Art. 151 
 
Differimento del periodo di sospensione della notifica degli  atti  e
  per   l'esecuzione   dei   provvedimenti   di   sospensione   della
  licenza/autorizzazione         amministrativa         all'esercizio
  dell'attivita'/iscrizione ad albi e ordini professionali 
 
  1. E' prorogato fino al 31 gennaio 2021, il  termine  finale  della
sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei
provvedimenti di  sospensione  della  licenza  o  dell'autorizzazione
amministrativa all'esercizio  dell'attivita',  ovvero  dell'esercizio
dell'attivita'  medesima  o  dell'iscrizione   ad   albi   e   ordini
professionali, emanati dalle direzioni regionali  dell'Agenzia  delle
entrate  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  2-bis,   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi  del  comma
2-ter dello stesso articolo 12. 
  2. La proroga della sospensione di cui al comma 1  non  si  applica
nei confronti di coloro che  hanno  commesso  anche  una  sola  delle
quattro  violazioni  previste  dall'articolo  12,  comma  2  e  comma
2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,  o  una
delle tre previste  dal  comma  2-quinquies  del  medesimo  articolo,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 67  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 67 Sospensione dei termini relativi all'attivita'
          degli uffici degli enti impositori 
              1. Sono sospesi  dall'8  marzo  al  31  maggio  2020  i
          termini  relativi  alle  attivita'  di   liquidazione,   di
          controllo,   di   accertamento,   di   riscossione   e   di
          contenzioso, da parte degli uffici degli  enti  impositori.
          Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020,  i
          termini per fornire risposta alle  istanze  di  interpello,
          ivi  comprese   quelle   da   rendere   a   seguito   della
          presentazione  della  documentazione  integrativa,  di  cui
          all'articolo  11  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,
          all'articolo 6 del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
          128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14  settembre
          2015, n.  147.  Per  il  medesimo  periodo,  e',  altresi',
          sospeso il termine previsto  dall'articolo  3  del  decreto
          legislativo   24   settembre   2015,   n.   156,   per   la
          regolarizzazione delle istanze  di  interpello  di  cui  al
          periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini  di  cui
          all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo  5  agosto
          2015, n. 128, i  termini  di  cui  all'articolo  1-bis  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di  cui
          agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente
          della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  nonche'  i
          termini relativi alle  procedure  di  cui  all'articolo  1,
          commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              Omissis.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: 
              «Art. 12 Sanzioni  accessorie  in  materia  di  imposte
          dirette ed imposta sul valore aggiunto 
              1.  Quando  e'  irrogata  una  sanzione  amministrativa
          superiore a euro 50.000 e la sanzione edittale prevista per
          la piu' grave delle violazioni accertate non  e'  inferiore
          nel minimo a euro 40.000 e nel massimo a  euro  80.000,  si
          applica, secondo i  casi,  una  delle  sanzioni  accessorie
          previste  nel  decreto  legislativo  recante   i   principi
          generali  per  le  sanzioni   amministrative   in   materia
          tributaria, per un periodo da uno a  tre  mesi.  La  durata
          delle sanzioni accessorie puo` essere elevata  fino  a  sei
          mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000 e
          la sanzione edittale prevista per la piu` grave  violazione
          non e' inferiore nel minimo a euro 80.000. 
              2.   Qualora   siano   state   contestate   ai    sensi
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472, nel  corso  di  un  quinquennio,  quattro  distinte
          violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta  fiscale  o
          lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche  se
          non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione
          delle disposizioni del citato decreto  legislativo  n.  472
          del  1997  e'  disposta  la  sospensione  della  licenza  o
          dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   ovvero
          dell'esercizio dell'attivita' medesima per  un  periodo  da
          tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma  7,
          del  medesimo  decreto  legislativo  n.  472  del  1997  il
          provvedimento di sospensione e'  immediatamente  esecutivo.
          Se  l'importo  complessivo  dei  corrispettivi  oggetto  di
          contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione
          e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi. 
              2-bis. La sospensione di cui al  comma  2  e'  disposta
          dalla  direzione  regionale  dell'Agenzia   delle   entrate
          competente per territorio in relazione al domicilio fiscale
          del contribuente. Gli atti  di  sospensione  devono  essere
          notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi  da  quando
          e' stata contestata la quarta violazione. 
              2  ter.  L'esecuzione  e  la  verifica   dell'effettivo
          adempimento  delle  sospensioni  di  cui  al  comma  2   e'
          effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
          di finanza, ai  sensi  dell'articolo  63  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              2 quater. L'esecuzione  della  sospensione  di  cui  al
          comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
          e con le sottoscrizioni del  personale  incaricato  [ovvero
          con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini
          fiscali]. 
              2-quinquies. La  sospensione  di  cui  al  comma  2  e'
          disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti
          e apparati pubblici di telecomunicazione  e  nei  confronti
          dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
          all'articolo 74, primo comma, lettera d), del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  ai
          quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
          distinte  violazioni   dell'obbligo   di   regolarizzazione
          dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai  sensi  del
          comma 9-ter dell'articolo 6. 
              2-sexies. Qualora siano state contestate  a  carico  di
          soggetti iscritti in albi ovvero ad  ordini  professionali,
          nel corso di un quinquennio,  quattro  distinte  violazioni
          dell'obbligo di emettere  il  documento  certificativo  dei
          corrispettivi compiute in giorni diversi,  e'  disposta  in
          ogni  caso  la  sanzione   accessoria   della   sospensione
          dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre
          giorni ad un mese. In caso di recidiva, la  sospensione  e'
          disposta per un periodo da quindici giorni a sei  mesi.  In
          deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di  sospensione  e'
          immediatamente esecutivo.  Gli  atti  di  sospensione  sono
          comunicati  all'ordine  professionale  ovvero  al  soggetto
          competente alla tenuta  dell'albo  affinche'  ne  sia  data
          pubblicazione sul relativo sito internet. Si  applicano  le
          disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. 
              2-septies. Nel caso in cui  le  violazioni  di  cui  al
          comma  2-sexies  siano  commesse  nell'esercizio  in  forma
          associata   di   attivita'   professionale,   la   sanzione
          accessoria  di  cui  al  medesimo  comma  e'  disposta  nei
          confronti di tutti gli associati. 
              3.  Se  e'  accertata  l'omessa   installazione   degli
          apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della  legge
          26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta  la  sospensione  della
          licenza o dell'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita'
          nei locali ad essa destinati per  un  periodo  da  quindici
          giorni a due mesi. In caso di recidiva, la  sospensione  e'
          disposta da due a sei mesi. 
              4.  In  caso  di  recidiva  nelle  violazioni  previste
          dall'articolo 10, l'autore  delle  medesime  e'  interdetto
          dalle cariche di amministratore  della  banca,  societa'  o
          ente per un periodo da tre a sei mesi.»