Art. 161 
 
             Proroga del pagamento dei diritti doganali 
 
  1. I termini per i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza  tra
la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020,  effettuati  secondo
le modalita'  previste  dagli  articoli  78  e  79  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di
sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi. 
  2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti
gravi difficolta' di carattere economico o sociale,  si  applica,  su
istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri  tra  i
soggetti individuati  dall'articolo  61,  comma  2,  lettera  o)  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' tra  i  soggetti  indicati
dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8  aprile  2020,  n.
23. 
  3. Le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai  commi
1 e 2 sono stabilite con determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  78  e  79
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
          1973,  n.  43   (Approvazione   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative in materia doganale): 
              «Art. 78 Pagamenti periodici di diritti doganali 
              L'Amministrazione finanziaria puo' consentire a  coloro
          che effettuano  con  carattere  di  continuita'  operazioni
          doganali per ottenere la libera disponibilita' della  merce
          senza il preventivo  pagamento  dei  diritti  liquidati,  i
          quali sono annotati, per  ciascun  operatore,  in  apposito
          conto di debito. 
              Periodicamente, alla fine di un determinato  intervallo
          di tempo fissato dall'Amministrazione predetta  e  che  non
          puo' comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore della
          dogana riassume il debito relativo al gruppo di  operazioni
          effettuate nell'intervallo medesimo da  ciascun  operatore;
          il debito, salvo quanto previsto dagli articoli  79  e  80,
          deve essere  soddisfatto  entro  i  successivi  due  giorni
          lavorativi. 
              La concessione dell'agevolazione  e'  subordinata  alla
          prestazione  di  idonea  cauzione  nella  misura   ritenuta
          congrua dal ricevitore della dogana. 
              L'Amministrazione puo'  in  qualsiasi  momento,  quando
          sorgano fondati timori sulla  possibilita'  del  tempestivo
          soddisfacimento del debito,  revocare  la  concessione  del
          pagamento periodico; in tal caso  l'operatore  deve,  entro
          cinque giorni dalla notifica della  revoca,  estinguere  il
          suo  debito  o  prestare  una  garanzia   ritenuta   idonea
          dall'amministrazione stessa. 
              Con decreto del Ministro per le  finanze,  di  concerto
          con  i  Ministri  per  il  tesoro  e  per  le  poste  e  le
          telecomunicazioni,  possono  essere  stabilite  particolari
          disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento
          dei  diritti  doganali  ed  accessori  relativi  a   pacchi
          postali.» 
              «Art. 79 Pagamento differito di diritti doganali 
              1. Il ricevitore della  dogana  consente,  a  richiesta
          dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali
          per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore  puo'
          autorizzare la concessione di una maggiore  dilazione,  per
          il pagamento  dei  diritti  afferenti  la  sola  fiscalita'
          interna, fino ad un massimo di novanta giorni,  compresi  i
          primi trenta. 
              2. La concessione del pagamento differito,  sia  per  i
          primi trenta giorni  sia  per  la  maggiore  dilazione,  e'
          accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e
          dei relativi interessi,  sia  prestata  cauzione  ai  sensi
          dell'articolo 87. 
              3.  Il  ricevitore  della  dogana  puo'  in   qualsiasi
          momento, quando sorgano fondati timori  sulla  possibilita'
          del tempestivo  soddisfacimento  del  debito,  revocare  la
          concessione  del   pagamento   differito;   in   tal   caso
          l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica  della
          revoca, estinguere il suo debito o prestare  una  ulteriore
          garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso. 
              4.  L'agevolazione  del  pagamento  differito  comporta
          l'obbligo  della  corresponsione   degli   interessi,   con
          esclusione dei primi trenta  giorni,  al  saggio  stabilito
          semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla
          base del rendimento netto dei buoni ordinari del  Tesoro  a
          tre mesi.» 
              - Il testo del comma  2  dell'articolo  61  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  nella  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 127. 
              - Il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 18 del  citato
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  5  giugno  2020,  n.  40   e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 112.