Art. 164
Valorizzazione del patrimonio immobiliare
1. All'articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n.111 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «degli enti territoriali nonche' da parte degli enti
pubblici, anche economici, strumentali delle regioni» sono sostituite
dalle seguenti: «di regioni, provincie, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, e di altri enti pubblici ovvero di societa' interamente
partecipate dai predetti enti»;
b) le parole «ciascuna regione» sono sostituite dalle seguenti:
«ciascuno di detti soggetti»
2. All'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66,
dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Nel rispetto delle finalita' del programma pluriennale di
cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere piu' celeri le
procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il
Ministero della difesa, in caso di gare deserte, puo' procedere alla
dismissione unitaria di piu' immobili liberi inseriti in un unico
fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad
evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei
beni da porre a base d'asta e' stabilito con decreto del Ministero
della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi
costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente
comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di
preferenza per il personale militare e civile del Ministero della
difesa di cui al comma 3.».
2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410,
il comma 17-bis e' sostituito dal seguente:
«17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si
applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare,
sulla base dei valori correnti di mercato, unita' immobiliari
residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste
in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere,
ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo
previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal
secondo periodo del comma 8, unita' immobiliari a uso residenziale
poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi
enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza
abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di
opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di
disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle
unita' immobiliari ai predetti soggetti».
3. All'articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre
2001, n.351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n.410, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«In considerazione della specificita' degli immobili militari, le
concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono assegnate
dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un
periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio
economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i
cinquanta anni, e per le stesse puo' essere riconosciuta, nei
suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di
superficie ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile."
Conseguentemente, al quinto periodo dell'articolo 3-ter, comma 13,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole «ovvero alla scadenza del termine di
durata del diritto di superficie».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 33 del
citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 33 Disposizioni in materia di valorizzazione del
patrimonio immobiliare
1. - 3. Omissis
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di
conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2,
8-ter e 8-quater puo' essere conseguita mediante il
procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si
conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla
data della delibera con cui viene promossa la costituzione
dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai
commi 2, 8-ter e 8-quater e' sospensivamente condizionato
al completamento delle procedure amministrative di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la
valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, i soggetti
apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote
del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma
8-ter da parte di regioni, provincie, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e di altri enti pubblici ovvero di
societa' interamente partecipate dai predetti enti, oggetto
di preventiva comunicazione da parte di ciascuno di detti
soggetti alla societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1 e al Ministero dell'economia e delle finanze, e'
riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare
pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni
in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione
economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte
del valore e' corrisposta in denaro.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 306 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
«Art. 306 Dismissione degli alloggi di servizio del
Ministero della difesa
1. Alla dismissione degli alloggi di servizio del
Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate
all'interno di basi, impianti, installazioni militari o
posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano
le disposizioni del presente articolo.
2. Ogni due anni, entro il mese di marzo, il Ministro
della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
definisce con proprio decreto il piano di gestione del
patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione
dell'entita', dell'utilizzo e della futura destinazione
degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi non piu'
ritenuti utili nel quadro delle esigenze
dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di
locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il
piano indica altresi' i parametri di reddito sulla base dei
quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio,
ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di coniuge
superstite non legalmente separato, ne' divorziato, possono
mantenerne la conduzione, purche' non siano proprietari di
altro alloggio di certificata abitabilita'. Con il
regolamento sono fissati i criteri e le modalita' di
alienazione, nonche' il riconoscimento, in favore del
conduttore non proprietario di altra abitazione nella
provincia, del diritto di prelazione all'acquisto della
piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto
e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione
da parte del conduttore, le modalita' della vendita
all'asta con diritto di preferenza in favore del personale
militare e civile del Ministero della difesa. I proventi
derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio
alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi
alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli
esistenti.
