Art. 157
Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali
1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di
irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di
liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di
decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di
cui all'articolo 67, comma 1,del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro
il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilita' e
urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che
richiedono il contestuale versamento di tributi.
2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma
1, non si procede altresi' agli invii dei seguenti atti,
comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non
sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:
a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633;
c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010 n.122;
d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa
automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge
6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n.111;
e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al
Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge
30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia
Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27
dicembre 1997 n. 449;
f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della
tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni
cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2
sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di
indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli
adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di
tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1,
comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n.190.
3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di
pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602,
sono prorogati di un anno relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista
dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate
nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli
articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le
somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo
formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.
4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel
2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato
pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per
ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo
compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto
stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono
dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21
maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata
iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso
tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.
5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente
articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle
comunicazioni e' provata anche dalla data di elaborazione risultante
dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i
sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.
6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuate le modalita' di applicazione del presente
articolo.
7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
205 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si
applicano alle entrate degli enti territoriali.
7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n.
27, le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2020».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente):
«Art. 3 Efficacia temporale delle norme tributarie
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.»
- Il testo del comma 1 dell'articolo 67 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 151.
- Si riporta il testo degli articoli 36-bis e 36-ter
del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600:
«Art. 36-bis Liquidazione delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni
1. Avvalendosi di procedure automatizzate,
l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del
periodo di presentazione delle dichiarazioni relative
all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti, nonche' dei rimborsi
spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali [e la comunicazione
all'Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed
elementi non considerati nella liquidazione.] Qualora a
seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto
di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati
o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo
stesso puo' fornire i chiarimenti necessari
all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione.
3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai
maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del
comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto, del
comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 9-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo
delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e
dell'articolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello
scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato
ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo
42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria
provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai
sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di
rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma
dell'articolo 42 del presente decreto.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.»
«Art. 36-ter Controllo formale delle dichiarazioni
1. Gli uffici periferici dell'amministrazione
finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione, al controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e
dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi
fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di
specifiche analisi del rischio di evasione e delle
capacita' operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui
all'articolo. 20, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma
25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai
dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli
uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27
luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti
relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe
tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in
ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o
comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica
della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono
dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero
elementi di informazione in possesso dell'amministrazione
finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal
contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate
dall'amministrazione per dati gia' in suo possesso sono
considerate inefficaci.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
«Art. 54-bis Liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni
1. Avvalendosi di procedure automatizzate
l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del
periodo di presentazione delle dichiarazioni relative
all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta
in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla
dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio
nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli
27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'articolo 1 comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 21-bis del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122:
«Art. 21-bis Comunicazioni dei dati delle liquidazioni
periodiche I.V.A.
1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate,
entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni
trimestre, una comunicazione dei dati contabili
riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta
effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche' degli articoli
73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. La comunicazione dei dati relativi al secondo
trimestre e' effettuata entro il 16 settembre. La
comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre puo',
in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione
annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso,
deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Restano fermi gli ordinari termini di versamento
dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche
effettuate.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma
2, sono stabilite le modalita' e le informazioni da
trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi di
liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla
presentazione della comunicazione i soggetti passivi non
obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale
I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche,
sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le
predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell'imposta in
presenza di piu' attivita', i soggetti passivi presentano
una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del
contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame
dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le
valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e
le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo
nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a
quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai
controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a
quello indicato nella comunicazione, il contribuente e'
informato dell'esito con modalita' previste con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il
contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari, o
segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o
valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto
avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'articolo 23 del
citato decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 23 Norme in materia tributaria
1. - 20. Omissis
21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per
gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e
cose e' dovuta una addizionale erariale della tassa
automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di
potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque
chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello
Stato. A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale
della tassa automobilistica di cui al primo periodo e'
fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del
veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.
L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e i
termini da stabilire con Provvedimento del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle
Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. In caso di
omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si
applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18
dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo
non versato.
Omissis.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39 recante (Testo unico delle leggi nelle tasse
automobilistiche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
33 del 10 febbraio 1953.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 (Misure in materia
tributaria):
«Art. 5 Modifica di disposizioni normative
1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le
seguenti modificazioni:
all'art. 4, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le
parole: "le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste
in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato
della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
Costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali".
La disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1973. Il primo
e il secondo comma dell' art. 5-bis del D.L. 1 ottobre
1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla
L. 29 novembre 1982, n. 887 sono soppressi; all'art. 10, il
n. 26) e' sostituito dal seguente:
"26) le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia
di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952".
all'art. 13, l'ultimo comma e' soppresso;
all'art. 19, nel secondo comma, le lettere c) e d) sono
sostituite dalle seguenti:
"c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di autovetture ed autoveicoli di cui all' art. 26, lettere
a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 non compresi
nell'allegata Tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che
non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa,
nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma
dell'art. 16 concernenti i beni stessi, non e' ammessa in
detrazione fino al 31 dicembre 1985. L'esclusione non si
applica agli agenti o rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e
imbarcazioni e' ammessa in detrazione se e' ammessa in
detrazione l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di detti veicoli e natanti";
all'art. 19-bis, e' aggiunto il seguente comma:
"Agli effetti del presente decreto sono considerati
ammortizzabili i fabbricati e le porzioni di fabbricati,
destinati ad uso di civile abitazione, costruiti da imprese
per la vendita, locazione o affitto".
l'art. 31 e' soppresso;
all'art. 34, il quarto comma e' sostituito dai
seguenti:
"I soggetti di cui ai precedenti commi, all'atto della
dichiarazione annuale, hanno facolta' di optare per la
detrazione nel modo normale a condizione che le modalita'
di detrazione previste dal primo e secondo comma siano
state effettuate almeno per il biennio precedente.
I soggetti che nell'anno 1983 hanno adottato il regime
speciale di cui al primo e secondo comma non possono optare
per la detrazione normale prima del successivo biennio.
L'opzione e' esclusa per i soggetti che esercitano
l'attivita' di allevamento di animali della specie bovina,
compreso il genere bufalo, che non dispongono di terreni
nei quali risulti producibile oltre la meta' dei mangimi
necessari per il mantenimento del bestiame allevato";
all'art. 35, il quinto comma e' sostituito dal
seguente:
"I soggetti che intraprendono l'esercizio di una
impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un
volume di affari che comporti l'applicazione degli artt.
32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella
dichiarazione da presentare a norma del primo comma e
devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita";
all'art. 38, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e 33 devono
essere eseguiti al competente ufficio dell'I.V.A. mediante
delega del contribuente ad una delle aziende di credito di
cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato,
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ovvero ad una
delle casse rurali e artigiane di cui al R.D. 26 agosto
1937, n. 1706 modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707
avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La
delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una
dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione
territoriale dell'ufficio competente".
2. I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le
spese generali per le concessioni di opere pubbliche agli
stessi assentite dallo Stato, dalle regioni e dalla Cassa
per il Mezzogiorno non costituiscono, ai fini dell'I.V.A.,
corrispettivi per prestazioni di servizi svolte
nell'esercizio di attivita' commerciali di cui all' art.
2195 del c.c.
3. Le linee di trasporto a impianto fisso,
metropolitane e tranviarie ai fini dell'applicazione
dell'I.V.A. sono considerate opere di urbanizzazione
primaria.
4. Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse
di registro, ipotecarie e catastali, nonche' quelle di
trascrizione previste dalla tabella allegata alla L. 23
dicembre 1977, n. 952 stabilite dalle vigenti disposizioni
in misura inferiore a tale importo.
5. Le aliquote dell'imposta di registro indicate nei
sottoindicati articoli della prima parte della tariffa,
Allegato A, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 sono cosi'
elevate:
art. 2: dal 2 al 3 per cento; art. 3: dallo 0,50 all'1
per cento; art. 6: dallo 0,25 allo 0,50 per cento; art. 8,
lettera c) : dal 2 al 3 per cento; art. 8, lettera d) :
dallo 0,50 all'1 per cento; art. 9: dal 2 al 3 per cento.
6. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma non
si applicano agli atti di trasferimento a favore dello
Stato, delle regioni, delle province e dei comuni,
conseguenti a decreti di esproprio.
7. L'ultimo comma dell' art. 20 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 634, e' sostituito dal seguente:
"Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed
oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonche'
le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le
disposizioni cui si riferiscono".
8. All'art. 2 della parte seconda della tariffa,
Allegato A, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 nel testo
modificato dall' art. 5 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 luglio
1978, n. 388 le parole: "scritture private quando
l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 20.000"
sono sostituite dalle seguenti: "scritture private quando
l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 50.000".
9. Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma
dell' art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono
rispettivamente elevate al 2 per cento e allo 0,75 per
cento per i finanziamenti erogati in base a contratti
conclusi dal 1 gennaio 1983. L'aumento non si applica ai
finanziamenti a medio termine e garantiti da cooperative e
consorzi di garanzia collettiva fidi.
10. L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i
finanziamenti all'esportazione, di durata superiore a
diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi dal 1
gennaio 1983, di cui alla L. 24 maggio 1977, n. 227 e'
stabilita nella misura dello 0,25 per cento.
11. Le disposizioni dei commi quarto e ottavo si
applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate
a partire dal 1 gennaio 1983 nonche' alle scritture private
non autenticate presentate per la registrazione da tale
data. Le disposizioni del quinto e settimo comma si
applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate
dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nonche' alle scritture private non
autenticate presentate per la registrazione da tale data.
12. A decorrere dal 1 febbraio 1983 le aliquote
dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di
rendita vitalizia stabilite dalla tariffa, Allegato A,
annessa alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216 sono aumentate del
50 per cento.
13. Se nel periodo ricompreso tra il 1 ed il 31 gennaio
1983 la rivalsa di cui al primo comma dell' art. 17 della
L. 29 ottobre 1961, n. 1216, e' stata esercitata per
l'ammontare dell'imposta determinato in applicazione del
comma precedente del presente articolo, le relative somme
debbono comunque essere iscritte nel registro premi ed
essere versate allo Stato.
14. A decorrere dal 1 maggio 1983 le aliquote stabilite
dalla tariffa, Allegato A, annessa alla L. 29 ottobre 1961,
n. 1216 sono modificate come segue:
a) 2 per cento per le assicurazioni sulla vita, le
assicurazioni contro gli infortuni, le assicurazioni contro
le malattie, le assicurazioni dei rischi connessi alla
utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, le
assicurazioni contro i rischi d'impiego, i contratti di
capitalizzazione, i contratti di rendita vitalizia;
b) 10 per cento per le assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti e le assicurazioni di altri
rischi inerenti al veicolo od al natante o ai danni causati
dalla loro circolazione, le assicurazioni di rischi
agricoli, le assicurazioni contro i rischi della
navigazione ed assimilate, le assicurazioni contro i rischi
dei trasporti terrestri, le assicurazioni di crediti, le
assicurazioni delle cauzioni e le assicurazioni assimilate;
c) 17 per cento per le assicurazioni diverse da quelle
indicate alle precedenti lettere a) e b).
15. Le assicurazioni dei rischi agricoli di cui ai
punti A e B dell'art. 8 della tariffa, Allegato A, annessa
alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216 sono assoggettate
all'aliquota prevista nella lettera a) del comma
precedente.
16. Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni
soggetti alla disciplina della L. 1 giugno 1939, n. 1089.
17. E' soppresso l' art. 10 della L. 29 ottobre 1961,
n. 1216.
18. Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di
borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A,
allegata al D.L. 30 giugno 1960, n. 589 convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 14 agosto 1960, n. 826
come modificate dalla L. 6 ottobre 1964, n. 947 sono
quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto
azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere a) e b)
della tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle
lettere c) e d) sono triplicate.
19. Per i contratti a termine e di riporto di cui al
comma precedente, di durata superiore a 135 giorni, le
aliquote delle tasse sono stabilite in misura doppia di
quelle dovute per i corrispondenti contratti di durata
superiore a 90 giorni e non eccedente 135 giorni.
20. Restano ferme le agevolazioni riguardanti i
contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente
titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
21. L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti
di borsa e' stabilito in lire cento.
22. Le facolta' attribuite alle aziende di credito e
agli agenti di cambio per il pagamento in modo virtuale
delle tasse sui contratti di borsa su titoli e valori, ai
sensi del D.L. 30 giugno 1960, n. 589 convertito in legge,
con modificazioni, dalla L. 14 agosto 1960, n. 826 della L.
29 dicembre 1962, n. 1745 della L. 11 ottobre 1973, n. 636
e della L. 5 novembre 1975, n. 558 possono essere estese ai
commissionari ammessi nelle borse valori che fanno uso di
proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili
ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili
istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio. Le
modalita', alla cui osservanza l'autorizzazione e'
condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle
Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro.
