Art. 157 
 
Proroga dei termini al fine di favorire  la  graduale  ripresa  delle
                   attivita' economiche e sociali 
 
  1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000,  n.  212,  gli  atti  di  accertamento,  di  contestazione,  di
irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti  di  imposta,  di
liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini  di
decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione  di
cui all'articolo 67, comma 1,del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi  entro
il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il  1°
gennaio e il 31 dicembre  2021,  salvo  casi  di  indifferibilita'  e
urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali  che
richiedono il contestuale versamento di tributi. 
  2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al  comma
1,  non  si  procede  altresi'  agli   invii   dei   seguenti   atti,
comunicazioni  e  inviti,  elaborati   o   emessi,   anche   se   non
sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020: 
    a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
    b) comunicazioni di  cui  all'articolo  54-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633; 
    c)  inviti  all'adempimento  di  cui  all'articolo   21-bis   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010 n.122; 
    d) atti di accertamento  dell'addizionale  erariale  della  tassa
automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del  decreto-legge
6 luglio 2011 n.98, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  15
luglio 2011, n.111; 
    e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche  di  cui  al
Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge
30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28
febbraio 1983, n.  53,  limitatamente  alle  Regioni  Friuli  Venezia
Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27
dicembre 1997 n. 449; 
    f) atti di accertamento per omesso  o  tardivo  versamento  della
tassa  sulle  concessioni  governative  per  l'utilizzo  di  telefoni
cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. 
  2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui  al  comma  2
sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo  compreso
tra  il  1°  gennaio  e  il  31  dicembre   2021,   salvo   casi   di
indifferibilita' e urgenza,  o  al  fine  del  perfezionamento  degli
adempimenti fiscali  che  richiedono  il  contestuale  versamento  di
tributi. Restano ferme  le  disposizioni  previste  dall'articolo  1,
comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n.190. 
  3. I termini di decadenza per la notificazione  delle  cartelle  di
pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a)  e  b),  del
decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.602,
sono prorogati di un anno relativamente: 
    a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita'  di  liquidazione  prevista
dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e 54-bis del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    b)  alle  dichiarazioni  dei   sostituti   d'imposta   presentate
nell'anno 2017, per le somme che  risultano  dovute  ai  sensi  degli
articoli 19 e 20 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917; 
    c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018,  per  le
somme che risultano dovute  a  seguito  dell'attivita'  di  controllo
formale prevista dall'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.600. 
  4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel
2021 non sono  dovuti,  se  previsti,  gli  interessi  per  ritardato
pagamento  di  cui  all'articolo   6   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 maggio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno  2009,  n.  136,  e  gli  interessi  per
ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo
compreso tra il 1° gennaio 2021  e  la  data  di  notifica  dell'atto
stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono
dovuti gli interessi per ritardato pagamento di  cui  all'articolo  6
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  21
maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi  per  ritardata
iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il  periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione. 
  5. Al  fine  del  differimento  dei  termini  di  cui  al  presente
articolo,  l'elaborazione  o   l'emissione   degli   atti   o   delle
comunicazioni e' provata anche dalla data di elaborazione  risultante
dai  sistemi  informativi  dell'Agenzia  delle  entrate,  compresi  i
sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima. 
  6. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono individuate le modalita' di  applicazione  del  presente
articolo. 
  7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
205  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 265. 
  7-bis. Le disposizioni  contenute  nel  presente  articolo  non  si
applicano alle entrate degli enti territoriali. 
  7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020,n.
27, le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle  seguenti:  «31
dicembre 2020». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia
          di statuto dei diritti del contribuente): 
              «Art. 3 Efficacia temporale delle norme tributarie 
              1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.» 
              - Il testo del comma  1  dell'articolo  67  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 151. 
              - Si riporta il testo degli articoli  36-bis  e  36-ter
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600: 
              «Art.   36-bis   Liquidazione   delle   imposte,    dei
          contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti  in  base  alle
          dichiarazioni 
              1.    Avvalendosi    di    procedure     automatizzate,
          l'amministrazione finanziaria procede, entro  l'inizio  del
          periodo  di  presentazione  delle  dichiarazioni   relative
          all'anno successivo, alla liquidazione delle  imposte,  dei
          contributi  e  dei  premi  dovuti,  nonche'  dei   rimborsi
          spettanti  in  base  alle  dichiarazioni   presentate   dai
          contribuenti e dai sostituti d'imposta. 
              2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'Amministrazione
          finanziaria provvede a: 
              a)  correggere  gli  errori  materiali  e  di   calcolo
          commessi  dai  contribuenti  nella   determinazione   degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; 
              b)  correggere  gli  errori  materiali   commessi   dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi  e  dei  premi   risultanti   dalle   precedenti
          dichiarazioni; 
              c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate  in  misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazioni; 
              d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte  in  misura
          superiore a quella prevista dalla legge; 
              e)  ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti  in  misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazione; 
              f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
          tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei  contributi
          e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo  e  delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta. 
              2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,  l'ufficio
          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della
          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva
          effettuazione dei versamenti delle imposte, dei  contributi
          e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo  e  delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta. 
              3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta,  l'esito  della  liquidazione  e'  comunicato   al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli    aspetti    formali     [e     la     comunicazione
          all'Amministrazione  finanziaria  di  eventuali   dati   ed
          elementi non considerati  nella  liquidazione.]  Qualora  a
          seguito della comunicazione il contribuente o il  sostituto
          di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati
          o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi,  lo
          stesso    puo'    fornire    i    chiarimenti     necessari
          all'amministrazione  finanziaria  entro  i  trenta   giorni
          successivi al ricevimento della comunicazione. 
              3-bis. A  seguito  dello  scomputo  delle  perdite  dai
          maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
          del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del
          comma 3 dell'articolo  40-bis  del  presente  decreto,  del
          comma 1-ter dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  19
          giugno 1997, n. 218, del comma 2  dell'articolo  9-bis  del
          decreto   legislativo   19    giugno    1997,    n.    218,
          l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre  l'importo
          delle  perdite  riportabili  ai  sensi  dell'articolo  8  e
          dell'articolo  84  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   nell'ultima
          dichiarazione  dei  redditi  presentata.  A  seguito  dello
          scomputo delle perdite dai maggiori  imponibili  effettuato
          ai sensi del primo periodo del quarto  comma  dell'articolo
          42  del  presente  decreto,  l'amministrazione  finanziaria
          provvede a ridurre l'importo delle perdite  riportabili  ai
          sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
          dichiarazioni dei redditi successive a  quella  oggetto  di
          rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
          alla  rettifica  ai  sensi  del  primo  e   secondo   comma
          dell'articolo 42 del presente decreto. 
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista nel presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente e  dal  sostituto
          d'imposta.» 
              «Art. 36-ter Controllo formale delle dichiarazioni 
              1.   Gli   uffici    periferici    dell'amministrazione
          finanziaria, procedono, entro il 31  dicembre  del  secondo
          anno successivo a quello  di  presentazione,  al  controllo
          formale delle dichiarazioni presentate dai  contribuenti  e
          dai sostituti d'imposta sulla base  dei  criteri  selettivi
          fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto  di
          specifiche  analisi  del  rischio  di  evasione   e   delle
          capacita' operative dei medesimi uffici. 
