Art. 153 
 
   Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 
 
  1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo  68,  commi  1  e
2-bis,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.602. Le verifiche eventualmente  gia'
effettuate, anche in data antecedente a tale periodo,  ai  sensi  del
comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente  della  riscossione
non ha  notificato  l'ordine  di  versamento  previsto  dall'articolo
72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonche' le  societa'  a  prevalente
partecipazione  pubblica,  procedono  al  pagamento  a   favore   del
beneficiario. 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  29,1
milioni di  euro  per  l'anno  2020  che  aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento  netto  e  di
fabbisogno,  a  88,4  milioni  di  euro,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  68  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dall'articolo 154 della presente legge: 
              «Art. 68 Sospensione  dei  termini  di  versamento  dei
          carichi affidati all'agente della riscossione 
              1.  Con  riferimento  alle  entrate  tributarie  e  non
          tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti
          nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto  2020,  derivanti  da
          cartelle   di   pagamento   emesse   dagli   agenti   della
          riscossione, nonche' dagli avvisi previsti  dagli  articoli
          29  e  30  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. I versamenti oggetto di sospensione  devono  essere
          effettuati in unica soluzione entro il mese  successivo  al
          termine del periodo  di  sospensione.  Non  si  procede  al
          rimborso  di  quanto  gia'   versato.   Si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
          24 settembre 2015, n. 159. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          agli atti di cui  all'articolo  9,  commi  da  3-bis  a  3-
          sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,  n.  44,  e
          alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
          639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli  atti  di
          cui all'articolo 1, comma  792,  della  legge  27  dicembre
          2019, n. 160. 
              2-bis. Nei confronti delle persone  fisiche  che,  alla
          data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza  ovvero  la
          sede  operativa  nel  territorio  dei  comuni   individuati
          nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 1°  marzo  2020,  e  dei  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020,
          avevano nei medesimi  comuni  la  sede  legale  o  la  sede
          operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1  e
          2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020. 
              2-ter. Relativamente ai piani di  dilazione  in  essere
          alla  data  dell'8  marzo  2020  e  ai   provvedimenti   di
          accoglimento  emessi   con   riferimento   alle   richieste
          presentate fino al 31  agosto  2020,  gli  effetti  di  cui
          all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di
          rateazione, di dieci rate, anche non consecutive. 
              3.  Il  mancato  ovvero  insufficiente  ovvero  tardivo
          versamento,  alle  relative  scadenze,   delle   rate,   da
          corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli
          articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018, n. 136,  all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  30
          aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190  e
          193, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  non  determina
          l'inefficacia  delle  stesse  definizioni  se  il  debitore
          effettua l'integrale versamento delle predette  rate  entro
          il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 3,  comma  14-bis,  del
          medesimo decreto-legge n. 119 del 2018. 
              3-bis. Relativamente ai debiti per i quali,  alla  data
          del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle
          definizioni di cui al comma 3  del  presente  articolo,  in
          deroga  all'articolo  3,  comma   13,   lettera   a),   del
          decreto-legge n. 119 del  2018,  possono  essere  accordate
          nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 
              4. In considerazione  delle  previsioni  contenute  nei
          commi 1 e  2  del  presente  articolo,  e  in  deroga  alle
          disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1,  del  decreto
          legislativo 13 aprile  1999,  n.112,  le  comunicazioni  di
          inesigibilita' relative alle  quote  affidate  agli  agenti
          della  riscossione  nell'anno  2018,   nell'anno   2019   e
          nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente,  entro  il
          31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro  il  31
          dicembre 2025.» 
              - Si riporta il testo degli articoli  48-bis  e  72-bis
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602: 
              «Art. 48-bis Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche
          amministrazioni 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
          di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.   165   e   le   societa'   a   prevalente
          partecipazione pubblica, prima di effettuare,  a  qualunque
          titolo, il pagamento di un importo superiore  a  cinquemila
          euro,  verificano,  anche  in   via   telematica,   se   il
          beneficiario  e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento
          derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'  cartelle   di
          pagamento per un ammontare complessivo pari almeno  a  tale
          importo e, in caso affermativo, non procedono al  pagamento
          e segnalano la  circostanza  all'agente  della  riscossione
          competente   per   territorio,   ai   fini   dell'esercizio
          dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
          La presente disposizione non  si  applica  alle  aziende  o
          societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o  la
          confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge
          8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge  31  maggio
          1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione  del
          pagamento ai sensi dell'articolo 19  del  presente  decreto
          nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma  494,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno  subito  un
          pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro  controllate
          aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione  coatta
          amministrativa dopo il 16 novembre  2015  e  prima  del  16
          gennaio 2018. 
              2. Con regolamento del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare ai sensi  dell'articolo  17  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          1. 
              2-bis. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
          comma 1 puo'  essere  aumentato,  in  misura  comunque  non
          superiore al doppio, ovvero diminuito.» 
              «Art. 72-bis Pignoramento dei crediti verso terzi 
              1. Salvo  che  per  i  crediti  pensionistici  e  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo  545  commi  quarto,
          quinto  e  sesto,  del  codice  di  procedura   civile,   e
          dall'articolo  72-ter  del  presente  decreto,  l'atto   di
          pignoramento dei crediti  del  debitore  verso  terzi  puo'
          contenere, in luogo della  citazione  di  cui  all'articolo
          543, secondo  comma,  numero  4,  dello  stesso  codice  di
          procedura civile, l'ordine al terzo di  pagare  il  credito
          direttamente al  concessionario,  fino  a  concorrenza  del
          credito per cui si procede: 
              a)  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  notifica
          dell'atto di pignoramento, per le somme  per  le  quali  il
          diritto alla percezione  sia  maturato  anteriormente  alla
          data di tale notifica; 
              b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. 
              1-bis. L'atto di cui al comma  1  puo'  essere  redatto
          anche   da   dipendenti   dell'agente   della   riscossione
          procedente non abilitati all'esercizio  delle  funzioni  di
          ufficiale  della  riscossione  e,   in   tal   caso,   reca
          l'indicazione  a   stampa   dello   stesso   agente   della
          riscossione  e  non  e'  soggetto  all'annotazione  di  cui
          all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
          1999, n. 112. 
              2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di  pagamento,
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72,  comma
          2.» 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  1  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione 
              1. Omissis 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              Omissis.»