Art. 149
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di
accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione
e di recupero dei crediti d'imposta
1. Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento
delle somme dovute a seguito di:
a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo
48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154,
dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di
locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10,
dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile1986, n. 131;
f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o
tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di
cui all'articolo 33, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle
donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui
finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli
atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
3. E' prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la
notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni
tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti
definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e
il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi
delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in
relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonche'
dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1,
2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente
articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal
medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino
a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di
ciascun mese.
6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente
articolo versate nel periodo di proroga.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in
materia di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale):
«Art. 7 Atto di accertamento con adesione
1. L'accertamento con adesione e' redatto con atto
scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente
e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto
sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli
elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda,
nonche' la liquidazione delle maggiori imposte, delle
sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in
forma rateale.
1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un
procuratore munito di procura speciale, nelle forme
previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni[, ovvero, quando la procura e' rilasciata ad
un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa
deve essere autenticata dal responsabile del predetto
centro].
1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo
9-bis del presente decreto, il contribuente ha facolta' di
chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori
imponibili le perdite di cui al quarto comma dell'articolo
42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro
importo.»
- Si riporta il testo degli articoli 17-bis, 48 e
48-bis del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546:
«Art. 17-bis Il reclamo e la mediazione
1. Per le controversie di valore non superiore a
cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di
un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con
rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di
cui al periodo precedente e' determinato secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le
controversie di valore indeterminabile non sono
reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2,
comma 2, primo periodo.
1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi
costituenti risorse proprie tradizionali di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.
2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del
termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il
quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente
articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del
ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al
comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e'
avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della
causa per consentire l'esame del reclamo.
4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei
monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di
mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome
da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.
Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al
periodo precedente si applica compatibilmente con la
propria struttura organizzativa.
5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il
reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula
d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale
incertezza delle questioni controverse, al grado di
sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita'
dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva
anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui
base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui
redditi.
6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto
impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona
con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla
data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle
somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento
delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche
sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione
dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione
di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione
di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i
termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce
titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura
del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e
assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in
base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla
scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che
in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono
dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi
d'imposta.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della
riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.
10. Il presente articolo non si applica alle
controversie di cui all'articolo 47-bis.»
«Art. 48 Conciliazione fuori udienza
1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un
accordo conciliativo, presentano istanza congiunta
sottoscritta personalmente o dai difensori per la
definizione totale o parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione e' gia' fissata e
sussistono le condizioni di ammissibilita', la commissione
pronuncia sentenza di cessazione della materia del
contendere. Se l'accordo conciliativo e' parziale, la
commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale
della materia del contendere e procede alla ulteriore
trattazione della causa.
3. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede
con decreto il presidente della sezione.
4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione
dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le
somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento.
L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme
dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme
dovute al contribuente.»
«Art. 48-bis Conciliazione in udienza
1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo
32, comma 2, puo' presentare istanza per la conciliazione
totale o parziale della controversia.
2. All'udienza la commissione, se sussistono le
condizioni di ammissibilita', invita le parti alla
conciliazione rinviando eventualmente la causa alla
successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo
conciliativo.
3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del
processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute
con i termini e le modalita' di pagamento. Il processo
verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme
dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme
dovute al contribuente.
4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione
del giudizio per cessazione della materia del contendere.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 (Norme in
materia tributaria nonche' per la semplificazione delle
procedure di accatastamento degli immobili urbani):
«Art. 12 Domande di voltura
1. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e del quinto comma dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637,
aggiunto con l' articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n.
880, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o
della nuda proprieta', nonche' ai trasferimenti ed alle
costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi,
dichiarati ai sensi dell'articolo 56 del regolamento per la
formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n.
1142 ma non ancora iscritti al catasto edilizio urbano con
attribuzione di rendita. Il contribuente e' tenuto a
dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione
di volersi avvalere delle disposizioni del presente
articolo. Alla domanda di voltura, prevista dall'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 650, deve essere allegata specifica istanza per
l'attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno
essere indicati oltre che gli estremi dell'atto o della
dichiarazione di successione cui si riferisce anche quelli
relativi all'individuazione catastale dell'immobile cosi`
come riportati nell'atto medesimo; la domanda non puo`
essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve
essere rilasciata ricevuta in duplice esemplare, che il
contribuente e' tenuto a produrre al competente ufficio del
registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione
dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura
privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione
degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione
della dichiarazione di successione; l'ufficio restituisce
un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta
produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta
nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'articolo 52,
comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo
26, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
2. Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi dalla
data in cui e' stata pesentata la domanda di voltura, sono
tenuti ad inviare all'ufficio del registro, presso il quale
ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale
attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di
rendita.