23. I soggetti autorizzati a pagare in modo virtuale le
tasse speciali sui contratti di borsa devono effettuare,
presso l'ufficio del registro competente per territorio, i
versamenti delle tasse dovute in via provvisoria per
ciascun anno entro i mesi di marzo, giugno, settembre e
dicembre.
24. Il termine di cui al quarto comma, dell' art. 8
della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, e' elevato a sessanta
giorni.
25. Le disposizioni di cui al comma precedente si
applicano per gli utili distribuiti successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
26. A decorrere dal 1 gennaio 1983, la soprattassa
annua dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per
il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con
motore diesel, di cui all' art. 8 del D.L. 8 ottobre 1976,
n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30
novembre 1976, n. 786 come modificato dall' art. 9 del D.L.
23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 23 febbraio 1978, n. 38 e'
aumentata a lire ventisettemila per ogni cavallo fiscale di
potenza del motore.
27. L'aumento previsto dal precedente comma non si
applica alle autovetture ed agli autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone e cose con potenza fiscale
fino a 15 cavalli, per i quali la soprattassa minima annua
e' stabilita in lire trecentomila.
28. Coloro che hanno gia' versato il tributo per
periodi fissi dell'anno 1983 debbono corrispondere
l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le
modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze.
Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i termini e
le modalita' per la regolarizzazione delle posizioni di
coloro che hanno corrisposto la tassa di circolazione per
periodi fissi del 1983 anteriormente all'entrata in vigore
del D.L. 21 dicembre 1982, n. 923 e di coloro che alla data
del 31 dicembre 1982 non hanno versato, in tutto o in
parte, la maggiorazione dell'80 per cento prevista dall'
art. 2 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 52.
29. Salvo quanto previsto dal seguente comma, le tasse
sulle concessioni governative previste dalla tariffa
annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 sono aumentate
del 20 per cento, con esclusione delle tasse previste dai
nn. 115 e 125 della tariffa medesima, nonche' dell'imposta
sulle concessioni governative di cui alla L. 6 giugno 1973,
n. 312. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle
mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve
essere effettuato con applicazione di marche e manchino o
non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo
dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa
puo' essere eseguito in modo ordinario. L'aumento si
applica alle tasse sulle concessioni governative il cui
termine ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto
n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, scade
successivamente al 30 dicembre 1982. L'aumento puo' essere
versato, senza applicazione di sanzioni, entro 15 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
30. Dall'1 gennaio 1983 le tasse sulle concessioni
governative, di rilascio e annuali, relative alle patenti
di guida di cui ai sottonumeri 1, 2, 3, 4 e 5, lettera a),
del n. 115 della tariffa annessa al citato D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni e
integrazioni, sono rispettivamente elevate a lire 15.000,
12.000, 11.000, 11.000 e 12.000; le tasse sulle concessioni
governative di cui al sottonumero 5, lettera b), sono
elevate a L. 23.000 per tassa di rilascio e a lire 12.000
per tassa annuale. La differenza di tassa annuale puo'
essere corrisposta anche con le normali marche di
concessioni governative, da annullarsi a cura del
contribuente.
31. A decorrere dall'1 gennaio 1983 i veicoli e gli
autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe
annesse alla L. 21 maggio 1955, n. 463 per effetto della
loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri. Le
disposizioni del presente comma e dei successivi si
applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed
alla soprattassa istituita con l' art. 8 del D.L. 8 ottobre
1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla
L. 30 novembre 1976, n. 786.
32. Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente
sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per
il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle
Finanze da emanarsi ai sensi dell' art. 18 della L. 21
maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari ,
usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio,
ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal
pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso
iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli
in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti
veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo
cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi
dai predetti registri. Sono altresi' soggetti al pagamento
delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli
acquirenti con patto di riservato dominio, nonche' gli
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di
locazione a lungo termine senza conducente dei ciclomotori,
degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori
fuoribordo applicati agli autoscafi, nonche' dei veicoli e
degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per
i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati
agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i
periodi di imposta nei quali vengono utilizzati.
32-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del
veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai
soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano la prova
di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi
iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento
all'estero della residenza.
33. Per quanto concerne la circolazione di prova, la
tassa dovuta deve essere corrisposta dai titolari delle
autorizzazione di cui all' art. 63 del D.P.R. 15 giugno
1959, n. 393, ed all' art. 16 della L. 11 febbraio 1971, n.
50.
34. Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico,
iscritti nei registri: Automotoclub storico italiano,
Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo
costruiti da oltre trenta anni, sono esenti dalle tasse e
dalla soprattassa indicate nel trentunesimo comma.
