Art. 159
Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del
modello 730
1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare
le difficolta' che si possono verificare nell'effettuazione delle
operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per
l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal
sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' indicate
all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il
conguaglio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 34 del
citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
«Art. 34 Attivita'
1. - 3. Omissis
4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi
dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d),
g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri
del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonche' dei redditi
indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del medesimo
testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 32, svolgono
le attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3
assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i
livelli di servizio anche in relazione agli esiti
dell'assistenza fiscale e le relative modalita' di
misurazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 51-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):
«Art. 51-bis Ampliamento dell'assistenza fiscale
1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli
articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g),
con esclusione delle indennita' percepite dai membri del
Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un
sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio,
possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione
dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la
scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto
per mille, con le modalita' indicate dall'articolo 13,
comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive
modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri
soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi
delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248.
2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma
1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza
fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento
utilizzando i servizi telematici resi disponibili
dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno
antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna
la delega di versamento compilata al contribuente che
effettua il pagamento con le modalita' indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la
dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono
eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del
risultato finale delle dichiarazioni.
4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma
1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013,
esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile
finale a credito. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le
modalita' applicative delle disposizioni recate dal
presente comma.»