3. Al fine della realizzazione del programma
pluriennale di cui all'articolo 297, il Ministero della
difesa provvede all'alienazione della proprieta',
dell'usufrutto o della nuda proprieta' di alloggi non piu'
ritenuti utili nel quadro delle esigenze
dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila,
compresi in interi stabili da alienare in blocco, con
diritto di prelazione all'acquisto della piena proprieta'
ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il
conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di
prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza
per il personale militare e civile del Ministero della
difesa, con prezzo di vendita determinato d'intesa con
l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25
per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del
reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori
di handicap tra i componenti di tale nucleo e
dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione
e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori
delle unita' immobiliari e del coniuge superstite, alle
condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare,
non superiore a quello determinato con il decreto
ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti
familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del
canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base
agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono
rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data
di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati in apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero della difesa.
3-bis. Al fine di accelerare il programma pluriennale
di dismissione di alloggi di servizio ritenuti non piu'
utili per le esigenze istituzionali della Difesa, mediante
un incremento percentuale degli immobili alienati, il
prezzo di vendita degli alloggi occupati, determinato
d'intesa con l'Agenzia del demanio ai sensi del comma 3, e'
ridotto, limitatamente alle procedure di alienazione con
offerta formalizzata entro il 30 giugno 2015, nella misura
del 33 per cento. Di tale riduzione e' data evidenza nella
comunicazione dell'offerta di vendita con diritto di
prelazione dell'alloggio posto in vendita.
4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione
di cui al comma 3, il Ministero della difesa puo'
avvalersi, tramite la Direzione dei lavori e del demanio
del Segretariato generale della difesa, dell'attivita' di
tecnici dell'Agenzia del demanio.
4-bis. Al fine di semplificare le procedure di
alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del
Ministero della Difesa, sottoposto al controllo preventivo
di legittimita' della Corte dei conti, sono definiti i
contenuti essenziali nonche' le eventuali condizioni e
clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti
di compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa
o notarile, tra l'Amministrazione della Difesa e gli
acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal
momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla
correttezza e sulla efficacia della gestione.
5. Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui
al comma 2 e di cui al comma 3, gli alloggi di servizio
individuati per essere destinati a procedure di dismissione
in virtu' di previgenti disposizioni normative, restano
nella disponibilita' del Ministero della difesa per
l'utilizzo o per l'alienazione.
5-bis. Nel rispetto delle finalita' del programma
pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di
rendere piu' celeri le procedure di alienazione degli
alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in
caso di gare deserte, puo' procedere alla dismissione
unitaria di piu' immobili liberi inseriti in un unico
fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la
procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307,
comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta e'
stabilito con decreto del Ministero della difesa -
Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale della difesa sulla base del valore dei singoli
alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di
cui al presente comma sono effettuate senza il
riconoscimento del diritto di preferenza per il personale
militare e civile del Ministero della difesa di cui al
comma 3.»
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 3-ter
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410
(Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare),
come modificato dalla presente legge:
«Articolo 3-ter Processo di valorizzazione degli
immobili pubblici
1. - 12. Omissis
13. Per garantire la conservazione, il recupero e il
riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea
alle finalita' di difesa dello Stato e' consentito, previa
intesa con il Comune e con l'Agenzia del demanio, per
quanto di sua competenza, l'utilizzo dello strumento della
concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis. In
considerazione della specificita' degli immobili militari,
le concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono
assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad
evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al
raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario
dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni,
e per le stesse puo' essere riconosciuta, nei suddetti
limiti temporali, la costituzione di un diritto di
superficie ai sensi degli articoli 952 e seguenti del
codice civile. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle
volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e
possono, eventualmente, essere monetizzati gli oneri di
urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma
prevista nel predetto articolo 3-bis, e' rimessa al Comune,
per la durata della concessione stessa, un'aliquota del 10
per cento del canone relativo. Il concessionario, ove
richiesto, e' obbligato al ripristino dello stato dei
luoghi al termine del periodo di concessione o di
locazione. Nell'ambito degli interventi previsti per la
concessione dell'immobile possono essere concordati con
l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di opere
di riqualificazione degli immobili per consentire parziali
usi pubblici dei beni stessi, nonche' le modalita' per il
rilascio delle licenze di esercizio delle attivita'
previste e delle eventuali ulteriori autorizzazioni
amministrative ovvero alla scadenza del termine di durata
del diritto di superficie.»