Art. 163 
 
                   Proroga in materia di tabacchi 
 
  1. Ferma restando la necessita' di procedere  alle  rendicontazioni
nei termini previsti, i soggetti obbligati al  pagamento  dell'accisa
per i tabacchi  lavorati  di  cui  agli  articoli  39-bis,  39-ter  e
39-terdecies e dell'imposta di  consumo  sui  prodotti  di  cui  agli
articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26  ottobre
1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il  31  ottobre  2020,
con debenza degli interessi legali calcolati giorno per  giorno,  gli
importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di  aprile  e  maggio
2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  39-bis,  39-ter,
          39-terdecies, 62-quater e 62-quinquies del  citato  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: 
              «Art. 39-bis Oggetto dell'imposizione 
              1. I tabacchi lavorati sono sottoposti ad  accisa.  Per
          tabacchi lavorati si intendono: 
              a) i sigari e sigaretti; 
              b) le sigarette; 
              c) il tabacco da fumo: 
              1) il tabacco trinciato a taglio  fino  da  usarsi  per
          arrotolare le sigarette; 
              2) gli altri tabacchi da fumo; 
              d) il tabacco da fiuto; 
              e) il tabacco da masticare. 
              e-bis) i tabacchi da inalazione senza combustione. 
              2. I tabacchi lavorati di cui al  comma  1  sono  cosi'
          definiti: 
              a) sono considerati  sigari  o  sigaretti,  se  possono
          essere e se, tenuto conto delle  loro  proprieta'  e  delle
          normali  attese  dei   consumatori,   sono   esclusivamente
          destinati ad essere fumati tali e quali: 
              1) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna  di
          tabacco naturale; 
              2) i rotoli di  tabacco  riempiti  di  una  miscela  di
          tabacco battuto e muniti di una fascia esterna  del  colore
          tipico dei  sigari,  di  tabacco  ricostituito,  ricoprente
          interamente il prodotto, compreso  l'eventuale  filtro,  ma
          escluso il bocchino  nei  sigari  che  ne  sono  provvisti,
          aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino,  non
          inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui
          circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza
          non e' inferiore a 34 millimetri. 
              b) sono considerati sigarette: 
              1) i rotoli che possono essere fumati tali  e  quali  e
          che non sono sigari o sigaretti a norma  della  lettera  a)
          del presente comma; 
              2)  i  rotoli  di  tabacco  che,  previa  una  semplice
          manipolazione non industriale, sono inseriti  in  tubi  per
          sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette. 
              c) sono considerati tabacchi da fumo: 
              1)  il  tabacco,  anche  trinciato  o  in  altro   modo
          frazionato, filato  o  compresso  in  tavolette,  che  puo'
          essere fumato senza successiva trasformazione industriale; 
              2) i cascami di tabacco preparati  per  la  vendita  al
          minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e  che  possono
          essere fumati; sono  considerati  "cascami  di  tabacco"  i
          residui delle foglie di tabacco  e  i  sottoprodotti  della
          lavorazione del tabacco o della fabbricazione  di  prodotti
          del tabacco. 
              d) e' considerato come tabacco da fiuto il  tabacco  in
          polvere  o  in  grani  specialmente  preparato  per  essere
          fiutato, ma non fumato; 
              e) e' considerato come tabacco da masticare il  tabacco
          presentato in rotoli, in barre, in lamine,  in  cubi  o  in
          tavolette,  condizionato  per  la  vendita  al   minuto   e
          specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato. 
              e-bis) sono considerati tabacchi  da  inalazione  senza
          combustione i prodotti del tabacco non da fumo che  possono
          essere consumati senza processo di combustione. 
              3. E' considerato tabacco trinciato a taglio  fino  per
          arrotolare le sigarette, il  tabacco  da  fumo  di  cui  ai
          numeri 1) e 2) della lettera c), nel quale piu' del 25  per
          cento  in  peso  delle  particelle  di  tabacco  abbia  una
          lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri. 
