Art. 35 
 
             Annotazione dei provvedimenti sanzionatori 
           per falsa dichiarazione o falsa documentazione 
 
  1. La s.a. comunica all'Autorita' i casi di presentazione di  falsa
dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e  negli
affidamenti di subappalto, entro trenta giorni dall'accertamento  del
fatto. 
  2. Il dirigente avvia il procedimento secondo quanto  disposto  dal
vigente regolamento sanzionatorio dell'Autorita'.