Art. 161
Proroga del pagamento dei diritti doganali
1. I termini per i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra
la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo
le modalita' previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di
sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti
gravi difficolta' di carattere economico o sociale, si applica, su
istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i
soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o) del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' tra i soggetti indicati
dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23.
3. Le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 78 e 79
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale):
«Art. 78 Pagamenti periodici di diritti doganali
L'Amministrazione finanziaria puo' consentire a coloro
che effettuano con carattere di continuita' operazioni
doganali per ottenere la libera disponibilita' della merce
senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i
quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito
conto di debito.
Periodicamente, alla fine di un determinato intervallo
di tempo fissato dall'Amministrazione predetta e che non
puo' comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore della
dogana riassume il debito relativo al gruppo di operazioni
effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore;
il debito, salvo quanto previsto dagli articoli 79 e 80,
deve essere soddisfatto entro i successivi due giorni
lavorativi.
La concessione dell'agevolazione e' subordinata alla
prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta
congrua dal ricevitore della dogana.
L'Amministrazione puo' in qualsiasi momento, quando
sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo
soddisfacimento del debito, revocare la concessione del
pagamento periodico; in tal caso l'operatore deve, entro
cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il
suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea
dall'amministrazione stessa.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto
con i Ministri per il tesoro e per le poste e le
telecomunicazioni, possono essere stabilite particolari
disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento
dei diritti doganali ed accessori relativi a pacchi
postali.»
«Art. 79 Pagamento differito di diritti doganali
1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta
dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali
per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore puo'
autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per
il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalita'
interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i
primi trenta.
2. La concessione del pagamento differito, sia per i
primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e'
accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e
dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi
dell'articolo 87.
3. Il ricevitore della dogana puo' in qualsiasi
momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita'
del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la
concessione del pagamento differito; in tal caso
l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della
revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore
garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.
4. L'agevolazione del pagamento differito comporta
l'obbligo della corresponsione degli interessi, con
esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito
semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla
base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a
tre mesi.»
- Il testo del comma 2 dell'articolo 61 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 127.
- Il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 18 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 112.