              4. Sono considerati sigaretti i prodotti  di  cui  alla
          lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3. 
              5.» 
              «Art. 39-ter Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati 
              1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i  prodotti
          costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma
          che rispondono  agli  altri  criteri  di  cui  all'articolo
          39-bis, comma 2, lettera a). 
              2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da  fumo
          i prodotti  costituiti  esclusivamente  o  parzialmente  da
          sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli  altri
          criteri   di   cui   all'articolo    39-bis,    comma    2,
          rispettivamente lettere b) e c). 
              2-bis. Sono assimilati ai prodotti di cui  all'articolo
          39-bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti  da  inalazione
          senza combustione costituiti esclusivamente o  parzialmente
          da sostanze solide diverse dal tabacco. 
              3. In deroga ai commi 2 e 2-bis,  i  prodotti  che  non
          contengono tabacco non sono considerati  tabacchi  lavorati
          quando hanno una funzione esclusivamente medica. 
              4. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da
          masticare i prodotti costituiti  parzialmente  da  sostanze
          diverse dal tabacco, ma che rispondono agli  altri  criteri
          di  cui  all'articolo  39-bis,  comma  2,   rispettivamente
          lettere d) ed e).» 
              «Art. 39 terdecies Disposizioni in tema di tabacchi  da
          inalazione senza combustione 
              1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo  39-bis,
          comma 1, lettera e-bis), non si applicano  le  disposizioni
          degli articoli 39-quater, 39-quinquies e  39-octies  e,  ai
          fini dell'etichettatura, tali tabacchi sono  assimilati  ai
          prodotti di  cui  all'articolo  6,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 184. 
              2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e
          39-septies ai prodotti di cui  al  comma  1,  i  prezzi  di
          vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti
          con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
          in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti  e  dagli
          importatori. 
              3. I tabacchi di cui al  comma  1  sono  sottoposti  ad
          accisa in misura pari al venticinque per cento  dell'accisa
          gravante sull'equivalente quantitativo  di  sigarette,  con
          riferimento al prezzo medio  ponderato  di  un  chilogrammo
          convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo
          39-quinquies, e alla equivalenza di  consumo  convenzionale
          determinata sulla  base  di  apposite  procedure  tecniche,
          definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
          dogane  e  dei  monopoli,  in  ragione  del   tempo   medio
          necessario per il consumo di  un  campione  composto  dalle
          cinque marche di sigarette piu' vendute, in  condizioni  di
          aspirazione conformi a quelle adottate  per  l'analisi  dei
          contenuti delle sigarette ed utilizzando,  per  i  prodotti
          senza combustione, il dispositivo  specificamente  previsto
          per  il   consumo,   fornito   dal   produttore.   Con   il
          provvedimento di  cui  al  comma  2  e'  altresi'  indicato
          l'importo dell'accisa, determinato ai  sensi  del  presente
          comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'  rideterminata,
          per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa  in
          riferimento alla  variazione  del  prezzo  medio  ponderato
          delle sigarette. 
              4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni  di
          cui al decreto legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  il
          soggetto  obbligato  al  pagamento   dell'accisa   dichiara
          all'Agenzia   delle   dogane   e   dei   monopoli,    prima
          dell'immissione  in  consumo,  la   denominazione   e   gli
          ingredienti dei prodotti, il  contenuto  e  il  peso  delle
          confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonche'  gli
          altri elementi informativi  previsti  dall'articolo  6  del
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e  successive
          modificazioni.» 
              «Art.  62  quater  Imposta  di  consumo  sui   prodotti
          succedanei dei prodotti da fumo 
              1. 
