Art. 162 
 
                 Rateizzazione del debito di accisa 
 
  1. All'art. 3, comma 4 bis,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni  penali  e  amministrative  approvato  con  decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al primo periodo, dopo  le  parole  «che  si  trovi  in»  sono
aggiunte le seguenti: «documentate e riscontrabili»; 
    b) al terzo periodo, le parole «in numero non inferiore a  sei  e
non superiore a ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «in  un
numero modulato in funzione del completo  versamento  del  debito  di
imposta entro la data  prevista  per  il  pagamento  dell'accisa  sui
prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno»; 
    c) l'ultimo periodo e' soppresso. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 4-bis  dell'articolo  3
          del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504  (Testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 Accertamento, liquidazione e pagamento 
              1. - 4. Omissis 
              4-bis. Il titolare del  deposito  fiscale  di  prodotti
          energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi  in
          documentate  e   riscontrabili   condizioni   oggettive   e
          temporanee  di  difficolta'   economica   puo'   presentare
          all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la  scadenza
          fissata  per  il  pagamento  delle   accise,   istanza   di
          rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni
          in consumo effettuate nel  mese  precedente  alla  predetta
          scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere
          presentate istanze di rateizzazione relative ad un  massimo
          di altre due scadenze di pagamento successive a  quella  di
          cui al  periodo  precedente;  non  sono  ammesse  ulteriori
          istanze    prima    dell'avvenuto    integrale    pagamento
          dell'importo gia'  sottoposto  a  rateizzazione.  L'Agenzia
          adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego  entro
          il termine di quindici giorni dalla data  di  presentazione
          dell'istanza di rateizzazione e, in caso  di  accoglimento,
          autorizza  il   pagamento   dell'accisa   dovuta   mediante
          versamento  in  rate  mensili  in  un  numero  modulato  in
          funzione del completo  versamento  del  debito  di  imposta
          entro la data prevista per  il  pagamento  dell'accisa  sui
          prodotti immessi  in  consumo  nel  mese  di  novembre  del
          medesimo anno. Sulle somme per le quali e'  autorizzata  la
          rateizzazione  sono  dovuti  gli  interessi  nella   misura
          stabilita ai sensi dell'articolo 1284  del  codice  civile,
          maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di  una
          sola rata, entro la scadenza fissata comporta la  decadenza
          dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale
          pagamento degli importi residui,  oltre  agli  interessi  e
          all'indennita' di mora di cui al  comma  4,  nonche'  della
          sanzione prevista per il ritardato pagamento delle  accise.
          La predetta decadenza non trova applicazione  nel  caso  in
          cui  si  verifichino  errori  di   limitata   entita'   nel
          versamento delle rate.»