Art. 155
Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle
entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, i commi 326,
327 e 328 sono sostituiti dai seguenti:
«326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di
garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del
servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in
qualita' di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della
riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle
entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e
in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio
annuale, una quota non superiore a 300 milioni di euro per l'anno
2020, a valere sui fondi accantonati in bilancio a favore del
predetto ente, incrementati degli eventuali avanzi di gestione
dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per l'esercizio
2020 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione e'
effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del
bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia
delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore
all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare
pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per l'anno
2021, in conformita' al comma 326.
328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno
2021, determinato ai sensi del comma 327, costituisce la quota
erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022,
in conformita' al comma 326.».