2-bis. Per le unita' immobiliari urbane oggetto di
denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle
previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2,
commi 1 quinquies ed 1 septies, del decreto legge 23
gennaio 1993, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75 la disposizione di cui al primo
periodo del comma 1 si applica, con riferimento alla
rendita proposta, alla sola condizione che il contribuente
dichiari nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni
del presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati
o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche' alle scritture private non autenticate presentate
per la registrazione e alle successioni aperte da tale
data.
3-bis. Agli effetti dell'INVIM non e' sottoposto a
rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in
catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in
misura non superiore, per i terreni, a 60 volte il reddito
dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80
volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i
coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito
per l'anno di riferimento del valore iniziale, ne` e'
sottoposto a rettifica il valore della nuda proprieta' e
dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in
misura non superiore a quella determinata sulla suddetta
base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta
di successione. La disposizione si applica anche con
riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643 e successive modificazioni, verificatisi anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sempreche' l'accertamento del valore
iniziale non risulti gia' definito alla suddetta data.
3 ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 17
dicembre 1986, n. 880, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 8 si
applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni
poste in essere anteriormente al 1 luglio 1986, per le
quali non sia gia' intervenuto il definitivo accertamento
del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato,
entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella
risultante dalla applicazione del suddetto articolo 8, i
contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni,
adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla
applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali
aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di
apertura della successione o di registrazione dell'atto
relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni
registrate anteriormente al 1 gennaio 1986 e con quelli
stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni
apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della
pubblicazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A
tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro,
entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa".
3 quater. La disposizione del comma 3-ter e'
applicabile sempreche' l'accertamento non sia divenuto
definitivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro):
«Art. 52 Rettifica del valore degli immobili e delle
aziende
1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui
ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale
superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito,
provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della
maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore
attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti,
degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali e'
stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e
del calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta
dovuta in caso di presentazione del ricorso.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le
notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli
ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli
uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il
corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, dichiarato in misura non
inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito
dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a
cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati
con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito,
ne` i valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei
diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati
in misura non inferiore a quella determinata su tale base a
norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione
del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti
per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti
pubblici formati, per le scritture private autenticate e
gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto
giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti
previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data. La disposizione del presente
comma non si applica per i terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria.
5. I moltiplicatori di settantacinque e cento volte
possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze
dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle
finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche
hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le
scritture private autenticate e gli atti giudiziari
pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a
quello di pubblicazione del decreto nonche' per le
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data.
5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative
pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1,
comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni.»
- Si riporta il testo dei commi 6 e 6-bis dell'articolo
34 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni):
«Art. 34 Rettifica e liquidazione della maggiore
imposta
1. - 5. Omissis
6. Per i fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel
catasto edilizio ma non ancora iscritti alla data di
presentazione della dichiarazione della successione la
disposizione del comma 5 si applica a condizione:
a - che la volonta' di avvalersene sia espressamente
manifestata nella dichiarazione della successione;
b - che in allegato alla domanda di voltura catastale,
la quale in tal caso non puo` essere inviata per posta, sia
presentata specifica istanza di attribuzione della rendita,
recante l'indicazione degli elementi di individuazione del
fabbricato e degli estremi della dichiarazione di
successione, di cui l'ufficio tecnico erariale rilascia
ricevuta in duplice esemplare;
c - che la ricevuta, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di
successione, sia prodotta all'ufficio del registro, il
quale ne restituisce un esemplare con l'attestazione
dell'avvenuta produzione.
