Art. 160
Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati
nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, per i fabbricati ubicati nei comuni di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per il
caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, dal comma
14-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214,
e' prorogato al 31 dicembre 2021.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 157.
Gli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 sono riportati nei riferimenti
normativi all'art. 38.
- Si riporta il testo del comma 14-quater dell'articolo
13 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011
n. 214:
«Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria
1. - 14-ter.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
Omissis.»