Art. 162
Rateizzazione del debito di accisa
1. All'art. 3, comma 4 bis, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole «che si trovi in» sono
aggiunte le seguenti: «documentate e riscontrabili»;
b) al terzo periodo, le parole «in numero non inferiore a sei e
non superiore a ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «in un
numero modulato in funzione del completo versamento del debito di
imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui
prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno»;
c) l'ultimo periodo e' soppresso.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 3
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 Accertamento, liquidazione e pagamento
1. - 4. Omissis
4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti
energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in
documentate e riscontrabili condizioni oggettive e
temporanee di difficolta' economica puo' presentare
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza
fissata per il pagamento delle accise, istanza di
rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni
in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta
scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere
presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo
di altre due scadenze di pagamento successive a quella di
cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori
istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento
dell'importo gia' sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia
adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro
il termine di quindici giorni dalla data di presentazione
dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento,
autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante
versamento in rate mensili in un numero modulato in
funzione del completo versamento del debito di imposta
entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui
prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del
medesimo anno. Sulle somme per le quali e' autorizzata la
rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura
stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile,
maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una
sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza
dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale
pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e
all'indennita' di mora di cui al comma 4, nonche' della
sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise.
La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in
cui si verifichino errori di limitata entita' nel
versamento delle rate.»