L'ufficio tecnico erariale, entro dieci mesi dalla
presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita,
invia all'ufficio del registro un certificato attestante
l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la
rendita attribuita; se l'imposta era gia' stata liquidata
in base al valore indicato nella dichiarazione della
successione e tale valore risulta inferiore a cento volte
la rendita cosi` attribuita e debitamente aggiornata, o al
corrispondente valore della nuda proprieta' o del diritto
reale di godimento, l'ufficio del registro, nel termine di
decadenza di cui al comma 3 dell'articolo 27, liquida la
maggiore imposta corrispondente alla differenza, con gli
interessi di cui al comma 1 dalla data di notificazione
della precedente liquidazione e senza applicazione di
sanzioni.
6-bis. La disposizione del comma 5 si applica inoltre
alle unita' immobiliari urbane oggetto di denuncia in
catasto con modalita' conformi a quelle previste dal
regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1
quinquies e 1 septies, del decreto legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75 con riferimento alla rendita proposta, alla
sola condizione che la volonta' di avvalersene sia
espressamente manifestata nella dichiarazione di
successione.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 10, 15 e 54 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131:
«Art. 10 Soggetti obbligati a richiedere la
registrazione
1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:
a) le parti contraenti per le scritture private non
autenticate, per i contratti verbali e per gli atti
pubblici e privati formati all'estero nonche' i
rappresentanti delle societa' o enti esteri, ovvero uno dei
soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa' o
ente, per le operazioni di cui all'art. 4;
b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o
delegati della pubblica amministrazione e gli altri
pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o
autenticati;
c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i
decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla
cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro
funzioni;
d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli
appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti
da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15.
d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti
nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui
all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le
scritture private non autenticate di natura negoziale
stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione
degli affari.»
«Art. 15 Registrazione d'ufficio
1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti
indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 10 la
registrazione e' eseguita d'ufficio, previa riscossione
dell'imposta dovuta:
a) per gli atti pubblici e per le scritture private
conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o
le ha autenticate nonche' per gli atti degli organi
giurisdizionali conservati presso le cancellerie
giudiziarie; qualora non si rinvengano gli atti iscritti
nei relativi repertori, la registrazione e' eseguita sulla
base degli elementi dagli stessi desumibili.
b) per le scritture private non autenticate soggette a
registrazione in termine fisso quando siano depositate
presso pubblici uffici o quando l'amministrazione
finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso in
base ad una legge che autorizzi il sequestro o ne abbia
avuta visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche
eseguiti ai fini di altri tributi.
c) per i contratti verbali di cui alla lettera a)
dell'art. 3 e per le operazioni di cui all'art. 4 quando,
in difetto di prova diretta, risultino da presunzioni
gravi, precise e concordanti.
d) per i contratti verbali di cui alla lettera b)
dell'art. 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro
esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in
parte di esso la stessa attivita' commerciale, da
cambiamenti nella ditta nell'insegna o nella titolarita'
dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e
concordanti.
e) per gli atti soggetti a registrazione in termine
fisso rispetto ai quali e' intervenuta la decadenza di cui
all'art. 76, comma 1, e per gli atti soggetti a
registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6, quando
siano depositati a norma di tale ultimo articolo.
2. Nelle ipotesi previste dalla lettera c) e della
lettera d) del comma 1 e' ammessa la prova contraria, ad
esclusione di quella testimoniale.»
«Art. 54 Riscossione dell'imposta in sede di
registrazione
1. All'atto della richiesta di registrazione il
richiedente deve pagare l'imposta liquidata a norma del
comma 1 dell'art. 16, ovvero, se la liquidazione e'
differita a norma del comma 2 dello stesso articolo,
depositare la somma che l'ufficio ritiene corrispondente
all'imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata
ricevuta.
2. I funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10
sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al comma 1
limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei
procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti.
3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il
pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il
termine di cui al comma 5, dalle parti in causa o dai
soggetti nel cui interesse e' richiesta la registrazione.
4. In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio
procede, a norma dell'art. 15, lettere a) e b), alla
registrazione d'ufficio.
5. Quando la registrazione deve essere eseguita
d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro
notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad
uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con
invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il
pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della
pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di
registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli
estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e
la somma da pagare.»
- Il testo del comma 421 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 25.
- Il citato decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 99 del 30 aprile 1986.