35. Agli autocarri, trattori stradali e relativi
rimorchi e semirimorchi, temporaneamente esportati ai sensi
dell'art. 214 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni, e' concesso l'esonero dal
pagamento della tassa per il periodo di permanenza
all'estero, qualora questa non sia inferiore a 12 mesi.
L'esportazione e la reimportazione debbono risultare dal
prescritto documento doganale da comunicarsi all'Automobile
Club d'Italia a cura dell'interessato, entro trenta giorni
dal rilascio.
36. La perdita del possesso del veicolo o
dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la
indisponibilita' conseguente a provvedimento dell'autorita'
giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei
registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno
l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta
successivi a quello in cui e' stata effettuata
l'annotazione.
37. L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal
mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la
disponibilita' del veicolo o dell'autoscafo. La
cancellazione dell'annotazione di cui al precedente comma
deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto
anzidetto.
38. Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi
successivi debbono essere corrisposte nei termini, con le
modalita' e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione e
si applicano con i criteri stabiliti per quest'ultimo
tributo dall' art. 2 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39. A
ciascun periodo fisso corrisponde un'obbligazione
tributaria autonoma.
39. Gli uffici che curano la tenuta del pubblico
registro automobilistico e degli altri registri di
immatricolazione per veicoli e autoscafi sono tenuti a
comunicare all'Amministrazione finanziaria le notizie
occorrenti per l'applicazione del tributo e per la
individuazione del proprietario del veicolo o
dell'autoscafo nonche' le relative variazioni.
40. Se il Ministro delle Finanze si avvale della
facolta' prevista dall'art. 4 del T.U. delle leggi sulle
tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio
1953, n. 39 le comunicazioni di cui al precedente comma
devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile
Club d'Italia.
41. Per i rimorchi e i semirimorchi di proprieta' di
una stessa impresa, che possono essere trainati
alternativamente da piu' motrici appartenenti alla medesima
impresa, le tasse possono essere corrisposte
cumulativamente, previa convenzione da stipularsi
annualmente con la competente intendenza di finanza, nella
misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di
cui l'impresa dispone per la tassa massima annua prevista
per i rimorchi e i semirimorchi dalla Tariffa F annessa
alla L. 21 maggio 1955, n. 463.
42. Se, nel corso del periodo di tempo in cui e'
efficace la convenzione, intervengono variazioni in meno
nel numero delle motrici, non si procede a rimborsi; se
interviene una maggiorazione nel numero delle stesse
motrici, e' dovuta la tassa nella misura indicata nel comma
precedente per ogni motrice aggiunta. Per i rimorchi in
ordine ai quali intervengono modificazioni tali che per
essi cessa di avere effetto la convenzione, la tassa deve
essere corrisposta nella misura ordinaria a decorrere dal
periodo fisso nel quale avviene la modificazione stessa.
43. Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la
rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al
commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse
automobilistiche e dei tributi connessi e' interrotto a
decorrere dal periodo fisso, immediatamente successivo a
quello di scadenza di validita' delle tasse corrisposte e
fino al mese in cui avviene la rivendita.
44. Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo
del pagamento, le imprese interessate devono spedire,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla
Amministrazione finanziaria o all'ente cui e' affidata la
riscossione dei tributi, nel mese successivo ai
quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di
ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad
esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre. Per
ciascun veicolo od autoscafo devono essere indicati i dati
di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la
categoria ed il titolo in base al quale e` avvenuta la
consegna per la rivendita, ed i relativi estremi.
L'inosservanza comporta la cessazione del regime di
interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa.
45. Le imprese interessate devono indicare nell'elenco
di cui al comma precedente i veicoli o autoscafi venduti o
radiati nel quadrimestre, specificando, oltre i dati
relativi al veicolo od autoscafo, le generalita' e la
residenza dell'acquirente nonche' gli estremi dell'atto di
trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato o
incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco
di cui sopra, si applica la pena pecuniaria da lire
duecentomila a lire un milione e duecentomila.
46. Le imprese consegnatarie, salvo i casi di
circolazione con targa di prova, decadono dal regime di
interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa se il
veicolo o l'autoscafo per il quale e' stata richiesta
l'interruzione del pagamento e' posto in circolazione
anteriormente alla rivendita. In tal caso si applica la
pena pecuniaria prevista nel precedete comma.
47. Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si
chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve
essere corrisposto all'amministrazione finanziaria o
all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, un
diritto fisso di lire 3.000.
48. Con decreto del Ministro delle Finanze sono
stabiliti termini e modalita' per il versamento del diritto
fisso e sono indicati gli uffici ai quali devono essere
indirizzati gli elenchi di cui sopra.
49.
50. Per la repressione delle violazioni alle norme del
trentunesimo comma e dei commi successivi del presente
articolo si applicano le disposizioni della L. 24 gennaio
1978, n. 27.
51. L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il
recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto
dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici
registri e delle relative penalita' si prescrive con il
decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva
essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si
prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle
tasse indebitamente corrisposte.
52. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro delle Finanze,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
determinate le modalita' e le procedure semplificate
nonche' stabiliti i termini per consentire, senza
penalita', agli intestatari di veicoli ed autoscafi
iscritti in pubblici registri di richiedere la
cancellazione dagli stessi registri o il loro
aggiornamento.
53. Colui che, essendovi tenuto, non provvede, nei
termini stabiliti nel decreto di cui al comma precedente, a
richiedere le formalita' suindicate e' punito con la pena
pecuniaria da lire 500.000 a lire un milione, oltre al
pagamento della tassa fino alla scadenza del periodo fisso
nel quale viene effettuata la formalita'.
54. Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non e'
stato effettuato alcun pagamento della tassa di
circolazione per periodi fissi relativi agli anni
successivi al 1977 o e' stato effettuato il pagamento per
uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979,
la cancellazione dai pubblici registri e' effettuata
d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono
state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute
per l'anno 1983.
55. Se i veicoli e gli autoscafi cancellati ai sensi
del precedente comma sono comunque posti in circolazione,
nei confronti del responsabile del ripristino della
circolazione si applica la pena pecuniaria, da lire un
milione a lire sei milioni, oltre il pagamento delle tasse
dovute dal 1 gennaio 1983 e delle altre penalita' previste
dalle vigenti disposizioni.
56. Le cancellazioni effettuate entro il termine
stabilito dal decreto di cui al precedente comma
cinquantaduesimo hanno effetto dal 1 gennaio 1983. Gli
interessati possono proporre opposizione alla cancellazione
d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza
del periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e
degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione;
entro lo stesso termine possono altresi' richiedere che non
si dia luogo alla cancellazione d'ufficio con domanda alla
quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento
delle tasse automobilistiche dal 1 gennaio 1983, delle
penalita' e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio
1961, n. 29 e successive modificazioni; nello stesso
termine puo' essere presentata istanza di cancellazione di
veicoli o autoscafi che non risultano compresi negli
elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro
cancellazione di ufficio ai sensi del precedente comma
cinquantaquattresimo. L'opposizione, la richiesta e la
istanza di cui sopra devono essere presentate all'ufficio
che ha predisposto l'elenco.
57. Il duplicato del disco contrassegno attestante
l'avvenuto pagamento della tassa deve essere richiesto
all'ufficio o ente cui e' demandata la riscossione del
tributo, previo pagamento di un diritto fisso di lire
tremila spettante al predetto ufficio o ente in luogo del
diritto fisso previsto dall' art. 16 del D.P.R. 5 febbraio
1953, n. 39.
58. Sulle tasse di cui al trentunesimo comma e' dovuta
l'addizionale prevista dall' art. 25 della L. 24 luglio
1961, n. 729.
59. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al T.U. delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n.
39 nonche' quelle della L. 16 maggio 1970, n. 281.
60. Per i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data
di entrata in vigore del presente decreto e' stata
corrisposta la tassa di circolazione per periodi fissi
relativi all'anno 1983, le corrispondenti disposizioni del
presente articolo si applicano a decorrere dalla scadenza
di tali periodi fissi.
61. All' art. 6 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27
novembre 1982, n. 873 il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
"Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a
quello indicato nel comma precedente il credito di imposta
di cui alla L. 16 dicembre 1977, n. 904 sugli utili
percepiti dalle societa' nonche' dagli enti finanziari
previsti dall' art. 19 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno
1974, n. 216 e' pari al 42,85 per cento dell'ammontare
degli utili concorrenti a formare il loro reddito
imponibile ai fini dell'Irpeg".
62. Con decorrenza dal 1 aprile 1983, nelle
dichiarazioni doganali in forma scritta previste nell'art.
56 del T.U. delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 deve
essere indicato il codice fiscale dei soggetti intervenuti
nelle operazioni doganali e di quelli ad esse interessati.