              2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice  a  norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: 
              a) escludere in tutto o  in  parte  lo  scomputo  delle
          ritenute d'acconto non risultanti dalle  dichiarazioni  dei
          sostituti   d'imposta,   dalle   comunicazioni    di    cui
          all'articolo. 20, terzo comma, del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605  o   dalle
          certificazioni  richieste  ai  contribuenti  ovvero   delle
          ritenute risultanti in misura inferiore a  quella  indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; 
              b)  escludere  in  tutto  o  in  parte  le   detrazioni
          d'imposta non spettanti in base ai documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo  78,  comma
          25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 
              c) escludere in tutto  o  in  parte  le  deduzioni  dal
          reddito non spettanti in base  ai  documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); 
              d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai
          dati  risultanti  dalle  dichiarazioni   e   ai   documenti
          richiesti ai contribuenti; 
              e) liquidare la  maggiore  imposta  sul  reddito  delle
          persone   fisiche   e   i   maggiori   contributi    dovuti
          sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti  da  piu'
          dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
          lettera d), presentati per  lo  stesso  anno  dal  medesimo
          contribuente; 
              f)  correggere  gli  errori  materiali  e  di   calcolo
          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 
              3. Ai fini dei commi  1  e  2,  il  contribuente  o  il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai dati contenuti  nella  dichiarazione  e  ad  eseguire  o
          trasmettere ricevute di versamento e  altri  documenti  non
          allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti  da
          terzi. 
              3-bis. Ai fini del controllo di cui  al  comma  1,  gli
          uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti
          relativi   a   informazioni    disponibili    nell'anagrafe
          tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in
          ottemperanza  a  obblighi  dichiarativi,  certificativi   o
          comunicativi, salvo che la richiesta riguardi  la  verifica
          della sussistenza di requisiti soggettivi che non  emergono
          dalle informazioni presenti nella  stessa  anagrafe  ovvero
          elementi di informazione in  possesso  dell'amministrazione
          finanziaria  non   conformi   a   quelli   dichiarati   dal
          contribuente. Eventuali richieste di  documenti  effettuate
          dall'amministrazione per dati gia'  in  suo  possesso  sono
          considerate inefficaci. 
              4. L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato  al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi  che  hanno  dato   luogo   alla   rettifica   degli
          imponibili, delle imposte, delle ritenute alla  fonte,  dei
          contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche  la
          segnalazione di eventuali dati ed elementi non  considerati
          o valutati erroneamente in sede di controllo formale  entro
          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
          comunicazione.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 54-bis  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633: 
              «Art. 54-bis Liquidazione dell'imposta dovuta  in  base
          alle dichiarazioni 
              1.    Avvalendosi    di     procedure     automatizzate
          l'amministrazione finanziaria procede, entro  l'inizio  del
          periodo  di  presentazione  delle  dichiarazioni   relative
          all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta  dovuta
          in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. 
              2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'amministrazione
          finanziaria provvede a: 
              a)  correggere  gli  errori  materiali  e  di   calcolo
          commessi dai contribuenti nella determinazione  del  volume
          d'affari e delle imposte; 
              b)  correggere  gli  errori  materiali   commessi   dai
          contribuenti  nel  riporto  delle  eccedenze   di   imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni; 
              c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
          tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante  dalla
          dichiarazione annuale a titolo di acconto e  di  conguaglio
          nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli  articoli
          27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma. 
              2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,  l'ufficio
          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della
          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva
          effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi  ai
          sensi dell'articolo 1 comma 4, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6  e
          7 del decreto del Presidente della  Repubblica  14  ottobre
          1999, n.  542,  nonche'  dell'articolo  6  della  legge  29
          dicembre 1990, n. 405. 
              3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai  sensi
          e per gli effetti di cui al comma  6  dell'articolo  60  al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione. 
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista dal presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21-bis  del  citato
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122: 
              «Art. 21-bis Comunicazioni dei dati delle  liquidazioni
          periodiche I.V.A. 
              1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore  aggiunto
          trasmettono  telematicamente  all'Agenzia  delle   entrate,
          entro l'ultimo giorno del secondo mese  successivo  a  ogni
          trimestre,   una   comunicazione   dei    dati    contabili
          riepilogativi delle  liquidazioni  periodiche  dell'imposta
          effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e  1-bis,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,  nonche'  degli  articoli
          73, primo comma,  lettera  e),  e  74,  quarto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633.  La  comunicazione  dei  dati  relativi   al   secondo
          trimestre  e'  effettuata  entro  il   16   settembre.   La
          comunicazione dei dati relativi al quarto  trimestre  puo',
          in alternativa,  essere  effettuata  con  la  dichiarazione
          annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal  caso,
          deve essere presentata entro il mese di febbraio  dell'anno
          successivo a quello  di  chiusura  del  periodo  d'imposta.
          Restano  fermi   gli   ordinari   termini   di   versamento
          dell'imposta dovuta in base  alle  liquidazioni  periodiche
          effettuate. 
              2. Con il provvedimento di cui all'articolo  21,  comma
          2,  sono  stabilite  le  modalita'  e  le  informazioni  da
          trasmettere con la comunicazione di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo. 
              3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi di
          liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati  dalla
          presentazione della comunicazione i  soggetti  passivi  non
          obbligati alla presentazione  della  dichiarazione  annuale
          I.V.A. o all'effettuazione delle  liquidazioni  periodiche,
          sempre che,  nel  corso  dell'anno,  non  vengano  meno  le
          predette condizioni di esonero. 
              4. In caso di determinazione separata  dell'imposta  in
          presenza di piu' attivita', i soggetti  passivi  presentano
          una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. 
              5. L'Agenzia delle entrate  mette  a  disposizione  del
          contribuente, ovvero  del  suo  intermediario,  secondo  le
          modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e  635  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190,  le  risultanze  dell'esame
          dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto  e  le
          valutazioni concernenti la coerenza tra i dati  medesimi  e
          le comunicazioni di cui al comma 1  del  presente  articolo
          nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto  a
          quanto indicato nella comunicazione  medesima.  Quando  dai
          controlli eseguiti emerge un risultato diverso  rispetto  a
          quello indicato nella  comunicazione,  il  contribuente  e'
          informato   dell'esito   con   modalita'    previste    con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Il
          contribuente  puo'  fornire  i  chiarimenti  necessari,   o
          segnalare eventuali dati  ed  elementi  non  considerati  o
          valutati  erroneamente,  ovvero   versare   quanto   dovuto
          avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso  di  cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 472. Si applica  l'articolo  54-bis,  comma  2-bis,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.» 
              - Si riporta il testo del comma 21 dell'articolo 23 del
          citato decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              «Art. 23 Norme in materia tributaria 
              1. - 20. Omissis 
              21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e  per
          gli autoveicoli per il trasporto  promiscuo  di  persone  e
          cose  e'  dovuta  una  addizionale  erariale  della   tassa
          automobilistica, pari ad euro dieci per ogni  chilowatt  di
          potenza  del  veicolo   superiore   a   duecentoventicinque
          chilowatt, da  versare  alle  entrate  del  bilancio  dello
          Stato. A  partire  dall'anno  2012  l'addizionale  erariale
          della tassa automobilistica di  cui  al  primo  periodo  e'
          fissata in euro  20  per  ogni  chilowatt  di  potenza  del
          veicolo   superiore    a    centottantacinque    chilowatt.
          L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e  i
          termini  da  stabilire  con  Provvedimento  del   Ministero
          dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle
          Entrate, da emanarsi entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. In  caso  di
          omesso  o  insufficiente  versamento  dell'addizionale   si
          applica la sanzione di cui all'articolo 13 del  D.  Lgs  18
          dicembre 1997, n. 471, pari al 30  per  cento  dell'importo
          non versato. 
              Omissis.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
          1953, n. 39 recante (Testo unico delle  leggi  nelle  tasse
          automobilistiche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          33 del 10 febbraio 1953. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          30 dicembre 1982  n.  953,  convertito,  con  modificazioni
          dalla legge 28 febbraio 1983,  n.  53  (Misure  in  materia
          tributaria): 
              «Art. 5 Modifica di disposizioni normative 
              1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              all'art. 4, ultimo comma, sono aggiunte,  in  fine,  le
          parole: "le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste
          in essere dalla Presidenza  della  Repubblica,  dal  Senato
          della Repubblica, dalla Camera dei deputati e  dalla  Corte
          Costituzionale, nel perseguimento delle  proprie  finalita'
          istituzionali". 