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 33
del citato decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346:
«Art. 33 Liquidazione dell'imposta in base alla
dichiarazione
1. Omissis
1-bis. Se nella dichiarazione di successione e nella
dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni
immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i
legatari devono provvedere nei termini indicati
nell'articolo 31, alla liquidazione ed al versamento delle
imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse
ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale
sull'incremento di valore degli immobili, il suddetto
versamento deve essere effettuato, fino alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo previsto
dall'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, concernente la modifica della disciplina dei
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, mediante
delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il
concessionario del servizio per la riscossione competente
in base all'ultima residenza del defunto o, se questa era
all'estero o non e' nota, al concessionario del servizio
per la riscossione di Roma.
Omissis.»
- Il citato decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973.
La legge 29 ottobre 1961, n. 1216 recante «Nuove
disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private
e di contratti vitalizi» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 2 dicembre 1961.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218:
«Art. 15 Sanzioni applicabili nel caso di omessa
impugnazione
1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate
nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, negli
articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
negli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il
contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento
o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con
adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la
proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute,
tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la
misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo
dei minimi edittali previsti per le violazioni piu` gravi
relative a ciascun tributo.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi
3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4.
2-bis.
2-bis.1 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a
impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della
decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis)
dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25.»
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 6 e 7 del
citato decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136:
«Art. 1 Definizione agevolata dei processi verbali di
constatazione
1. Il contribuente puo' definire il contenuto integrale
dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
consegnati entro la data di entrata in vigore del presente
decreto, presentando la relativa dichiarazione per
regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in
materia di imposte sui redditi e relative addizionali,
contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive,
imposta regionale sulle attivita' produttive, imposta sul
valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle
attivita' finanziarie all'estero e imposta sul valore
aggiunto. E' possibile definire solo i verbali per i quali,
alla predetta data, non e' stato ancora notificato un
avviso di accertamento o ricevuto un invito al
contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere
presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalita'
stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non
sono scaduti i termini di cui all'articolo 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio
dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Ai fini della presente definizione agevolata nella
dichiarazione di cui al comma 1 non possono essere
utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati,
le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. In caso di processo verbale di constatazione
consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli
articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di
cui al comma 1 puo' essere presentata anche dai soggetti
partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del
presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui
maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.
5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni
presentate, relative a tutte le violazioni constatate per
ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza
applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31 maggio
2019.
6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse
proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore e' tenuto a
corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5, a
decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora
previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3
e 4 dello stesso articolo 114.
7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con
la presentazione della dichiarazione ed il versamento in
unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui
ai commi 2 e 5. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate
trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima
devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun
trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno
successivo al termine per il versamento della prima rata.
E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. In caso di mancato perfezionamento non si producono
gli effetti del presente articolo e il competente ufficio
procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni
constatate.
9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27
luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta
fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di
constatazione di cui al comma 1, i termini di cui
all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
10. Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le
ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del
presente articolo.»
«Art. 2 Definizione agevolata degli atti del
procedimento di accertamento
1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica
e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la
data di entrata in vigore del presente decreto, non
impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono
essere definiti con il pagamento delle somme
complessivamente dovute per le sole imposte, senza le
sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro
trenta giorni dalla predetta data o, se piu' ampio, entro
il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio
di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1,
lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, notificati entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, possono essere definiti con il pagamento
delle somme complessivamente dovute per le sole imposte,
senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori,
entro trenta giorni dalla predetta data.
2-bis. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2022».
3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2
e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
sottoscritti entro la data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere perfezionati ai sensi
dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, con il
pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1,
del citato decreto legislativo, decorrente dalla predetta
data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi
e gli eventuali accessori.
4. La definizione di cui a commi 1, 2, 3 si perfeziona
con il versamento delle somme in unica soluzione o della
prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi
2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con
un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. E'
esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di
mancato perfezionamento non si producono gli effetti del
presente articolo e il competente ufficio prosegue le
ordinarie attivita' relative a ciascuno dei procedimenti di
cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse
proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore e' tenuto a
corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2
e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora
previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3
e 4 dello stesso articolo 114.
6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi
nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di
cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227.
7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in
favore degli altri.
8. Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le
ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del
presente articolo.»
«Art. 6 Definizione agevolata delle controversie
tributarie
1. Le controversie attribuite alla giurisdizione
tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi
ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado
del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a
seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del
soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o
di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il
pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Il valore della controversia e' stabilito ai sensi del
comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.