63. Il Ministro delle Finanze, con decreti da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, puo` disporre che
nelle dichiarazioni indicate nel comma precedente, in
sostituzione del codice fiscale, venga indicato altro
codice ad uso meccanografico a condizione che esista
corrispondenza, nel sistema informativo doganale o nel
sistema informativo dell'anagrafe tributaria, tra detti
codici ad uso meccanografico ed il codice fiscale.
64. Per le violazioni degli obblighi stabiliti dai due
commi precedenti, accertate dagli uffici doganali, si
applicano, a cura degli uffici medesimi, con le modalita'
di cui al titolo VII capo III, del citato T.U. delle
disposizioni legislative in materia doganale, le sanzioni
previste dall' art. 13, terzo comma, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Per la
definizione in via breve delle predette violazioni si
applica la disposizione di cui all' art. 39, quarto comma,
della L. 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni non si
applicano qualora i predetti obblighi vengano assolti prima
della registrazione della dichiarazione da parte
dell'ufficio doganale.
65. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, all' art. 6,
lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 sono
aggiunte, in fine, le parole "note di trascrizione,
iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie
dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative
agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalita' ed
i termini stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze.
Il Ministro delle Finanze, con proprio decreto, puo'
escludere dall'obbligo le note relative ad atti non
indicativi di capacita' contributiva".
66. All' art. 14, primo comma, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 605 le parole "e dagli uffici del registro con le
modalita' indicate nell'art. 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 634" sono sostituite dalle seguenti: "dagli uffici del
registro con le modalita' indicate nell' art. 73 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 634, e dalle conservatorie dei registri
immobiliari, con le modalita' indicate nell'art. 18 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635".
67. l'art. 10 del D. Lgs. C.P.S. 27 dicembre 1946, n.
469, nel testo modificato dall' art. 13 del D.P.R. 4
febbraio 1955, n. 72, e' sostituito dal seguente:
"La competenza in via amministrativa a pronunciarsi
circa l'ammissione del rimborso dell'imposta generale
sull'entrata nei casi previsti dall' art. 47 del R.D.L. 9
gennaio 1940, n. 2, convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 19 giugno 1940, n. 762 e' deferita all'intendenza
di finanza, quando l'importo dell'imposta non superi la
somma di lire cinquanta milioni; al Ministero delle
finanze, negli altri casi".
68. Il termine del 31 dicembre 1982 previsto
dall'articolo unico della L. 30 dicembre 1980, n. 893, e'
prorogato al 31 dicembre 1986. E' fatta comunque salva la
facolta' del Ministro delle Finanze di provvedere, con
decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla
soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle
imposte dirette inclusi nella Tabella A allegata al D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 644.
69. Le minori entrate derivanti dall'applicazione del
presente decreto sono valutate in complessive lire 6.980
miliardi.
70. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del
presente decreto nell'anno 1983, valutate in lire 5.160
miliardi, si provvede, quanto a lire 2.850 miliardi, con
riduzione dello stanziamento iscritto al cap. n. 6820 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il
medesimo anno finanziario e, quanto a lire 2.310 miliardi,
con quota parte delle maggiori entrate di cui al presente
decreto recante misure in materia tributaria.
71. Il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
72. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere
per la conversione in legge.
[Omissis].»
- Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 17
della citata legge 27 dicembre 1997 n. 449:
«Articolo 17 Disposizioni tributarie in materia di
veicoli
1. - 9. Omissis
10. A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione,
l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione
delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo
alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati
alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con
separato decreto e' approvato lo schema tipo di convenzione
con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante
procedure ad evidenza pubblica, l'attivita' di controllo e
riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione
coattiva e' svolta a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Omissis.»
- Si riporta della Tariffa articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641
(Disciplina delle tasse sulle concessioni governative):
«Tariffa 21
Articolo 21 Apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
Articolo
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Ammontare delle tasse in euro
21
1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di
apparecchiature terminali per il servizio radiomobili
pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;art.
3del decreto legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con
modificazioni, dallalegge 12 luglio 1991, n. 202) : per
ogni mese di utenza:
a) utenze residenziali
5,16
b) utenze affari
12,91
1. La tassa e' dovuta, con riferimento al numero di
mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta,
congiuntamente al canone di abbonamento.
2. Le modalita' e i termini versamento all'erario delle
tasse riscosse dal concessionario del servizio sono
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni.