              La disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1973. Il primo
          e il secondo comma dell' art.  5-bis  del  D.L.  1  ottobre
          1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          L. 29 novembre 1982, n. 887 sono soppressi; all'art. 10, il
          n. 26) e' sostituito dal seguente: 
              "26) le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia
          di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952". 
              all'art. 13, l'ultimo comma e' soppresso; 
              all'art. 19, nel secondo comma, le lettere c) e d) sono
          sostituite dalle seguenti: 
              "c) l'imposta relativa all'acquisto o  all'importazione
          di autovetture ed autoveicoli di cui all' art. 26,  lettere
          a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959,  n.  393  non  compresi
          nell'allegata Tabella B e non adibiti ad uso pubblico,  che
          non formano oggetto  dell'attivita'  propria  dell'impresa,
          nonche' alle prestazioni di servizi di cui al  terzo  comma
          dell'art. 16 concernenti i beni stessi, non e'  ammessa  in
          detrazione fino al 31 dicembre 1985.  L'esclusione  non  si
          applica agli agenti o rappresentanti di commercio; 
              d) l'imposta relativa all'acquisto  o  all'importazione
          di carburanti e lubrificanti destinati a  veicoli,  navi  e
          imbarcazioni e' ammessa in  detrazione  se  e'  ammessa  in
          detrazione   l'imposta   relativa   all'acquisto   o   alla
          importazione di detti veicoli e natanti"; 
              all'art. 19-bis, e' aggiunto il seguente comma: 
              "Agli effetti del  presente  decreto  sono  considerati
          ammortizzabili i fabbricati e le  porzioni  di  fabbricati,
          destinati ad uso di civile abitazione, costruiti da imprese
          per la vendita, locazione o affitto". 
              l'art. 31 e' soppresso; 
              all'art.  34,  il  quarto  comma  e'   sostituito   dai
          seguenti: 
              "I soggetti di cui ai precedenti commi, all'atto  della
          dichiarazione annuale, hanno  facolta'  di  optare  per  la
          detrazione nel modo normale a condizione che  le  modalita'
          di detrazione previste dal  primo  e  secondo  comma  siano
          state effettuate almeno per il biennio precedente. 
              I soggetti che nell'anno 1983 hanno adottato il  regime
          speciale di cui al primo e secondo comma non possono optare
          per la detrazione normale prima del successivo biennio. 
              L'opzione e' esclusa  per  i  soggetti  che  esercitano
          l'attivita' di allevamento di animali della specie  bovina,
          compreso il genere bufalo, che non  dispongono  di  terreni
          nei quali risulti producibile oltre la  meta'  dei  mangimi
          necessari per il mantenimento del bestiame allevato"; 
              all'art.  35,  il  quinto  comma  e'   sostituito   dal
          seguente: 
              "I  soggetti  che  intraprendono  l'esercizio  di   una
          impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare  un
          volume di affari che comporti  l'applicazione  degli  artt.
          32,  33  e  34,  terzo  comma,   devono   indicarlo   nella
          dichiarazione da presentare  a  norma  del  primo  comma  e
          devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita"; 
              all'art. 38, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
              "I versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e  33  devono
          essere eseguiti al competente ufficio dell'I.V.A.  mediante
          delega del contribuente ad una delle aziende di credito  di
          cui all'art. 54 del regolamento per  l'amministrazione  del
          patrimonio e per  la  contabilita'  generale  dello  Stato,
          approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.  827  ovvero  ad  una
          delle casse rurali e artigiane di cui  al  R.D.  26  agosto
          1937, n. 1706 modificato con la L. 4 agosto  1955,  n.  707
          avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La
          delega deve essere  in  ogni  caso  rilasciata  presso  una
          dipendenza dell'azienda delegata sita nella  circoscrizione
          territoriale dell'ufficio competente". 
              2. I contributi imposti dai consorzi di bonifica  e  le
          spese generali per le concessioni di opere  pubbliche  agli
          stessi assentite dallo Stato, dalle regioni e  dalla  Cassa
          per il Mezzogiorno non costituiscono, ai fini  dell'I.V.A.,
          corrispettivi   per   prestazioni   di    servizi    svolte
          nell'esercizio di attivita' commerciali di  cui  all'  art.
          2195 del c.c. 
              3.  Le   linee   di   trasporto   a   impianto   fisso,
          metropolitane  e  tranviarie  ai   fini   dell'applicazione
          dell'I.V.A.  sono  considerate  opere   di   urbanizzazione
          primaria. 
              4. Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse
          di registro, ipotecarie  e  catastali,  nonche'  quelle  di
          trascrizione previste dalla tabella  allegata  alla  L.  23
          dicembre 1977, n. 952 stabilite dalle vigenti  disposizioni
          in misura inferiore a tale importo. 
              5. Le aliquote dell'imposta di  registro  indicate  nei
          sottoindicati articoli della  prima  parte  della  tariffa,
          Allegato A, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634  sono  cosi'
          elevate: 
              art. 2: dal 2 al 3 per cento; art. 3: dallo 0,50  all'1
          per cento; art. 6: dallo 0,25 allo 0,50 per cento; art.  8,
          lettera c) : dal 2 al 3 per cento; art.  8,  lettera  d)  :
          dallo 0,50 all'1 per cento; art. 9: dal 2 al 3 per cento. 
              6. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma  non
          si applicano agli atti  di  trasferimento  a  favore  dello
          Stato,  delle  regioni,  delle  province  e   dei   comuni,
          conseguenti a decreti di esproprio. 
              7. L'ultimo comma dell' art. 20 del D.P.R.  26  ottobre
          1972, n. 634, e' sostituito dal seguente: 
              "Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti  ed
          oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonche'
          le quietanze rilasciate nello stesso atto che  contiene  le
          disposizioni cui si riferiscono". 
              8.  All'art.  2  della  parte  seconda  della  tariffa,
          Allegato A, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  634  nel  testo
          modificato dall' art. 5 del D.L. 26 maggio  1978,  n.  216,
          convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24  luglio
          1978,  n.  388  le  parole:   "scritture   private   quando
          l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a  lire  20.000"
          sono sostituite dalle seguenti: "scritture  private  quando
          l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 50.000". 
              9. Le aliquote stabilite  dal  primo  e  secondo  comma
          dell' art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973,  n.  601,  sono
          rispettivamente elevate al 2 per  cento  e  allo  0,75  per
          cento per i  finanziamenti  erogati  in  base  a  contratti
          conclusi dal 1 gennaio 1983. L'aumento non  si  applica  ai
          finanziamenti a medio termine e garantiti da cooperative  e
          consorzi di garanzia collettiva fidi. 
              10.   L'aliquota   dell'imposta   sostitutiva   per   i
          finanziamenti  all'esportazione,  di  durata  superiore   a
          diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi  dal  1
          gennaio 1983, di cui alla L. 24  maggio  1977,  n.  227  e'
          stabilita nella misura dello 0,25 per cento. 
              11. Le  disposizioni  dei  commi  quarto  e  ottavo  si
          applicano agli atti pubblici formati, agli atti  giudiziari
          pubblicati o emanati ed alle scritture private  autenticate
          a partire dal 1 gennaio 1983 nonche' alle scritture private
          non autenticate presentate per  la  registrazione  da  tale
          data.  Le  disposizioni  del  quinto  e  settimo  comma  si
          applicano agli atti pubblici formati, agli atti  giudiziari
          pubblicati o emanati ed alle scritture private  autenticate
          dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto  nonche'  alle  scritture   private   non
          autenticate presentate per la registrazione da tale data. 
              12.  A  decorrere  dal  1  febbraio  1983  le  aliquote
          dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di
          rendita vitalizia  stabilite  dalla  tariffa,  Allegato  A,
          annessa alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216 sono aumentate del
          50 per cento. 
              13. Se nel periodo ricompreso tra il 1 ed il 31 gennaio
          1983 la rivalsa di cui al primo comma dell' art.  17  della
          L. 29 ottobre  1961,  n.  1216,  e'  stata  esercitata  per
          l'ammontare dell'imposta determinato  in  applicazione  del
          comma precedente del presente articolo, le  relative  somme
          debbono comunque essere  iscritte  nel  registro  premi  ed
          essere versate allo Stato. 
