Art. 161 Proroga del pagamento dei diritti doganali 1. I termini per i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalita' previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi. 2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti gravi difficolta' di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' tra i soggetti indicati dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. 3. Le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente degli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale): «Art. 78 Pagamenti periodici di diritti doganali L'Amministrazione finanziaria puo' consentire a coloro che effettuano con carattere di continuita' operazioni doganali per ottenere la libera disponibilita' della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito. Periodicamente, alla fine di un determinato intervallo di tempo fissato dall'Amministrazione predetta e che non puo' comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore della dogana riassume il debito relativo al gruppo di operazioni effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore; il debito, salvo quanto previsto dagli articoli 79 e 80, deve essere soddisfatto entro i successivi due giorni lavorativi. La concessione dell'agevolazione e' subordinata alla prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana. L'Amministrazione puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento periodico; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dall'amministrazione stessa. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, possono essere stabilite particolari disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento dei diritti doganali ed accessori relativi a pacchi postali.» «Art. 79 Pagamento differito di diritti doganali 1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore puo' autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalita' interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta. 2. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87. 3. Il ricevitore della dogana puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso. 4. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi.» - Il testo del comma 2 dell'articolo 61 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 127. - Il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 18 del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 112.