3. La tassa non e' dovuta per le licenze o i documenti
sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita
anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori
nonche' a non vedenti. L'invalidita' deve essere attestata
dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa
certificazione prodotta al concessionario del servizio
all'atto della stipulazione dell'abbonamento.»
- Si riporta il testo del comma 640 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2015):
«640. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione
integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, e 8, comma
6-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, e 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, ovvero, quando
non e' prevista dichiarazione periodica, nei casi di
regolarizzazione dell'omissione o dell'errore:
a) i termini per la notifica delle cartelle di
pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi,
rispettivamente, all'attivita' di liquidazione delle
imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in
base alle dichiarazioni e di controllo formale delle
dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative
presentate per la correzione degli errori e delle omissioni
incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo,
decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni,
limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
b) i termini per l'accertamento di cui agli articoli 43
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, e 57 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, decorrono dalla presentazione
della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli
elementi oggetto dell'integrazione;
c) i termini di cui all'articolo 76 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e successive modificazioni, concernenti
l'imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione
spontanea degli errori od omissioni;
d) i termini di cui all'articolo 27 del testo unico di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e
successive modificazioni, concernente le imposte di
successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione
spontanea degli errori od omissioni. »
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 25 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602:
«Art. 25 Cartella di pagamento
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento
al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti
dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del
versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il
versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade
oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e'
presentata, per le somme che risultano dovute a seguito
dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto
d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli
articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a
seguito dell'attivita' di controllo formale prevista
dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute
in base agli accertamenti dell'ufficio.
c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza
dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme
dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo
15-ter.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 19 Indennita' di fine rapporto
1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito
per un importo che si determina riducendo il suo ammontare
delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta
sostitutiva. L'imposta e' applicata con l'aliquota
determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il
diritto alla percezione, corrispondente all'importo che
risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme
destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle
rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva, per
il numero degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli
uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in
base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni
precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla
percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute
ovvero rimborsando quelle spettanti.
1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1
non vi e' stato reddito imponibile l'aliquota media si
calcola con riferimento agli anni in cui vi e' stato
reddito imponibile; se non vi e' stato reddito imponibile
in alcuno di tali anni si applica l'aliquota stabilita
dall'articolo 12 per il primo scaglione di reddito.
1 ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia
relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di
durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta
determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo
pari a lire 120 mila (61,97 euro) per ciascun anno; per i
periodi inferiori ad anno, tale importo e' rapportato a
mese.
Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore
a quello ordinario previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 17, anche se commisurate alla
durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da
soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per
il loro ammontare complessivo al netto dei contributi
obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata
agli effetti del comma 1. Tali indennita' e somme, se
corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un
presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di
lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto,
sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente
di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17, sono
imponibili per un importo che si determina riducendo il
loro ammontare netto di una somma pari a lire 600.000
(309,87 euro) per ciascun anno preso a base di
commisurazione con esclusione dei periodi di anzianita'
convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la
riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge
per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e'
proporzionalmente ridotta. L'imposta e' applicata con
l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e'
maturato il diritto alla percezione, corrispondente
all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto,
aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 per il
numero degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.
L'ammontare netto delle indennita' alla cui formazione
concorrono contributi previdenziali posti a carico dei
lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa
detrazione di una somma pari alla percentuale di tali
indennita' corrispondente al rapporto, alla data del
collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il
diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo
previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e
assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso
versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di
entrata in vigore della L. 29 maggio 1982, n. 297 il
trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura
superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per
ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della
determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si
tiene conto dell'eccedenza.
4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
trattamento di fine rapporto e alle indennita'
equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle
altre indennita' e somme, si applica l'aliquota
determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e
2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato delle
anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al
netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta
sostitutiva.
4-bis.
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 c.c. e
nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta,
determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli
aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
successioni proporzionale al credito indicato nella
relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono
stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle
informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma
2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle
indennita' e delle altre somme in dipendenza della
cessazione del medesimo rapporto di lavoro.»
- Il testo dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 25.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 104 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 104 Proroga della validita' dei documenti di
riconoscimento
1. La validita' ad ogni effetto dei documenti di
riconoscimento e di identita' di cui all'articolo 1, comma
1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da
amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020
e' prorogata al 31 dicembre 2020. La validita' ai fini
dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata
nel documento.»