Art. 37 Annotazione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle S.O.A. 1. Il dirigente, all'esito del procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. per le quali il Consiglio ha deliberato l'imputabilita' per dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione nella sezione «A» del Casellario, dando preventiva comunicazione alla S.O.A. interessata a mezzo P.E.C. del testo dell'annotazione e della data di pubblicazione.