Art. 150 
 
Modalita' di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e
  retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto 
 
  1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le somme di cui
alla lettera d-bis) del comma 1, se  assoggettate  a  ritenuta,  sono
restituite al netto della ritenuta subita e non  costituiscono  oneri
deducibili.». 
  2. Ai sostituti  d'imposta  di  cui  all'articolo  23,  comma  1  e
all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite,  ai  sensi  del
comma 2-bis dell'articolo  10  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le somme al netto  delle  ritenute  operate  e
versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme
ricevute, utilizzabile senza limite di importo  in  compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  alle  somme
restituite dal 1° gennaio 2020. Sono  fatti  salvi  i  rapporti  gia'
definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10 Oneri deducibili 
              1. Dal reddito complessivo si  deducono,  se  non  sono
          deducibili nella determinazione  dei  singoli  redditi  che
          concorrono a  formarlo,  i  seguenti  oneri  sostenuti  dal
          contribuente: 
              a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui
          redditi degli immobili che concorrono a formare il  reddito
          complessivo, compresi i contributi ai consorzi  obbligatori
          per legge o in dipendenza di provvedimenti  della  pubblica
          amministrazione; sono in ogni  caso  esclusi  i  contributi
          agricoli unificati; 
              b) le spese mediche e quelle  di  assistenza  specifica
          necessarie nei casi di grave  e  permanente  invalidita'  o
          menomazione, sostenute dai soggetti indicati  nell'articolo
          3 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104.  Ai  fini  della
          deduzione  la  spesa  sanitaria  relativa  all'acquisto  di
          medicinali  deve  essere  certificata  da  fattura   o   da
          scontrino  fiscale  contenente  la   specificazione   della
          natura, qualita' e quantita' dei beni e  l'indicazione  del
          codice fiscale del destinatario. Si considerano  rimaste  a
          carico del  contribuente  anche  le  spese  rimborsate  per
          effetto di contributi o di premi di  assicurazione  da  lui
          versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta  o
          che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
          redditi  che  concorrono  a   formarlo;   si   considerano,
          altresi',  rimaste  a  carico  del  contribuente  le  spese
          rimborsate per effetto  di  contributi  o  premi  che,  pur
          essendo versati da  altri,  concorrono  a  formare  il  suo
          reddito; 
              c) gli assegni periodici  corrisposti  al  coniuge,  ad
          esclusione di quelli destinati al mantenimento  dei  figli,
          in conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva,  di
          scioglimento o annullamento del matrimonio o di  cessazione
          dei suoi effetti civili, nella misura in cui  risultano  da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; 
              d)  gli  assegni  periodici  corrisposti  in  forza  di
          testamento o di donazione modale e,  nella  misura  in  cui
          risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,  gli
          assegni   alimentari   corrisposti   a   persone   indicate
          nell'articolo 433 del codice civile; 
              d-bis) le somme restituite al  soggetto  erogatore,  se
          assoggettate a tassazione in anni precedenti.  L'ammontare,
          in tutto o in parte, non dedotto nel periodo  d'imposta  di
          restituzione puo' essere portato in deduzione  dal  reddito
          complessivo   dei   periodi   d'imposta   successivi;    in
          alternativa, il  contribuente  puo'  chiedere  il  rimborso
          dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo
          modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze; 
              e) i contributi previdenziali ed assistenziali  versati
          in ottemperanza a disposizioni  di  legge,  nonche'  quelli
          versati  facoltativamente   alla   gestione   della   forma
          pensionistica obbligatoria di  appartenenza,  ivi  compresi
          quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.  Sono
          altresi' deducibili i contributi versati al  fondo  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 16  settembre  1996,
          n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della
          legge 8 marzo 1989, n. 101 sono deducibili alle  condizioni
          e nei limiti ivi stabiliti; 
              e-bis) i contributi versati alle  forme  pensionistiche
          complementari di cui  al  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005,  n.  252  alle  condizioni  e  nei  limiti   previsti
          dall'articolo  8  del  medesimo  decreto.   Alle   medesime
          condizioni ed entro gli stessi  limiti  sono  deducibili  i
          contributi versati alle forme pensionistiche  complementari
          istituite negli Stati membri dell'Unione  europea  e  negli
          Stati aderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo
          che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze   emanato   ai    sensi
          dell'articolo 168-bis. 
              e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro
          3.615,20,  ai  fondi  integrativi  del  Servizio  sanitario
          nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni, che  erogano  prestazioni  negli  ambiti  di
          intervento stabiliti con decreto del Ministro della  salute
          da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del
          predetto limite si tiene  conto  anche  dei  contributi  di
          assistenza sanitaria versati  ai  sensi  dell'articolo  51,
          comma   2,   lettera   a).   Per   i   contributi   versati
          nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che
          si trovino nelle  condizioni  ivi  previste,  la  deduzione
          spetta per l'ammontare non dedotto  dalle  persone  stesse,
          fermo restando l'importo complessivamente stabilito; 
              f) le somme  corrisposte  ai  dipendenti,  chiamati  ad
          adempiere  funzioni  presso  gli  uffici   elettorali,   in
          ottemperanza  alle  disposizioni  dell'  articolo  119  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.
