un importo non
superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul
valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000
euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita'
ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi
dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non
superiore a 50.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina
delle societa' non operative di cui all'articolo 30 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto
previsto al secondo periodo del comma 36-decies
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma,
lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione
in funzione del livello di affidabilita', dei termini di
decadenza per l'attivita' di accertamento previsti
dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al
reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo
57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del
reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a
condizione che il reddito complessivo accertabile non
ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuati i livelli di affidabilita'
fiscale, anche con riferimento alle annualita' pregresse,
ai quali e' collegata la graduazione dei benefici premiali
indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici
possono essere differenziati tenendo conto del tipo di
attivita' svolto dal contribuente.
13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato
dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di
violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno
dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11,
lettere c), d), e) e f), del presente articolo.
14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di
finanza, nel definire specifiche strategie di controllo
basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono
conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
derivante dall'applicazione degli indici nonche' delle
informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio
1998, n. 146, dopo le parole: "studi di settore," sono
inserite le seguenti: "degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale". La societa' indicata nell'articolo
10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede,
altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a
sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a
potenziare le attivita' di analisi per contrastare la
sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di
natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di
evasione e a individuare le relative aree territoriali e
settoriali di intervento. Al fine di consentire lo
svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo e
di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori
attivita' svolte dalla medesima societa' per altre
finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa
societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con
altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche
lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei
risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie,
nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per
le finalita' stabilite dal presente comma o da altre
disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il
contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di
natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato
nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di
finanza. Le quote di partecipazione al capitale della
societa' di cui al secondo periodo del presente comma
possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, in
conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati
rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione
degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei
medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle
entrate, prima della contestazione della violazione, mette
a disposizione del contribuente, con le modalita' di cui
all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso,
invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o
a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del
comportamento del contribuente si tiene conto nella
graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle
entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui
al primo periodo, puo' altresi' procedere, previo
contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo
comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie
per l'attuazione del presente articolo.
18. Le disposizioni normative e regolamentari relative
all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti
dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti
dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti
nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con
riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli
indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente
articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di
controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le
attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione
delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano
le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225.
19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.»
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 10
della legge 8 maggio 1998 n. 146 (Disposizioni per la
semplificazione e la razionalizzazione del sistema
tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere
finanziario):
«Art. 10 Modalita' di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento
1. - 11. Omissis
12. L'elaborazione degli studi di settore, degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale, la revisione e
reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle
connesse procedure informatiche, da realizzare in
collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con
l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento
dei processi, nonche' ogni altra attivita' di studio e di
ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in
concessione, ad una societa' a partecipazione pubblica.
Essa e' costituita sotto forma di societa' per azioni di
cui il Ministero delle finanze detiene una quota di
capitale sociale non inferiore al 51 per cento.
Dall'applicazione del presente comma non potranno derivare,
per l'anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello
Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette
spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2
miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori
entrate derivanti dalla presente legge. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Omissis.»