Art. 152 
 
Sospensioni  dei  pignoramenti  dell'Agente  della   riscossione   su
                         stipendi e pensioni 
 
  1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in  vigore  del
presente decreto e il 31 agosto 2020 sono  sospesi  gli  obblighi  di
accantonamento derivanti dai  pignoramenti  presso  terzi  effettuati
prima di  tale  ultima  data  dall'agente  della  riscossione  e  dai
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997,  n.446,  aventi  ad  oggetto  le  somme
dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita'  relative  al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute  a  causa  di
licenziamento, nonche'  a  titolo  di  pensione,  di  indennita'  che
tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le  somme  che
avrebbero dovuto essere accantonate nel  medesimo  periodo  non  sono
sottoposte a vincolo di indisponibilita'  e  il  terzo  pignorato  le
rende fruibili al debitore esecutato,  anche  se  anteriormente  alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sia  intervenuta
ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano  fermi
gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata  in  vigore
del presente decreto e restano definitivamente acquisite e  non  sono
rimborsate le somme  accreditate,  anteriormente  alla  stessa  data,
all'agente della riscossione e ai soggetti di  cui  all'articolo  52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997. 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  9,7
milioni di  euro  per  l'anno  2020  che  aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento  netto  e  di
fabbisogno,  a  27,4  milioni  di  euro,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 52  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446  (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'IRPEF  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta nonche' riordino della  disciplina
          dei tributi locali): 
              «Art. 52 Potesta' regolamentare generale delle province
          e dei comuni 
              1. - 4. Omissis 
              5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
          alla riscossione dei tributi e delle  altre  entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
              a) l'accertamento dei tributi  puo'  essere  effettuato
          dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
          articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
              b) qualora sia deliberato di affidare  a  terzi,  anche
          disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
          e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
          nel rispetto della normativa dell'Unione  europea  e  delle
          procedure vigenti in materia di affidamento della  gestione
          dei servizi pubblici locali, a: 
              1) i soggetti iscritti nell'albo  di  cui  all'articolo
          53, comma 1; 
              2) gli operatori degli Stati  membri  stabiliti  in  un
          Paese dell'Unione  europea  che  esercitano  le  menzionate
          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione
          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di
          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di
          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa
          italiana di settore; 
              3) la societa' a capitale interamente pubblico, di  cui
          all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo  unico  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          successive   modificazioni,   mediante    convenzione,    a
          condizione:  che  l'ente  titolare  del  capitale   sociale
          eserciti sulla  societa'  un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi  la
          parte piu' importante della propria  attivita'  con  l'ente
          che la controlla; che  svolga  la  propria  attivita'  solo
          nell'ambito territoriale di  pertinenza  dell'ente  che  la
          controlla; 
              4) le  societa'  di  cui  all'articolo  113,  comma  5,
          lettera b), del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del  2000,  iscritte  nell'albo  di  cui
          all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui  soci
          privati siano scelti, nel rispetto della disciplina  e  dei
          principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e
          2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento
          dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi  e
          delle entrate avvenga sulla base di procedure  ad  evidenza
          pubblica; 
              c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)  non
          deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
              d)  il  visto  di  esecutivita'  sui   ruoli   per   la
          riscossione dei tributi e delle altre entrate  e'  apposto,
          in ogni caso, dal funzionario designato quale  responsabile
          della relativa gestione. 
              Omissis.»