              14. A decorrere dal 1 maggio 1983 le aliquote stabilite
          dalla tariffa, Allegato A, annessa alla L. 29 ottobre 1961,
          n. 1216 sono modificate come segue: 
              a) 2 per cento per  le  assicurazioni  sulla  vita,  le
          assicurazioni contro gli infortuni, le assicurazioni contro
          le malattie, le  assicurazioni  dei  rischi  connessi  alla
          utilizzazione   pacifica    dell'energia    nucleare,    le
          assicurazioni contro i rischi  d'impiego,  i  contratti  di
          capitalizzazione, i contratti di rendita vitalizia; 
              b)  10  per  cento  per  le  assicurazioni  contro   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore e dei natanti e le assicurazioni di  altri
          rischi inerenti al veicolo od al natante o ai danni causati
          dalla  loro  circolazione,  le  assicurazioni   di   rischi
          agricoli,  le   assicurazioni   contro   i   rischi   della
          navigazione ed assimilate, le assicurazioni contro i rischi
          dei trasporti terrestri, le assicurazioni  di  crediti,  le
          assicurazioni delle cauzioni e le assicurazioni assimilate; 
              c) 17 per cento per le assicurazioni diverse da  quelle
          indicate alle precedenti lettere a) e b). 
              15. Le assicurazioni dei  rischi  agricoli  di  cui  ai
          punti A e B dell'art. 8 della tariffa, Allegato A,  annessa
          alla  L.  29  ottobre  1961,  n.  1216  sono   assoggettate
          all'aliquota  prevista   nella   lettera   a)   del   comma
          precedente. 
              16. Sono esenti dall'imposta le assicurazioni  di  beni
          soggetti alla disciplina della L. 1 giugno 1939, n. 1089. 
              17. E' soppresso l' art. 10 della L. 29  ottobre  1961,
          n. 1216. 
              18. Le aliquote delle tasse speciali sui  contratti  di
          borsa  su  titoli  e  valori  stabilite  dalla  Tabella  A,
          allegata al D.L. 30  giugno  1960,  n.  589  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla L. 14 agosto 1960,  n.  826
          come modificate dalla  L.  6  ottobre  1964,  n.  947  sono
          quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto
          azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere a) e b)
          della tabella sono  quintuplicate  e  quelle  di  cui  alle
          lettere c) e d) sono triplicate. 
              19. Per i contratti a termine e di riporto  di  cui  al
          comma precedente, di durata  superiore  a  135  giorni,  le
          aliquote delle tasse sono stabilite  in  misura  doppia  di
          quelle dovute per  i  corrispondenti  contratti  di  durata
          superiore a 90 giorni e non eccedente 135 giorni. 
              20.  Restano  ferme  le  agevolazioni   riguardanti   i
          contratti a  contanti  aventi  per  oggetto  esclusivamente
          titoli di Stato o garantiti dallo Stato. 
              21. L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti
          di borsa e' stabilito in lire cento. 
              22. Le facolta' attribuite alle aziende  di  credito  e
          agli agenti di cambio per il  pagamento  in  modo  virtuale
          delle tasse sui contratti di borsa su titoli e  valori,  ai
          sensi del D.L. 30 giugno 1960, n. 589 convertito in  legge,
          con modificazioni, dalla L. 14 agosto 1960, n. 826 della L.
          29 dicembre 1962, n. 1745 della L. 11 ottobre 1973, n.  636
          e della L. 5 novembre 1975, n. 558 possono essere estese ai
          commissionari ammessi nelle borse valori che fanno  uso  di
          proprie  attrezzature  meccanografiche  o  elettrocontabili
          ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili
          istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio. Le
          modalita',  alla   cui   osservanza   l'autorizzazione   e'
          condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle
          Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro. 
              23. I soggetti autorizzati a pagare in modo virtuale le
          tasse speciali sui contratti di  borsa  devono  effettuare,
          presso l'ufficio del registro competente per territorio,  i
          versamenti  delle  tasse  dovute  in  via  provvisoria  per
          ciascun anno entro i mesi di  marzo,  giugno,  settembre  e
          dicembre. 
              24. Il termine di cui al quarto  comma,  dell'  art.  8
          della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, e' elevato  a  sessanta
          giorni. 
              25. Le disposizioni  di  cui  al  comma  precedente  si
          applicano per gli utili  distribuiti  successivamente  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              26. A decorrere dal  1  gennaio  1983,  la  soprattassa
          annua dovuta per le autovetture e per gli  autoveicoli  per
          il trasporto promiscuo  di  persone  e  cose  azionati  con
          motore diesel, di cui all' art. 8 del D.L. 8 ottobre  1976,
          n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30
          novembre 1976, n. 786 come modificato dall' art. 9 del D.L.
          23  dicembre  1977,  n.  936,  convertito  in  legge,   con
          modificazioni,  dalla  L.  23  febbraio  1978,  n.  38   e'
          aumentata a lire ventisettemila per ogni cavallo fiscale di
          potenza del motore. 
              27. L'aumento previsto  dal  precedente  comma  non  si
          applica  alle  autovetture  ed  agli  autoveicoli  per   il
          trasporto promiscuo di persone e cose con  potenza  fiscale
          fino a 15 cavalli, per i quali la soprattassa minima  annua
          e' stabilita in lire trecentomila. 
              28. Coloro  che  hanno  gia'  versato  il  tributo  per
          periodi  fissi   dell'anno   1983   debbono   corrispondere
          l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le
          modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze.
          Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i  termini  e
          le modalita' per la  regolarizzazione  delle  posizioni  di
          coloro che hanno corrisposto la tassa di  circolazione  per
          periodi fissi del 1983 anteriormente all'entrata in  vigore
          del D.L. 21 dicembre 1982, n. 923 e di coloro che alla data
          del 31 dicembre 1982 non  hanno  versato,  in  tutto  o  in
          parte, la maggiorazione dell'80 per  cento  prevista  dall'
          art. 2 del D.L. 22 dicembre 1981,  n.  787,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 52. 
              29. Salvo quanto previsto dal seguente comma, le  tasse
          sulle  concessioni  governative  previste   dalla   tariffa
          annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  641  sono  aumentate
          del 20 per cento, con esclusione delle tasse  previste  dai
          nn. 115 e 125 della tariffa medesima, nonche'  dell'imposta
          sulle concessioni governative di cui alla L. 6 giugno 1973,
          n. 312. I nuovi importi di  tassa  vanno  arrotondati  alle
          mille lire superiori. Nei casi in  cui  il  pagamento  deve
          essere effettuato con applicazione di marche e  manchino  o
          non siano reperibili i tagli  idonei  a  formare  l'importo
          dovuto, il pagamento del solo aumento o  dell'intera  tassa
          puo'  essere  eseguito  in  modo  ordinario.  L'aumento  si
          applica alle tasse sulle  concessioni  governative  il  cui
          termine ultimo di pagamento, stabilito nel  citato  decreto
          n. 641, e successive modificazioni  e  integrazioni,  scade
          successivamente al 30 dicembre 1982. L'aumento puo'  essere
          versato, senza applicazione di sanzioni,  entro  15  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. 
              30. Dall'1 gennaio  1983  le  tasse  sulle  concessioni
          governative, di rilascio e annuali, relative  alle  patenti
          di guida di cui ai sottonumeri 1, 2, 3, 4 e 5, lettera  a),
          del n. 115  della  tariffa  annessa  al  citato  D.P.R.  26
          ottobre  1972,  n.  641  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, sono rispettivamente elevate a  lire  15.000,
          12.000, 11.000, 11.000 e 12.000; le tasse sulle concessioni
          governative di cui  al  sottonumero  5,  lettera  b),  sono
          elevate a L. 23.000 per tassa di rilascio e a  lire  12.000
          per tassa annuale. La  differenza  di  tassa  annuale  puo'
          essere  corrisposta  anche  con  le   normali   marche   di
          concessioni  governative,  da   annullarsi   a   cura   del
          contribuente. 