          361, e dell' articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178; 
              g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in
          favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi
          dell' articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n.  49  per
          un importo  non  superiore  al  2  per  cento  del  reddito
          complessivo dichiarato; 
              h)   le   indennita'   per   perdita    dell'avviamento
          corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
          di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
          usi diversi da quello di abitazione; 
              i) le erogazioni liberali in denaro,  fino  all'importo
          di  2  milioni  di   lire   (1.032,91   euro),   a   favore
          dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della
          Chiesa cattolica italiana; 
              l)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  di  cui  all'
          articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n.  516
          all' articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n.
          517 e all' articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993,
          n. 409 nei limiti e alle condizioni ivi previsti. 
              l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai
          genitori adottivi per  l'espletamento  della  procedura  di
          adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
          I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. 
              l-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro   per   il
          pagamento degli oneri difensivi  dei  soggetti  ammessi  al
          patrocinio a spese dello stato, anche quando siano eseguite
          da persone fisiche. 
              l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a
          favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'
          articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          del Fondo per il merito degli studenti  universitari  e  di
          istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di  ricerca
          pubblici,  ovvero  degli  enti  di  ricerca  vigilati   dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, ivi compresi l'Istituto  superiore  di  sanita'  e
          l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza  del
          lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali. 
              2. Le spese di cui alla lettera b)  del  comma  1  sono
          deducibili anche se sono state  sostenute  per  le  persone
          indicate  nell'  articolo  433  del  codice  civile.   Tale
          disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui  alla
          lettera e) del comma 1 relativamente alle persone  indicate
          nel medesimo articolo 433 del codice civile se  fiscalmente
          a carico. Sono altresi'  deducibili,  fino  all'importo  di
          lire 3.000.000 (1.549,37 euro), i  medesimi  oneri  versati
          per gli  addetti  ai  servizi  domestici  e  all'assistenza
          personale o familiare. 
              2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1,
          se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto  della
          ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. 
              3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del  comma
          1 sostenuti dalle societa' semplici di cui  all'articolo  5
          si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci  nella
          stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini
          della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione  e'
          deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
          avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
          cui all'  articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  643  corrisposta  dalle
          societa' stesse. 
              3-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono il reddito dell'unita'  immobiliare  adibita  ad
          abitazione principale e quello delle  relative  pertinenze,
          si deduce  un  importo  fino  all'ammontare  della  rendita
          catastale dell'unita' immobiliare stessa e  delle  relative
          pertinenze, rapportato  al  periodo  dell'anno  durante  il
          quale sussiste tale destinazione  ed  in  proporzione  alla
          quota  di  possesso  di  detta  unita'  immobiliare.   Sono
          pertinenze le cose immobili di cui all'  articolo  817  del
          codice civile, classificate o classificabili  in  categorie
          diverse  da  quelle  ad   uso   abitativo,   destinate   ed
          effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle
          unita' immobiliari adibite ad abitazione  principale  delle
          persone  fisiche.  Per  abitazione  principale  si  intende
          quella nella quale la persona fisica,  che  la  possiede  a
          titolo di proprieta'  o  altro  diritto  reale,  o  i  suoi
          familiari dimorano abitualmente. Non si tiene  conto  della
          variazione della dimora abituale se dipendente da  ricovero
          permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
          che l'unita' immobiliare non risulti locata.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 23, comma 1, e 29,
          comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600: 
              «Art. 23 Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente 
              1. Gli enti e le societa'  indicati  nell'articolo  87,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 le societa' e  associazioni  indicate
          nell'articolo 5 del  predetto  testo  unico  e  le  persone
          fisiche  che  esercitano  imprese  commerciali,  ai   sensi
          dell'articolo  51  del  citato  testo  unico,   o   imprese
          agricole,  le  persone  fisiche  che  esercitano   arti   e
          professioni,  il  curatore  fallimentare,  il   commissario
          liquidatore   nonche'   il   condominio   quale   sostituto
          d'imposta, i quali corrispondono  somme  e  valori  di  cui
          all'articolo 48 dello stesso testo  unico,  devono  operare
          all'atto del pagamento una ritenuta  a  titolo  di  acconto
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  dovuta  dai
          percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel  caso  in  cui  la
          ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
          in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti  in  denaro,
          il sostituito e' tenuto a versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta. 
              Omissis.» 
              «Art.  29  Ritenuta  su  compensi   e   altri   redditi
          corrisposti dallo Stato 
              1. - 2. Omissis 
              3. Le amministrazioni della Camera  dei  deputati,  del
          Senato  e  della  Corte   costituzionale,   nonche'   della
          Presidenza della  Repubblica  e  degli  organi  legislativi
          delle regioni a  statuto  speciale,  che  corrispondono  le
          somme e i valori di cui al comma  1,  effettuano,  all'atto
          del pagamento,  una  ritenuta  d'acconto  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche con i criteri indicati  nello
          stesso comma. Le  medesime  amministrazioni,  all'atto  del
          pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di  cui
          all'articolo 47 , comma 1,  lettera  g),  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
          reddito  delle  persone  fisiche,  commisurata  alla  parte
          imponibile di dette indennita' e assegni, con  le  aliquote
          determinate secondo i criteri  indicati  nel  comma  1.  Si
          applicano le disposizioni di cui al comma 2. 
              Omissis.» 
              - Il riferimento al testo del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 25. 
              -  Il  testo  dell'articolo  17  del   citato   decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  e'  riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 26.