Art. 163 bis
Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020,
n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.
40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«Per gli anni 2020, 2021 e 2022»;
b) dopo le parole: «dogane interne» e' inserita la seguente:
«anche»;
c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021
e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del
presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 31 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 31 Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli
1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di
consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni
lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei
rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attivita'
di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane
interne anche in relazione all'emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, le
risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto
milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia
stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
Omissis.»