              1-bis.  I  prodotti  da  inalazione  senza  combustione
          costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
          esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
          medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
          n. 219, e successive modificazioni,  sono  assoggettati  ad
          imposta di consumo  in  misura  pari,  rispettivamente,  al
          dieci per cento e al cinque per cento dell'accisa  gravante
          sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
          al prezzo medio ponderato di un  chilogrammo  convenzionale
          di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e
          alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
          base  di  apposite   procedure   tecniche,   definite   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
          monopoli,  in  ragione  del  tempo  medio  necessario,   in
          condizioni di aspirazione conformi a  quelle  adottate  per
          l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo  di
          un campione composto da almeno dieci tipologie di  prodotto
          tra quelle in commercio, di cui  sette  contenenti  diverse
          gradazioni di nicotina e tre con  contenuti  diversi  dalla
          nicotina,  mediante  tre  dispositivi  per  inalazione   di
          potenza  non  inferiore  a  10  watt.   Con   provvedimento
          dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'  indicata  la
          misura dell'imposta di consumo, determinata  ai  sensi  del
          presente comma. Entro il primo  marzo  di  ogni  anno,  con
          provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'
          rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma,  la
          misura  dell'imposta  di  consumo   in   riferimento   alla
          variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. 
              1-ter. Il soggetto autorizzato di cui  al  comma  2  e'
          obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
          a  tal  fine  dichiara  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
          monopoli,  prima   della   loro   commercializzazione,   la
          denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
          quantita'  di  prodotto  delle  confezioni  destinate  alla
          vendita al pubblico nonche' gli altri elementi  informativi
          previsti  dall'articolo  6  del   decreto   legislativo   6
          settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 
              2. La commercializzazione dei prodotti di cui al  comma
          1-bis, e' assoggettata alla  preventiva  autorizzazione  da
          parte  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli   nei
          confronti di soggetti che siano in  possesso  dei  medesimi
          requisiti stabiliti, per la gestione dei  depositi  fiscali
          di tabacchi lavorati, dall'articolo 3  del  regolamento  di
          cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
          n. 67. 
              3. Il soggetto  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  alla
          preventiva  prestazione  di  cauzione,  in  uno  dei   modi
          stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n.  348,  a  garanzia
          dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da  adottarsi  entro  il  31  ottobre  2013,  sono
          stabiliti il contenuto  e  le  modalita'  di  presentazione
          dell'istanza ai fini dell' autorizzazione di cui  al  comma
          2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita  al
          pubblico dei prodotti di cui al  comma  1-bis,  nonche'  le
          modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma  3,
          di  tenuta  dei  registri   e   documenti   contabili,   di
          liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
          caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
          che effettuano la vendita al pubblico, in conformita',  per
          quanto  applicabili,  a  quelle  vigenti  per  i   tabacchi
          lavorati. 
              5. La vendita dei prodotti di cui al  comma  1-bis,  ad
          eccezione  dei  dispositivi   meccanici   ed   elettronici,
          comprese  le  parti  di  ricambio,  e'  effettuata  in  via
          esclusiva  per  il   tramite   delle   rivendite   di   cui
          all'articolo 16 della legge  22  dicembre  1957,  n.  1293,
          ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.
          38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  quanto
          alla disciplina in materia di distribuzione  e  vendita  al
          pubblico dei prodotti ivi disciplinati. 
              5-bis.  Con  decreto  direttoriale  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, area monopoli, da adottare entro  il
          31  marzo  2018,  sono  stabiliti,  per  gli  esercizi   di
          vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalita'  e  i
          requisiti  per  l'autorizzazione   alla   vendita   e   per
          l'approvvigionamento  dei  prodotti  da  inalazione   senza
          combustione costituiti da sostanze liquide di cui al  comma
          1-bis,  ad   eccezione   dei   dispositivi   meccanici   ed
          elettronici e delle parti di ricambio, secondo  i  seguenti
          criteri: a)  prevalenza,  per  gli  esercizi  di  vicinato,
          escluse le farmacie e le  parafarmacie,  dell'attivita'  di
          vendita  dei  prodotti  di  cui  al  comma  1-bis   e   dei
          dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti  di
          ricambio; b) effettiva capacita' di garantire  il  rispetto
          del divieto di vendita ai minori;  c)  non  discriminazione
          tra   i   canali   di   approvvigionamento.   Nelle    more
          dell'adozione del decreto previsto al primo  periodo,  agli
          esercizi  di  cui  al  presente  comma  e'  consentita   la
          prosecuzione dell'attivita'. 
