Art. 37 
 
             Annotazione dei provvedimenti sanzionatori 
                     nei confronti delle S.O.A. 
 
  1. Il  dirigente,  all'esito  del  procedimento  sanzionatorio  nei
confronti delle S.O.A.  per  le  quali  il  Consiglio  ha  deliberato
l'imputabilita' per dolo o colpa grave,  dispone  l'iscrizione  nella
sezione «A»  del  Casellario,  dando  preventiva  comunicazione  alla
S.O.A. interessata a mezzo P.E.C. del testo dell'annotazione e  della
data di pubblicazione.