Art. 163 bis 
 
Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8  aprile  2020,  n.  23,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 31 del  decreto-legge  8  aprile  2020,
n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,  n.
40, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «Per l'anno 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Per gli anni 2020, 2021 e 2022»; 
  b) dopo le  parole:  «dogane  interne»  e'  inserita  la  seguente:
«anche»; 
  c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla compensazione
degli effetti finanziari in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021
e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2  del
presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021  e  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 31  del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40  (Misure
          urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
          fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
          strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
          lavoro,   di   proroga   di   termini   amministrativi    e
          processuali), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 31 Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e  dei
          monopoli 
              1.  Per  gli  anni  2020,  2021  e  2022,  al  fine  di
          consentire   lo   svolgimento   di   maggiori   prestazioni
          lavorative articolate su turnazioni, in considerazione  dei
          rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attivita'
          di controllo presso i porti,  gli  aeroporti  e  le  dogane
          interne  anche   in   relazione   all'emergenza   sanitaria
          derivante dalla diffusione dell'epidemia  di  COVID-19,  le
          risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia
          delle dogane e  dei  monopoli  sono  incrementate  di  otto
          milioni di euro, a valere  sui  finanziamenti  dell'Agenzia
          stessa, in deroga all'articolo 23,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli
          effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
          netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2020, 2021 e 2022, si provvede, per l'anno  2020,  mediante
          utilizzo delle risorse  rivenienti  dall'abrogazione  della
          disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per
          ciascuno degli anni 2021 e  2022,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
          finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189. 
              Omissis.»