1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo
grado, la controversia puo' essere definita con il
pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di
soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le
controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40 per cento del valore della controversia in
caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia in
caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o
comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e
l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto
degli interessi e delle eventuali sanzioni e' dovuto per
intero relativamente alla parte di atto confermata dalla
pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le
disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto
annullata.
2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla
Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, per le quali
l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i
precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con
il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore
della controversia.
3. Le controversie relative esclusivamente alle
sanzioni non collegate al tributo possono essere definite
con il pagamento del quindici per cento del valore della
controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle
entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non
cautelare, sul merito o sull'ammissibilita' dell'atto
introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata
in vigore del presente decreto, e con il pagamento del
quaranta per cento negli altri casi. In caso di
controversia relativa esclusivamente alle sanzioni
collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione
non e' dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora
il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche
con modalita' diverse dalla presente definizione.
4. Il presente articolo si applica alle controversie in
cui il ricorso in primo grado e' stato notificato alla
controparte entro la data di entrata in vigore del presente
decreto e per le quali alla data della presentazione della
domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso
con pronuncia definitiva.
5. Sono escluse dalla definizione le controversie
concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e
2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
6. La definizione si perfeziona con la presentazione
della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli
importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima
rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi
dovuti superano mille euro e' ammesso il pagamento rateale,
con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo
di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle
rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre,
28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.
Sulle rate successive alla prima, si applicano gli
interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del
versamento. E' esclusa la compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Qualora non ci siano importi da versare, la
definizione si perfeziona con la sola presentazione della
domanda.
7. Nel caso in cui le somme interessate dalle
controversie definibili a norma del presente articolo sono
oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, il perfezionamento della definizione della
controversia e' in ogni caso subordinato al versamento
entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21
dell'articolo 3 del presente decreto.
8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia
autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione
esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto
versamento. Per controversia autonoma si intende quella
relativa a ciascun atto impugnato.
9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo
si scomputano quelli gia' versati a qualsiasi titolo in
pendenza di giudizio. La definizione non da' comunque luogo
alla restituzione delle somme gia' versate ancorche'
eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli
effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli
delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in
giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo
che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice,
dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del
presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino
al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente
deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale
pende la controversia copia della domanda di definizione e
del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il
processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
11. Per le controversie definibili sono sospesi per
nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale,
delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche'
per la proposizione del controricorso in Cassazione che
scadono tra la data di entrata in vigore del presente
decreto e il 31 luglio 2019.
12. L'eventuale diniego della definizione va notificato
entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la
notificazione degli atti processuali. Il diniego e'
impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel
caso in cui la definizione della controversia e' richiesta
in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia
giurisdizionale puo' essere impugnata dal contribuente
unitamente al diniego della definizione entro sessanta
giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla
controparte nel medesimo termine.
13. In mancanza di istanza di trattazione presentata
entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il
processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente.
L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del
diniego, qualora la controversia risulti non definibile,
valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del
processo estinto restano a carico della parte che le ha
anticipate.
14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova
in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la
controversia non sia piu' pendente, fatte salve le
disposizioni del secondo periodo del comma 8.
15. Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente articolo.
16. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il
31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo alle
controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in
cui e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.»
«Art. 7 Regolarizzazione con versamento volontario di
periodi d'imposta precedenti
1.
2. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017
risultavano iscritte nel registro del CONI possono
avvalersi:
a) della definizione agevolata degli atti del
procedimento di accertamento prevista dall'articolo 2,
versando un importo pari al 50 per cento delle maggiori
imposte accertate, fatta eccezione per l'imposta sul valore
aggiunto, dovuta per intero, ed al 5 per cento delle
sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
b) della definizione agevolata delle liti pendenti
dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6
con il versamento del:
1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento
delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa
penda ancora nel primo grado di giudizio;
2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento
delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di
soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria
nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non
ancora definitiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per
cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di
soccombenza in giudizio della societa' o associazione
sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa
e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. La definizione agevolata di cui al presente articolo
e' preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o
in contestazione, relativamente a ciascun periodo
d'imposta, per il quale e' stato emesso avviso
d'accertamento o e' pendente reclamo o ricorso, e'
superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o
IRAP, accertata o contestata. In tal caso resta ferma la
possibilita' di avvalersi delle definizioni agevolate degli
atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli
articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.»