              31. A decorrere dall'1 gennaio 1983  i  veicoli  e  gli
          autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle  tariffe
          annesse alla L. 21 maggio 1955, n. 463  per  effetto  della
          loro  iscrizione  nei  rispettivi  pubblici  registri.   Le
          disposizioni  del  presente  comma  e  dei  successivi   si
          applicano anche alla tassa  regionale  di  circolazione  ed
          alla soprattassa istituita con l' art. 8 del D.L. 8 ottobre
          1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          L. 30 novembre 1976, n. 786. 
              32. Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente
          sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per
          il pagamento  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
          Finanze da emanarsi ai sensi dell'  art.  18  della  L.  21
          maggio  1955,  n.  463,  risultano  essere  proprietari   ,
          usufruttuari, acquirenti con patto  di  riservato  dominio,
          ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,  dal
          pubblico registro automobilistico, per i  veicoli  in  esso
          iscritti, e dai registri di immatricolazione per i  veicoli
          in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti
          veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo
          cessa con la cancellazione dei veicoli  e  degli  autoscafi
          dai predetti registri. Sono altresi' soggetti al  pagamento
          delle stesse tasse i  proprietari,  gli  usufruttuari,  gli
          acquirenti con patto  di  riservato  dominio,  nonche'  gli
          utilizzatori  a  titolo  di  locazione  finanziaria  o   di
          locazione a lungo termine senza conducente dei ciclomotori,
          degli autoscafi non iscritti  nei  registri  e  dei  motori
          fuoribordo applicati agli autoscafi, nonche' dei veicoli  e
          degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero;  per
          i veicoli, gli autoscafi ed i motori  fuoribordo  applicati
          agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i
          periodi di imposta nei quali vengono utilizzati. 
              32-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo  a
          quello  dell'avvenuta   immatricolazione   all'estero   del
          veicolo o dell'autoscafo, le  tasse  non  sono  dovute  dai
          soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano  la  prova
          di avere  esportato  definitivamente  veicoli  o  autoscafi
          iscritti nei pubblici registri a seguito del  trasferimento
          all'estero della residenza. 
              33. Per quanto concerne la circolazione  di  prova,  la
          tassa dovuta deve essere  corrisposta  dai  titolari  delle
          autorizzazione di cui all' art. 63  del  D.P.R.  15  giugno
          1959, n. 393, ed all' art. 16 della L. 11 febbraio 1971, n.
          50. 
              34. Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse  storico,
          iscritti  nei  registri:  Automotoclub  storico   italiano,
          Storico  Lancia,  Italiano  FIAT,   Italiano   Alfa   Romeo
          costruiti da oltre trenta anni, sono esenti dalle  tasse  e
          dalla soprattassa indicate nel trentunesimo comma. 
              35.  Agli  autocarri,  trattori  stradali  e   relativi
          rimorchi e semirimorchi, temporaneamente esportati ai sensi
          dell'art.  214  del  D.P.R.  23  gennaio  1973,  n.  43,  e
          successive  modificazioni,  e'   concesso   l'esonero   dal
          pagamento  della  tassa  per  il  periodo   di   permanenza
          all'estero, qualora questa non sia  inferiore  a  12  mesi.
          L'esportazione e la reimportazione  debbono  risultare  dal
          prescritto documento doganale da comunicarsi all'Automobile
          Club d'Italia a cura dell'interessato, entro trenta  giorni
          dal rilascio. 
              36.   La   perdita   del   possesso   del   veicolo   o
          dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la
          indisponibilita' conseguente a provvedimento dell'autorita'
          giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate  nei
          registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno
          l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta
          successivi  a   quello   in   cui   e'   stata   effettuata
          l'annotazione. 
              37. L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere  dal
          mese in  cui  avviene  il  riacquisto  del  possesso  o  la
          disponibilita'   del   veicolo   o    dell'autoscafo.    La
          cancellazione dell'annotazione di cui al  precedente  comma
          deve essere richiesta entro quaranta giorni dal  riacquisto
          anzidetto. 
              38. Le tasse di cui al trentunesimo comma ed  ai  commi
          successivi debbono essere corrisposte nei termini,  con  le
          modalita' e per i periodi fissi  d'imposta  previsti  dalle
          vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione  e
          si applicano  con  i  criteri  stabiliti  per  quest'ultimo
          tributo dall' art. 2 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n.  39.  A
          ciascun   periodo   fisso    corrisponde    un'obbligazione
          tributaria autonoma. 
              39. Gli  uffici  che  curano  la  tenuta  del  pubblico
          registro  automobilistico  e  degli   altri   registri   di
          immatricolazione per veicoli  e  autoscafi  sono  tenuti  a
          comunicare  all'Amministrazione  finanziaria   le   notizie
          occorrenti  per  l'applicazione  del  tributo  e   per   la
          individuazione   del    proprietario    del    veicolo    o
          dell'autoscafo nonche' le relative variazioni. 
              40. Se  il  Ministro  delle  Finanze  si  avvale  della
          facolta' prevista dall'art. 4 del T.U.  delle  leggi  sulle
          tasse automobilistiche, approvato  con  D.P.R.  5  febbraio
          1953, n. 39 le comunicazioni di  cui  al  precedente  comma
          devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile
          Club d'Italia. 
              41. Per i rimorchi e i semirimorchi  di  proprieta'  di
          una   stessa   impresa,   che   possono   essere   trainati
          alternativamente da piu' motrici appartenenti alla medesima
          impresa,    le    tasse    possono    essere    corrisposte
          cumulativamente,   previa   convenzione    da    stipularsi
          annualmente con la competente intendenza di finanza,  nella
          misura risultante dal prodotto del numero delle motrici  di
          cui l'impresa dispone per la tassa massima  annua  prevista
          per i rimorchi e i semirimorchi  dalla  Tariffa  F  annessa
          alla L. 21 maggio 1955, n. 463. 
              42. Se, nel corso  del  periodo  di  tempo  in  cui  e'
          efficace la convenzione, intervengono  variazioni  in  meno
          nel numero delle motrici, non si  procede  a  rimborsi;  se
          interviene  una  maggiorazione  nel  numero  delle   stesse
          motrici, e' dovuta la tassa nella misura indicata nel comma
          precedente per ogni motrice aggiunta.  Per  i  rimorchi  in
          ordine ai quali intervengono  modificazioni  tali  che  per
          essi cessa di avere effetto la convenzione, la  tassa  deve
          essere corrisposta nella misura ordinaria a  decorrere  dal
          periodo fisso nel quale avviene la modificazione stessa. 
              43. Per i  veicoli  ed  autoscafi  consegnati,  per  la
          rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al
          commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse
          automobilistiche e dei tributi  connessi  e'  interrotto  a
          decorrere dal periodo fisso,  immediatamente  successivo  a
          quello di scadenza di validita' delle tasse  corrisposte  e
          fino al mese in cui avviene la rivendita. 
              44. Al fine di ottenere  la  interruzione  dell'obbligo
          del  pagamento,  le  imprese  interessate  devono  spedire,
          mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  alla
          Amministrazione finanziaria o all'ente cui e'  affidata  la
          riscossione   dei   tributi,   nel   mese   successivo   ai
          quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e  dicembre  di
          ogni anno, un elenco di tutti i  veicoli  ed  autoscafi  ad
          esse consegnati per  la  rivendita  nel  quadrimestre.  Per
          ciascun veicolo od autoscafo devono essere indicati i  dati
          di  immatricolazione,  i  dati  di  rilevanza  fiscale,  la
          categoria ed il titolo in base  al  quale  e`  avvenuta  la
          consegna  per  la  rivendita,  ed   i   relativi   estremi.
          L'inosservanza  comporta  la  cessazione  del   regime   di
          interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa. 
