Art. 159 
 
Ampliamento della  platea  dei  contribuenti  che  si  avvalgono  del
                             modello 730 
 
  1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine  di  superare
le difficolta' che si  possono  verificare  nell'effettuazione  delle
operazioni  di   conguaglio   da   assistenza   fiscale   anche   per
l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal
sostituto d'imposta,  i  soggetti  titolari  dei  redditi  di  lavoro
dipendente e  assimilati  indicati  all'articolo  34,  comma  4,  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  possono  adempiere  agli
obblighi di dichiarazione  dei  redditi  con  le  modalita'  indicate
all'articolo  51-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto  a  effettuare  il
conguaglio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 34  del
          citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: 
              «Art. 34 Attivita' 
              1. - 3. Omissis 
              4. In relazione alla dichiarazione annuale dei  redditi
          dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e  assimilati
          indicati agli articoli 46 e 47, comma 1,  lettere  a),  d),
          g), con esclusione delle indennita'  percepite  dai  membri
          del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle  imposte
          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  nonche'  dei  redditi
          indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del medesimo
          testo unico, i centri costituiti dai soggetti di  cui  alle
          lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 32,  svolgono
          le attivita' di cui alle lettere da c) a  f)  del  comma  3
          assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono  definiti  i
          livelli  di  servizio  anche  in   relazione   agli   esiti
          dell'assistenza  fiscale  e  le   relative   modalita'   di
          misurazione.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   51-bis   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): 
              «Art. 51-bis Ampliamento dell'assistenza fiscale 
              1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari  dei
          redditi di lavoro dipendente  e  assimilati  indicati  agli
          articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d),  g),
          con esclusione delle indennita' percepite  dai  membri  del
          Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  in  assenza  di  un
          sostituto d'imposta  tenuto  a  effettuare  il  conguaglio,
          possono comunque adempiere agli obblighi  di  dichiarazione
          dei  redditi  presentando  l'apposita  dichiarazione  e  la
          scheda ai fini della destinazione del  cinque  e  dell'otto
          per mille, con  le  modalita'  indicate  dall'articolo  13,
          comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto  del
          Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive
          modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4,
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri
          soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi
          delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre
          2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          dicembre 2005, n. 248. 
              2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma
          1 emerge un debito, il  soggetto  che  presta  l'assistenza
          fiscale trasmette telematicamente la delega  di  versamento
          utilizzando   i   servizi   telematici   resi   disponibili
          dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il  decimo  giorno
          antecedente la scadenza del termine di pagamento,  consegna
          la delega  di  versamento  compilata  al  contribuente  che
          effettua   il   pagamento   con   le   modalita'   indicate
          nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. 
              3. Nei riguardi  dei  contribuenti  che  presentano  la
          dichiarazione  ai  sensi  del  comma  1,  i  rimborsi  sono
          eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla  base  del
          risultato finale delle dichiarazioni. 
              4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma
          1 possono essere presentate dal 2  al  30  settembre  2013,
          esclusivamente se dalle stesse risulta un  esito  contabile
          finale  a  credito.   Con   provvedimento   del   Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i  termini  e  le
          modalita'  applicative  delle   disposizioni   recate   dal
          presente comma.»