Art. 152
Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su
stipendi e pensioni
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di
accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati
prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.446, aventi ad oggetto le somme
dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che
tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che
avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono
sottoposte a vincolo di indisponibilita' e il terzo pignorato le
rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta
ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi
gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore
del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono
rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data,
all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,7
milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di
fabbisogno, a 27,4 milioni di euro, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Art. 52 Potesta' regolamentare generale delle province
e dei comuni
1. - 4. Omissis
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo
53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui
all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non
deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
Omissis.»