Art. 156
Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per
l'esercizio finanziario 2019
1. Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del
contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario
2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla
base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle
dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi
7, 8 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti ammessi e
di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito
istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il
contributo e' erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31
ottobre 2020.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 7 e 8 dell'articolo 2
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322:
«Art. 2 Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.
1. - 6. Omissis
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate
entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per
il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo
superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle
imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e
delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei
sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore
imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore
debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Omissis.»