Art. 160 Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i fabbricati ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per il caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, dal comma 14-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e' prorogato al 31 dicembre 2021.
Riferimenti normativi - Il testo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 157. Gli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono riportati nei riferimenti normativi all'art. 38. - Si riporta il testo del comma 14-quater dell'articolo 13 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214: «Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria 1. - 14-ter. 14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita' di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. Omissis.»