Art. 163
Proroga in materia di tabacchi
1. Ferma restando la necessita' di procedere alle rendicontazioni
nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa
per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis, 39-ter e
39-terdecies e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli
articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020,
con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli
importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio
2020.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 39-bis, 39-ter,
39-terdecies, 62-quater e 62-quinquies del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
«Art. 39-bis Oggetto dell'imposizione
1. I tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa. Per
tabacchi lavorati si intendono:
a) i sigari e sigaretti;
b) le sigarette;
c) il tabacco da fumo:
1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo;
d) il tabacco da fiuto;
e) il tabacco da masticare.
e-bis) i tabacchi da inalazione senza combustione.
2. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono cosi'
definiti:
a) sono considerati sigari o sigaretti, se possono
essere e se, tenuto conto delle loro proprieta' e delle
normali attese dei consumatori, sono esclusivamente
destinati ad essere fumati tali e quali:
1) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di
tabacco naturale;
2) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di
tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore
tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente
interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma
escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti,
aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non
inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui
circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza
non e' inferiore a 34 millimetri.
b) sono considerati sigarette:
1) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e
che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera a)
del presente comma;
2) i rotoli di tabacco che, previa una semplice
manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per
sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette.
c) sono considerati tabacchi da fumo:
1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo
frazionato, filato o compresso in tavolette, che puo'
essere fumato senza successiva trasformazione industriale;
2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al
minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e che possono
essere fumati; sono considerati "cascami di tabacco" i
residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della
lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti
del tabacco.
d) e' considerato come tabacco da fiuto il tabacco in
polvere o in grani specialmente preparato per essere
fiutato, ma non fumato;
e) e' considerato come tabacco da masticare il tabacco
presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in
tavolette, condizionato per la vendita al minuto e
specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.
e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza
combustione i prodotti del tabacco non da fumo che possono
essere consumati senza processo di combustione.
3. E' considerato tabacco trinciato a taglio fino per
arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo di cui ai
numeri 1) e 2) della lettera c), nel quale piu' del 25 per
cento in peso delle particelle di tabacco abbia una
lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri.
4. Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla
lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3.
5.»
«Art. 39-ter Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati
1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti
costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma
che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo
39-bis, comma 2, lettera a).
2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo
i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da
sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri
criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2,
rispettivamente lettere b) e c).
2-bis. Sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo
39-bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti da inalazione
senza combustione costituiti esclusivamente o parzialmente
da sostanze solide diverse dal tabacco.
3. In deroga ai commi 2 e 2-bis, i prodotti che non
contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati
quando hanno una funzione esclusivamente medica.
4. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da
masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze
diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri
di cui all'articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente
lettere d) ed e).»
«Art. 39 terdecies Disposizioni in tema di tabacchi da
inalazione senza combustione
1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis,
comma 1, lettera e-bis), non si applicano le disposizioni
degli articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies e, ai
fini dell'etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai
prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 184.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e
39-septies ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di
vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti
con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli
importatori.
3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad
accisa in misura pari al venticinque per cento dell'accisa
gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con
riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo
convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo
39-quinquies, e alla equivalenza di consumo convenzionale
determinata sulla base di apposite procedure tecniche,
definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio
necessario per il consumo di un campione composto dalle
cinque marche di sigarette piu' vendute, in condizioni di
aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei
contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti
senza combustione, il dispositivo specificamente previsto
per il consumo, fornito dal produttore. Con il
provvedimento di cui al comma 2 e' altresi' indicato
l'importo dell'accisa, determinato ai sensi del presente
comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata,
per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in
riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato
delle sigarette.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il
soggetto obbligato al pagamento dell'accisa dichiara
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima
dell'immissione in consumo, la denominazione e gli
ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle
confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonche' gli
altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.»
«Art. 62 quater Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo
1.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al
dieci per cento e al cinque per cento dell'accisa gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e
alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in
condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per
l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di
un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto
tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse
gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla
nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di
potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la
misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del
presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con
provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'
rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la
misura dell'imposta di consumo in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e'
obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima della loro commercializzazione, la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da
parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei
confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla
preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia
dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono
stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione
dell'istanza ai fini dell' autorizzazione di cui al comma
2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al
pubblico dei prodotti di cui al comma 1-bis, nonche' le
modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma 3,
di tenuta dei registri e documenti contabili, di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi
lavorati.
5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad
eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, e' effettuata in via
esclusiva per il tramite delle rivendite di cui
all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.
38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto
alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al
pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
5-bis. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il
31 marzo 2018, sono stabiliti, per gli esercizi di
vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalita' e i
requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per
l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma
1-bis, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed
elettronici e delle parti di ricambio, secondo i seguenti
criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato,
escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di
vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei
dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di
ricambio; b) effettiva capacita' di garantire il rispetto
del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione
tra i canali di approvvigionamento. Nelle more
dell'adozione del decreto previsto al primo periodo, agli
esercizi di cui al presente comma e' consentita la
prosecuzione dell'attivita'.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade
in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di
cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di
cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e'
disposta la revoca dell' autorizzazione.
7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter
e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con
riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis del presente
articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed
elettronici e delle parti di ricambio, secondo il
meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si
applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e
5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli
96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18
gennaio 1994, n. 50.
7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una
sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a
seguito di miscelazione con altre sostanze.»
«Art. 62 quinquies Imposta di consumo sui prodotti
accessori ai tabacchi da fumo
1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i
filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono
assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro
0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata
alla vendita al pubblico.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 e'
legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita
tabella di commercializzazione, secondo le modalita'
previste al comma 5.
3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al
pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di
cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
4. L'imposta di consumo e' dovuta dal produttore o
fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del
produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei
prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalita'
previste dall'articolo 39-decies.
5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono disciplinati le modalita' di
presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento
dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di
commercializzazione previste per ciascuna delle categorie
di prodotto, nonche' gli obblighi contabili e
amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento
dell'imposta.
6. E' vietata la vendita a distanza, anche
transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai
consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri
dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il fatto
costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita'
alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti
telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in
relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso,
attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al
comma 1.
7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e
291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonche'
dall'articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e
dall'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, in
quanto applicabili.»