              45. Le imprese interessate devono indicare  nell'elenco
          di cui al comma precedente i veicoli o autoscafi venduti  o
          radiati  nel  quadrimestre,  specificando,  oltre  i   dati
          relativi al veicolo  od  autoscafo,  le  generalita'  e  la
          residenza dell'acquirente nonche' gli estremi dell'atto  di
          trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato  o
          incompleto adempimento dell'obbligo di presentare  l'elenco
          di cui  sopra,  si  applica  la  pena  pecuniaria  da  lire
          duecentomila a lire un milione e duecentomila. 
              46.  Le  imprese  consegnatarie,  salvo   i   casi   di
          circolazione con targa di prova,  decadono  dal  regime  di
          interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa  se  il
          veicolo o l'autoscafo  per  il  quale  e'  stata  richiesta
          l'interruzione  del  pagamento  e'  posto  in  circolazione
          anteriormente alla rivendita. In tal  caso  si  applica  la
          pena pecuniaria prevista nel precedete comma. 
              47. Per ciascun veicolo od autoscafo per  il  quale  si
          chiede la  interruzione  del  pagamento  dei  tributi  deve
          essere  corrisposto   all'amministrazione   finanziaria   o
          all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  Finanze,  un
          diritto fisso di lire 3.000. 
              48.  Con  decreto  del  Ministro  delle  Finanze   sono
          stabiliti termini e modalita' per il versamento del diritto
          fisso e sono indicati gli uffici  ai  quali  devono  essere
          indirizzati gli elenchi di cui sopra. 
              49. 
              50. Per la repressione delle violazioni alle norme  del
          trentunesimo comma e  dei  commi  successivi  del  presente
          articolo si applicano le disposizioni della L.  24  gennaio
          1978, n. 27. 
              51. L'azione dell'Amministrazione  finanziaria  per  il
          recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per  effetto
          dell'iscrizione  di  veicoli  o  autoscafi   nei   pubblici
          registri e delle relative penalita'  si  prescrive  con  il
          decorso del terzo anno successivo a quello  in  cui  doveva
          essere effettuato il pagamento.  Nello  stesso  termine  si
          prescrive il diritto del  contribuente  al  rimborso  delle
          tasse indebitamente corrisposte. 
              52. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, con decreto del Ministro  delle  Finanze,
          di concerto con il Ministro di  grazia  e  giustizia,  sono
          determinate  le  modalita'  e  le  procedure   semplificate
          nonche'  stabiliti  i   termini   per   consentire,   senza
          penalita',  agli  intestatari  di  veicoli   ed   autoscafi
          iscritti   in   pubblici   registri   di   richiedere    la
          cancellazione   dagli   stessi   registri   o    il    loro
          aggiornamento. 
              53. Colui che,  essendovi  tenuto,  non  provvede,  nei
          termini stabiliti nel decreto di cui al comma precedente, a
          richiedere le formalita' suindicate e' punito con  la  pena
          pecuniaria da lire 500.000 a  lire  un  milione,  oltre  al
          pagamento della tassa fino alla scadenza del periodo  fisso
          nel quale viene effettuata la formalita'. 
              54. Per i veicoli e gli autoscafi per i  quali  non  e'
          stato   effettuato   alcun   pagamento   della   tassa   di
          circolazione  per  periodi   fissi   relativi   agli   anni
          successivi al 1977 o e' stato effettuato il  pagamento  per
          uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o  1979,
          la  cancellazione  dai  pubblici  registri  e'   effettuata
          d'ufficio se per gli stessi veicoli e  autoscafi  non  sono
          state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute
          per l'anno 1983. 
              55. Se i veicoli e gli autoscafi  cancellati  ai  sensi
          del precedente comma sono comunque posti  in  circolazione,
          nei  confronti  del  responsabile  del   ripristino   della
          circolazione si applica la  pena  pecuniaria,  da  lire  un
          milione a lire sei milioni, oltre il pagamento delle  tasse
          dovute dal 1 gennaio 1983 e delle altre penalita'  previste
          dalle vigenti disposizioni. 
              56.  Le  cancellazioni  effettuate  entro  il   termine
          stabilito  dal  decreto  di   cui   al   precedente   comma
          cinquantaduesimo hanno effetto  dal  1  gennaio  1983.  Gli
          interessati possono proporre opposizione alla cancellazione
          d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla  scadenza
          del periodo di pubblicazione degli elenchi  dei  veicoli  e
          degli autoscafi che  risultano  soggetti  a  cancellazione;
          entro lo stesso termine possono altresi' richiedere che non
          si dia luogo alla cancellazione d'ufficio con domanda  alla
          quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento
          delle tasse automobilistiche  dal  1  gennaio  1983,  delle
          penalita' e degli interessi di cui alla  legge  26  gennaio
          1961,  n.  29  e  successive  modificazioni;  nello  stesso
          termine puo' essere presentata istanza di cancellazione  di
          veicoli  o  autoscafi  che  non  risultano  compresi  negli
          elenchi,  pur  sussistendo  i  presupposti  per   la   loro
          cancellazione di ufficio  ai  sensi  del  precedente  comma
          cinquantaquattresimo.  L'opposizione,  la  richiesta  e  la
          istanza di cui sopra devono essere  presentate  all'ufficio
          che ha predisposto l'elenco. 
              57. Il  duplicato  del  disco  contrassegno  attestante
          l'avvenuto pagamento  della  tassa  deve  essere  richiesto
          all'ufficio o ente cui  e'  demandata  la  riscossione  del
          tributo, previo pagamento  di  un  diritto  fisso  di  lire
          tremila spettante al predetto ufficio o ente in  luogo  del
          diritto fisso previsto dall' art. 16 del D.P.R. 5  febbraio
          1953, n. 39. 
              58. Sulle tasse di cui al trentunesimo comma e'  dovuta
          l'addizionale prevista dall' art. 25  della  L.  24  luglio
          1961, n. 729. 
              59. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le
          disposizioni  di  cui  al  T.U.  delle  leggi  sulle  tasse
          automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953,  n.
          39 nonche' quelle della L. 16 maggio 1970, n. 281. 
              60. Per i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'   stata
          corrisposta la tassa  di  circolazione  per  periodi  fissi
          relativi all'anno 1983, le corrispondenti disposizioni  del
          presente articolo si applicano a decorrere  dalla  scadenza
          di tali periodi fissi. 
              61. All' art. 6 del D.L. 30  settembre  1982,  n.  688,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  L.   27
          novembre 1982, n. 873 il secondo comma  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "Con decorrenza  dal  periodo  d'imposta  successivo  a
          quello indicato nel comma precedente il credito di  imposta
          di cui alla  L.  16  dicembre  1977,  n.  904  sugli  utili
          percepiti dalle  societa'  nonche'  dagli  enti  finanziari
          previsti dall' art. 19 del  D.L.  8  aprile  1974,  n.  95,
          convertito in legge, con modificazioni, dalla L.  7  giugno
          1974, n. 216 e' pari  al  42,85  per  cento  dell'ammontare
          degli  utili  concorrenti  a  formare   il   loro   reddito
          imponibile ai fini dell'Irpeg". 
              62.  Con  decorrenza   dal   1   aprile   1983,   nelle
          dichiarazioni doganali in forma scritta previste  nell'art.
          56 del  T.U.  delle  disposizioni  legislative  in  materia
          doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43  deve
          essere indicato il codice fiscale dei soggetti  intervenuti
          nelle operazioni doganali e di quelli ad esse interessati. 
              63.  Il  Ministro  delle  Finanze,   con   decreti   da
          pubblicarsi nella Gazzetta  Ufficiale,  puo`  disporre  che
          nelle  dichiarazioni  indicate  nel  comma  precedente,  in
          sostituzione  del  codice  fiscale,  venga  indicato  altro
          codice  ad  uso  meccanografico  a  condizione  che  esista
          corrispondenza, nel  sistema  informativo  doganale  o  nel
          sistema informativo  dell'anagrafe  tributaria,  tra  detti
          codici ad uso meccanografico ed il codice fiscale. 
