Art. 153
Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973
1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e
2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le
disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.602. Le verifiche eventualmente gia'
effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del
comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione
non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo
72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonche' le societa' a prevalente
partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del
beneficiario.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1
milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di
fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 68 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dall'articolo 154 della presente legge:
«Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei
carichi affidati all'agente della riscossione
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non
tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti
nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione, nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere
effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al
termine del periodo di sospensione. Non si procede al
rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-
sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e
alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli atti di
cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla
data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la
sede operativa nel territorio dei comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle
persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020,
avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede
operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e
2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere
alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di
accoglimento emessi con riferimento alle richieste
presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui
all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di
rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo
versamento, alle relative scadenze, delle rate, da
corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli
articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e
193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina
l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore
effettua l'integrale versamento delle predette rate entro
il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del
medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.
3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data
del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle
definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in
deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del
decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate
nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
4. In considerazione delle previsioni contenute nei
commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di
inesigibilita' relative alle quote affidate agli agenti
della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e
nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il
31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31
dicembre 2025.»
- Si riporta il testo degli articoli 48-bis e 72-bis
del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602:
«Art. 48-bis Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche
amministrazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e le societa' a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque
titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila
euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La presente disposizione non si applica alle aziende o
societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del
pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto
nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un
pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate
aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta
amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16
gennaio 2018.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.»
«Art. 72-bis Pignoramento dei crediti verso terzi
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo
restando quanto previsto dall'articolo 545 commi quarto,
quinto e sesto, del codice di procedura civile, e
dall'articolo 72-ter del presente decreto, l'atto di
pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo'
contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo
543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di
procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito
direttamente al concessionario, fino a concorrenza del
credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica
dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il
diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla
data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
1-bis. L'atto di cui al comma 1 puo' essere redatto
anche da dipendenti dell'agente della riscossione
procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di
ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca
l'indicazione a stampa dello stesso agente della
riscossione e non e' soggetto all'annotazione di cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma
2.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione
1. Omissis
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.»