Art. 160 
 
Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati  rurali  ubicati
              nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 
 
  1. In deroga alle disposizioni  dell'articolo  3,  comma  3,  della
legge 27 luglio 2000, n. 212, per i fabbricati ubicati nei comuni  di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per  il
caso di inottemperanza da parte del  soggetto  obbligato,  dal  comma
14-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011  n.  214,
e' prorogato al 31 dicembre 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 3 dell'articolo 3 della  legge  27
          luglio 2000, n. 212 e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 157. 
              Gli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre  2016,  n.  229  sono  riportati  nei  riferimenti
          normativi all'art. 38. 
              - Si riporta il testo del comma 14-quater dell'articolo
          13 del  citato  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011
          n. 214: 
              «Art.  13   Anticipazione   sperimentale   dell'imposta
          municipale propria 
              1. - 14-ter. 
              14-quater.  Nelle  more   della   presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, salva l'applicazione delle sanzioni  previste  per  la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
              Omissis.»