              64. Per le violazioni degli obblighi stabiliti dai  due
          commi  precedenti,  accertate  dagli  uffici  doganali,  si
          applicano, a cura degli uffici medesimi, con  le  modalita'
          di cui al titolo  VII  capo  III,  del  citato  T.U.  delle
          disposizioni legislative in materia doganale,  le  sanzioni
          previste  dall'  art.  13,  terzo  comma,  del  D.P.R.   29
          settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Per  la
          definizione in  via  breve  delle  predette  violazioni  si
          applica la disposizione di cui all' art. 39, quarto  comma,
          della L. 24 novembre 1981,  n.  689.  Le  sanzioni  non  si
          applicano qualora i predetti obblighi vengano assolti prima
          della   registrazione   della   dichiarazione   da    parte
          dell'ufficio doganale. 
              65. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto,  all'  art.  6,
          lettera d), del D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  605  sono
          aggiunte,  in  fine,  le  parole  "note  di   trascrizione,
          iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie
          dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative
          agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalita' ed
          i termini stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze.
          Il  Ministro  delle  Finanze,  con  proprio  decreto,  puo'
          escludere  dall'obbligo  le  note  relative  ad  atti   non
          indicativi di capacita' contributiva". 
              66. All' art. 14, primo comma, del D.P.R. 29  settembre
          1973, n. 605 le parole "e dagli uffici del registro con  le
          modalita' indicate nell'art. 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
          n. 634" sono sostituite dalle seguenti: "dagli  uffici  del
          registro con le modalita' indicate nell' art. 73 del D.P.R.
          26 ottobre 1972, n. 634, e dalle conservatorie dei registri
          immobiliari, con le modalita'  indicate  nell'art.  18  del
          D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635". 
              67. l'art. 10 del D. Lgs. C.P.S. 27 dicembre  1946,  n.
          469, nel testo  modificato  dall'  art.  13  del  D.P.R.  4
          febbraio 1955, n. 72, e' sostituito dal seguente: 
              "La competenza in  via  amministrativa  a  pronunciarsi
          circa  l'ammissione  del  rimborso  dell'imposta   generale
          sull'entrata nei casi previsti dall' art. 47 del  R.D.L.  9
          gennaio 1940, n. 2, convertito in legge, con modificazioni,
          dalla L. 19 giugno 1940, n. 762 e' deferita  all'intendenza
          di finanza, quando l'importo  dell'imposta  non  superi  la
          somma  di  lire  cinquanta  milioni;  al  Ministero   delle
          finanze, negli altri casi". 
              68.  Il  termine  del   31   dicembre   1982   previsto
          dall'articolo unico della L. 30 dicembre 1980, n.  893,  e'
          prorogato al 31 dicembre 1986. E' fatta comunque  salva  la
          facolta' del Ministro  delle  Finanze  di  provvedere,  con
          decreto  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale,  alla
          soppressione di  alcuni  degli  uffici  distrettuali  delle
          imposte dirette inclusi nella Tabella A allegata al  D.P.R.
          26 ottobre 1972, n. 644. 
              69. Le minori entrate derivanti  dall'applicazione  del
          presente decreto sono valutate in  complessive  lire  6.980
          miliardi. 
              70. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del
          presente decreto nell'anno 1983,  valutate  in  lire  5.160
          miliardi, si provvede, quanto a lire  2.850  miliardi,  con
          riduzione dello stanziamento iscritto al cap. n. 6820 dello
          stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  il
          medesimo anno finanziario e, quanto a lire 2.310  miliardi,
          con quota parte delle maggiori entrate di cui  al  presente
          decreto recante misure in materia tributaria. 
              71. Il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              72. Il presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno
          stesso della sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana e sara'  presentato  alle  Camere
          per la conversione in legge. 
              [Omissis].» 
              - Si riporta il testo del  comma  10  dell'articolo  17
          della citata legge 27 dicembre 1997 n. 449: 
              «Articolo 17  Disposizioni  tributarie  in  materia  di
          veicoli 
              1. - 9. Omissis 
              10. A decorrere dal  1  gennaio  1999  la  riscossione,
          l'accertamento, il  recupero,  i  rimborsi,  l'applicazione
          delle sanzioni ed il  contenzioso  amministrativo  relativo
          alle tasse automobilistiche  non  erariali  sono  demandati
          alle regioni a statuto  ordinario  e  sono  svolti  con  le
          modalita' stabilite con decreto del Ministro delle  finanze
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore  della   presente   legge,   previo   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti. Con lo  stesso  o  con
          separato decreto e' approvato lo schema tipo di convenzione
          con la quale le regioni possono affidare a terzi,  mediante
          procedure ad evidenza pubblica, l'attivita' di controllo  e
          riscossione delle tasse  automobilistiche.  La  riscossione
          coattiva e' svolta a norma del decreto del Presidente della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 
              Omissis.» 
              - Si riporta della Tariffa articolo 21 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972   n.   641
          (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative): 
              «Tariffa 21 
              Articolo 21 Apparecchiature terminali per  il  servizio
          radiomobile pubblico terrestre di comunicazione 
              Articolo 
              Indicazione degli atti soggetti a tassa 
              Ammontare delle tasse in euro 
              21 
              1. Licenza o documento  sostitutivo  per  l'impiego  di
          apparecchiature  terminali  per  il  servizio   radiomobili
          pubblico terrestre di comunicazione (art. 318  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.  156;art.
          3del decreto legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 12 luglio 1991,  n.  202)  :  per
          ogni mese di utenza: 
              a) utenze residenziali 
              5,16 
              b) utenze affari 
              12,91 
              1. La tassa e' dovuta, con  riferimento  al  numero  di
          mesi  di   utenza   considerati   in   ciascuna   bolletta,
          congiuntamente al canone di abbonamento. 
              2. Le modalita' e i termini versamento all'erario delle
          tasse  riscosse  dal  concessionario  del   servizio   sono
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze   di
          concerto   con   il   Ministro   delle   poste   e    delle
          telecomunicazioni. 
              3. La tassa non e' dovuta per le licenze o i  documenti
          sostitutivi intestati ad  invalidi  a  seguito  di  perdita
          anatomica o  funzionale  di  entrambi  gli  arti  inferiori
          nonche' a non vedenti. L'invalidita' deve essere  attestata
          dalla competente unita'  sanitaria  locale  e  la  relativa
          certificazione  prodotta  al  concessionario  del  servizio
          all'atto della stipulazione dell'abbonamento.» 
              - Si riporta il testo del  comma  640  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2015): 
              «640. Nelle ipotesi di presentazione  di  dichiarazione
          integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, e 8,  comma
          6-bis, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  e  successive
          modificazioni, e 13 del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472, e successive  modificazioni,  ovvero,  quando
          non  e'  prevista  dichiarazione  periodica,  nei  casi  di
          regolarizzazione dell'omissione o dell'errore: 
              a)  i  termini  per  la  notifica  delle  cartelle   di
          pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b),
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  602,  e  successive   modificazioni,   relativi,
          rispettivamente,  all'attivita'   di   liquidazione   delle
          imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in
          base  alle  dichiarazioni  e  di  controllo  formale  delle
          dichiarazioni,  concernenti  le  dichiarazioni  integrative
          presentate per la correzione degli errori e delle omissioni
          incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo,
          decorrono  dalla  presentazione  di   tali   dichiarazioni,
          limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione; 
              b) i termini per l'accertamento di cui agli articoli 43
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, e successive modificazioni, e 57 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive  modificazioni,  decorrono  dalla  presentazione
          della  dichiarazione  integrativa,  limitatamente  ai  soli
          elementi oggetto dell'integrazione; 
              c) i termini di cui all'articolo 76 del testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
          1986,  n.  131,  e  successive  modificazioni,  concernenti
          l'imposta di  registro,  decorrono  dalla  regolarizzazione
          spontanea degli errori od omissioni; 
              d) i termini di cui all'articolo 27 del testo unico  di
          cui al decreto legislativo  31  ottobre  1990,  n.  346,  e
          successive  modificazioni,  concernente   le   imposte   di
          successione e donazione, decorrono  dalla  regolarizzazione
          spontanea degli errori od omissioni. » 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 25  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602: 
              «Art. 25 Cartella di pagamento 
              1. Il concessionario notifica la cartella di  pagamento
          al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti
          dei quali  procede,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  31
          dicembre: 
              a) del terzo anno successivo a quello di  presentazione
          della  dichiarazione,  ovvero  a  quello  di  scadenza  del
          versamento dell'unica o ultima rata se il  termine  per  il
          versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade
          oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la  dichiarazione  e'
          presentata, per le somme che  risultano  dovute  a  seguito
          dell'attivita'  di  liquidazione   prevista   dall'articolo
          36-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno  successivo
          a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto
          d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi  degli
          articoli  19  e  20  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              b) del quarto anno successivo a quello di presentazione
          della dichiarazione, per le somme che  risultano  dovute  a
          seguito  dell'attivita'  di  controllo   formale   prevista
          dall'articolo 36-ter  del  citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 600 del 1973; 
              c)  del  secondo  anno  successivo  a  quello  in   cui
          l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme  dovute
          in base agli accertamenti dell'ufficio. 
