Art. 35 Annotazione dei provvedimenti sanzionatori per falsa dichiarazione o falsa documentazione 1. La s.a. comunica all'Autorita' i casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, entro trenta giorni dall'accertamento del fatto. 2. Il dirigente avvia il procedimento secondo quanto disposto dal vigente regolamento sanzionatorio dell'Autorita'.