Art. 151
Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e
per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della
licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio
dell'attivita'/iscrizione ad albi e ordini professionali
1. E' prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale della
sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei
provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione
amministrativa all'esercizio dell'attivita', ovvero dell'esercizio
dell'attivita' medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini
professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle
entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma
2-ter dello stesso articolo 12.
2. La proroga della sospensione di cui al comma 1 non si applica
nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle
quattro violazioni previste dall'articolo 12, comma 2 e comma
2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, o una
delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 67 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 67 Sospensione dei termini relativi all'attivita'
degli uffici degli enti impositori
1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i
termini relativi alle attivita' di liquidazione, di
controllo, di accertamento, di riscossione e di
contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i
termini per fornire risposta alle istanze di interpello,
ivi comprese quelle da rendere a seguito della
presentazione della documentazione integrativa, di cui
all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147. Per il medesimo periodo, e', altresi',
sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la
regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al
periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui
agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' i
termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1,
commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:
«Art. 12 Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette ed imposta sul valore aggiunto
1. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa
superiore a euro 50.000 e la sanzione edittale prevista per
la piu' grave delle violazioni accertate non e' inferiore
nel minimo a euro 40.000 e nel massimo a euro 80.000, si
applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie
previste nel decreto legislativo recante i principi
generali per le sanzioni amministrative in materia
tributaria, per un periodo da uno a tre mesi. La durata
delle sanzioni accessorie puo` essere elevata fino a sei
mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000 e
la sanzione edittale prevista per la piu` grave violazione
non e' inferiore nel minimo a euro 80.000.
2. Qualora siano state contestate ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o
lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se
non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione
delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472
del 1997 e' disposta la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da
tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7,
del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997 il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo.
Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di
contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione
e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta
dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate
competente per territorio in relazione al domicilio fiscale
del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando
e' stata contestata la quarta violazione.
2 ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo
adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 e'
effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2 quater. L'esecuzione della sospensione di cui al
comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
e con le sottoscrizioni del personale incaricato [ovvero
con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini
fiscali].
2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 e'
disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti
e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti
dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai
quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione
dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del
comma 9-ter dell'articolo 6.
2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di
soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali,
nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni
dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei
corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in
ogni caso la sanzione accessoria della sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre
giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In
deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e'
immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono
comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto
competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data
pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al
comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma
associata di attivita' professionale, la sanzione
accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei
confronti di tutti gli associati.
3. Se e' accertata l'omessa installazione degli
apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici
giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta da due a sei mesi.
4. In caso di recidiva nelle violazioni previste
dall'articolo 10, l'autore delle medesime e' interdetto
dalle cariche di amministratore della banca, societa' o
ente per un periodo da tre a sei mesi.»