              6. La commercializzazione dei prodotti di cui al  comma
          1-bis  e'  soggetta  alla  vigilanza   dell'Amministrazione
          finanziaria,  ai  sensi  delle  disposizioni,  per   quanto
          applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
          di cui all'articolo 50. 
              7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2  decade
          in caso di perdita di uno o piu'  requisiti  soggettivi  di
          cui al comma 2, o qualora sia venuta meno  la  garanzia  di
          cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
          materia  di  liquidazione  e  versamento  dell'imposta   di
          consumo e in materia di  imposta  sul  valore  aggiunto  e'
          disposta la revoca dell' autorizzazione. 
              7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis,  291-ter
          e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
          in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano  anche  con
          riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis del  presente
          articolo,  ad  eccezione  dei  dispositivi   meccanici   ed
          elettronici  e  delle  parti  di   ricambio,   secondo   il
          meccanismo  di  equivalenza  di  cui  al  comma  1-bis.  Si
          applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e
          5-bis del presente articolo le disposizioni degli  articoli
          96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della  legge  18
          gennaio 1994, n. 50. 
              7-ter. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si
          applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
          contenenti  nicotina  utilizzabili   per   ricaricare   una
          sigaretta  elettronica,  anche  ove  vaporizzabili  solo  a
          seguito di miscelazione con altre sostanze.» 
              «Art. 62 quinquies  Imposta  di  consumo  sui  prodotti
          accessori ai tabacchi da fumo 
              1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e  i
          filtri  funzionali  ad   arrotolare   le   sigarette   sono
          assoggettati ad imposta di consumo in misura  pari  a  euro
          0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione  destinata
          alla vendita al pubblico. 
              2. La circolazione dei prodotti di cui al  comma  1  e'
          legittimata  dall'inserimento  degli  stessi  in   apposita
          tabella  di  commercializzazione,  secondo   le   modalita'
          previste al comma 5. 
              3. I prodotti  di  cui  al  comma  1  sono  venduti  al
          pubblico esclusivamente per il tramite delle  rivendite  di
          cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. 
              4. L'imposta di consumo  e'  dovuta  dal  produttore  o
          fornitore  nazionale  o  dal  rappresentante  fiscale   del
          produttore o fornitore estero all'atto della  cessione  dei
          prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalita'
          previste dall'articolo 39-decies. 
              5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli sono  disciplinati  le  modalita'  di
          presentazione e i contenuti della richiesta di  inserimento
          dei  prodotti  di  cui  al  comma  1   nelle   tabelle   di
          commercializzazione previste per ciascuna  delle  categorie
          di   prodotto,   nonche'   gli   obblighi    contabili    e
          amministrativi  dei   soggetti   obbligati   al   pagamento
          dell'imposta. 
              6.  E'   vietata   la   vendita   a   distanza,   anche
          transfrontaliera,  di  prodotti  di  cui  al  comma  1   ai
          consumatori che  acquistano  nel  territorio  dello  Stato.
          L'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  fermi  i  poteri
          dell'autorita' e della polizia  giudiziaria  ove  il  fatto
          costituisca reato, comunica ai fornitori  di  connettivita'
          alla  rete  internet  ovvero  ai  gestori  di  altre   reti
          telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che  in
          relazione  ad  esse  forniscono  servizi  telematici  o  di
          telecomunicazione, i siti web ai quali  inibire  l'accesso,
          attraverso le predette reti, offerenti prodotti di  cui  al
          comma 1. 
              7. Per i prodotti di cui al comma  1  si  applicano  le
          disposizioni previste dagli  articoli  291-bis,  291-ter  e
          291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  23  gennaio   1973,   n.   43,   nonche'
          dall'articolo 96 della legge 17  luglio  1942,  n.  907,  e
          dall'articolo 5 della legge 18  gennaio  1994,  n.  50,  in
          quanto applicabili.»