              c-bis) del terzo anno successivo a quello  di  scadenza
          dell'ultima rata del  piano  di  rateazione  per  le  somme
          dovute a seguito degli inadempimenti  di  cui  all'articolo
          15-ter. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
              «Art. 19 Indennita' di fine rapporto 
              1. Il trattamento di fine rapporto costituisce  reddito
          per un importo che si determina riducendo il suo  ammontare
          delle   rivalutazioni   gia'   assoggettate   ad    imposta
          sostitutiva.  L'imposta   e'   applicata   con   l'aliquota
          determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato  il
          diritto alla  percezione,  corrispondente  all'importo  che
          risulta dividendo il suo ammontare, aumentato  delle  somme
          destinate alle  forme  pensionistiche  di  cui  al  decreto
          legislativo 21  aprile  1993,  n.  124  e  al  netto  delle
          rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva, per
          il numero degli anni e frazione di anno  preso  a  base  di
          commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli
          uffici finanziari provvedono  a  riliquidare  l'imposta  in
          base all'aliquota  media  di  tassazione  dei  cinque  anni
          precedenti a quello in cui  e'  maturato  il  diritto  alla
          percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori  imposte  dovute
          ovvero rimborsando quelle spettanti. 
              1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma  1
          non vi e' stato  reddito  imponibile  l'aliquota  media  si
          calcola con riferimento  agli  anni  in  cui  vi  e'  stato
          reddito imponibile; se non vi e' stato  reddito  imponibile
          in alcuno di tali  anni  si  applica  l'aliquota  stabilita
          dall'articolo 12 per il primo scaglione di reddito. 
              1 ter. Qualora il  trattamento  di  fine  rapporto  sia
          relativo a rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  di
          durata  effettiva  non  superiore  a  due  anni,  l'imposta
          determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo
          pari a lire 120 mila (61,97 euro) per ciascun anno;  per  i
          periodi inferiori ad anno, tale  importo  e'  rapportato  a
          mese. 
              Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore
          a  quello  ordinario  previsto  dai  contratti   collettivi
          nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. 
              2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
          del comma 1 dell'articolo 17,  anche  se  commisurate  alla
          durata del rapporto di lavoro e  anche  se  corrisposte  da
          soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili  per
          il loro  ammontare  complessivo  al  netto  dei  contributi
          obbligatori dovuti per legge,  con  l'aliquota  determinata
          agli effetti del comma  1.  Tali  indennita'  e  somme,  se
          corrisposte a  titolo  definitivo  e  in  relazione  ad  un
          presupposto non connesso alla cessazione  del  rapporto  di
          lavoro che ha generato il  trattamento  di  fine  rapporto,
          sono imponibili per il loro ammontare netto con  l'aliquota
          determinata con i criteri di cui al comma 1. 
              2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate,
          commisurate alla durata dei rapporti di  lavoro  dipendente
          di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo  17,  sono
          imponibili per un importo che  si  determina  riducendo  il
          loro ammontare netto di  una  somma  pari  a  lire  600.000
          (309,87  euro)  per  ciascun   anno   preso   a   base   di
          commisurazione con esclusione  dei  periodi  di  anzianita'
          convenzionale;  per  i  periodi   inferiori   all'anno   la
          riduzione e' rapportata a mese. Se il  rapporto  si  svolge
          per un numero di ore inferiore a quello ordinario  previsto
          dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la  somma  e'
          proporzionalmente  ridotta.  L'imposta  e'  applicata   con
          l'aliquota determinata con riferimento all'anno in  cui  e'
          maturato  il  diritto   alla   percezione,   corrispondente
          all'importo che risulta dividendo il suo  ammontare  netto,
          aumentato delle somme destinate alle  forme  pensionistiche
          di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 per il
          numero degli anni e  frazione  di  anno  preso  a  base  di
          commisurazione e moltiplicando  il  risultato  per  dodici.
          L'ammontare netto  delle  indennita'  alla  cui  formazione
          concorrono contributi  previdenziali  posti  a  carico  dei
          lavoratori dipendenti e  assimilati,  e'  computato  previa
          detrazione di una  somma  pari  alla  percentuale  di  tali
          indennita'  corrispondente  al  rapporto,  alla  data   del
          collocamento a riposo o alla data in  cui  e'  maturato  il
          diritto alla  percezione,  fra  l'aliquota  del  contributo
          previdenziale posto a carico dei  lavoratori  dipendenti  e
          assimilati e l'aliquota complessiva del  contributo  stesso
          versato all'ente, cassa o fondo di previdenza. 
              3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di
          entrata in vigore della  L.  29  maggio  1982,  n.  297  il
          trattamento di fine rapporto risulta  calcolato  in  misura
          superiore ad una mensilita' della  retribuzione  annua  per
          ogni anno preso a base di  commisurazione,  ai  fini  della
          determinazione dell'aliquota ai sensi del comma  1  non  si
          tiene conto dell'eccedenza. 
              4.  Salvo  conguaglio   all'atto   della   liquidazione
          definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
          trattamento   di   fine   rapporto   e   alle    indennita'
          equipollenti, nonche'  sulle  anticipazioni  relative  alle
          altre   indennita'   e   somme,   si   applica   l'aliquota
          determinata, rispettivamente, a norma  dei  commi  1,  2  e
          2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato  delle
          anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al
          netto delle  rivalutazioni  gia'  assoggettate  ad  imposta
          sostitutiva. 
              4-bis. 
              5.  Nell'ipotesi  di   cui   all'art.   2122   c.c.   e
          nell'ipotesi di cui  al  comma  3  dell'art.  7  l'imposta,
          determinata a norma del presente articolo, e' dovuta  dagli
          aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
          ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
          successioni  proporzionale  al   credito   indicato   nella
          relativa   dichiarazione   e'    ammessa    in    deduzione
          dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi. 
              6.  Con  decreti  del  Ministro  delle   finanze   sono
          stabiliti i criteri e le modalita'  per  lo  scambio  delle
          informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma
          2  tra  i  soggetti  tenuti   alla   corresponsione   delle
          indennita'  e  delle  altre  somme  in   dipendenza   della
          cessazione del medesimo rapporto di lavoro.» 
              - Il testo dell'articolo 20 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e' riportato nei
          riferimenti normativi all'art. 25. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 104 del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 104 Proroga  della  validita'  dei  documenti  di
          riconoscimento 
              1. La  validita'  ad  ogni  effetto  dei  documenti  di
          riconoscimento e di identita' di cui all'articolo 1,  comma
          1, lettere c), d) ed e), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   rilasciati   da
          amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020
          e' prorogata al 31 dicembre  2020.  La  validita'  ai  fini
          dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata
          nel documento.»