Art. 31 
 
Semplificazione   dei    sistemi    informativi    delle    pubbliche
  amministrazioni e dell'attivita' di  coordinamento  nell'attuazione
  della strategia digitale e in materia  di  perimetro  di  sicurezza
  nazionale cibernetica 
 
  1. Al fine di semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete
della  pubblica  amministrazione,  il  lavoro  agile  e  l'uso  delle
tecnologie  digitali,  nonche'  il   coordinamento   dell'azione   di
attuazione della strategia digitale, al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12: 
      1. al comma  3-bis,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «In caso di uso di  dispositivi  elettronici  personali,  i
soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  nel  rispetto   della
disciplina in materia di trattamento  dei  dati  personali,  adottano
ogni misura atta a garantire  la  sicurezza  e  la  protezione  delle
informazioni e dei dati, tenendo  conto  delle  migliori  pratiche  e
degli standard nazionali, europei e internazionali per la  protezione
delle proprie reti, nonche' ((a condizione che sia data al lavoratore
adeguata  informazione))  sull'uso  sicuro  dei  dispositivi,   anche
attraverso la diffusione di apposite linee  guida,  e  disciplinando,
tra l'altro l'uso di webcam e microfoni((, previa  informazione  alle
organizzazioni sindacali.))»; 
      2. dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: «3-ter. Al fine
di agevolare la  diffusione  del  lavoro  agile  quale  modalita'  di
esecuzione del rapporto di lavoro  subordinato,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e  progettano  e
sviluppano  i  sistemi  informativi  e  i  servizi  informatici   con
modalita' idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto  ad
applicativi, dati e informazioni  necessari  allo  svolgimento  della
prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio  1970,  n.
300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e  della  legge  22
maggio 2017, n. 81, assicurando  un  adeguato  livello  di  sicurezza
informatica, in  linea  con  le  migliori  pratiche  e  gli  standard
nazionali ed internazionali per la  protezione  delle  proprie  reti,
nonche'  ((a  condizione  che  sia  data   al   lavoratore   adeguata
informazione))  sull'uso  sicuro  degli  strumenti   impiegati,   con
particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in
cloud, anche attraverso la diffusione  di  apposite  linee  guida,  e
disciplinando anche la tipologia  di  attivita'  che  possono  essere
svolte((, previa informazione alle organizzazioni sindacali.))»; 
    b) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, le parole  «L'AgID»
sono sostituite dalle seguenti:  «La  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, anche avvalendosi dell'AgID,» e,  infine,  dopo  le  parole
«migliorino  i  servizi   erogati»   sono   aggiunte   le   seguenti:
«assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica,  in  linea
con le migliori pratiche e gli standard nazionali  ed  internazionali
per  la  protezione  delle  proprie  reti,  nonche'  promuovendo   la
consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro  dei  suddetti  sistemi
informativi, anche attraverso la diffusione di apposite  linee  guida
che disciplinano anche la tipologia di attivita' che  possono  essere
svolte.»; 
    c) all'articolo 14-bis: 
      1) al comma 2, lettera h), le parole «ovvero, su sua richiesta,
da parte della stessa AgID» sono soppresse; 
      2)  al  comma  3,  le  parole  «nonche'  al  Dipartimento   per
l'innovazione  tecnologica  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
ministri» sono soppresse; 
    d) all'articolo 17, comma 1-quater,  dopo  l'ultimo  periodo,  e'
aggiunto il seguente: «Il mancato avvio delle attivita' necessarie  a
porre rimedio e il mancato rispetto del  termine  perentorio  per  la
loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili  e  comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
  ((1-bis.  All'articolo  263,  comma   1,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole:  «e  comunque  a  condizione  che  l'erogazione  dei
servizi rivolti a  cittadini  ed  imprese  avvenga  con  regolarita',
continuita' ed efficienza, nonche' nel rigoroso  rispetto  dei  tempi
previsti dalla normativa vigente».)) 
  2. All'articolo 1,  comma  6,  lettera  a),  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, le parole «ovvero le centrali  di  committenza
alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo  1,  comma  512,
della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  che  intendano  procedere
all'affidamento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «che  intendano
procedere, anche per il tramite delle centrali  di  committenza  alle
quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma
512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento». 
  3. E' istituita presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito  del
Dipartimento ((per l'amministrazione generale,)) per le politiche del
personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
finanziarie, la Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica  per
l'amministrazione generale, cui e' preposto un dirigente  di  livello
generale dell'area delle funzioni  centrali.  La  Direzione  Centrale
assicura la funzionalita' delle attivita' di innovazione  tecnologica
e di digitalizzazione, nonche' dei sistemi informativi del  Ministero
dell'interno e delle Prefetture-UTG. 
  4.  La  dotazione  organica  del   Ministero   dell'interno,   ((in
applicazione)) di quanto previsto dal comma 3, e' incrementata di  un
posto di funzione dirigenziale di livello generale  da  assegnare  al
personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al
fine di assicurare l'invarianza finanziaria,  sono  compensati  dalla
soppressione di un  numero  di  posti  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale  della  medesima  area,  equivalente  sul  piano
finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al  primo
periodo  si  provvede  con  regolamento   da   adottarsi   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  5. Per assicurare la piena efficacia dei progetti di trasformazione
digitale  la  societa'  di  cui  all'articolo  83,  comma   15,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito dei progetti  e  delle
attivita' da essa gestiti, provvede alla definizione e allo  sviluppo
di servizi e prodotti innovativi  operando,  anche  in  favore  delle
amministrazioni committenti, in qualita'  di  innovation  procurement
broker. In tale ambito, per l'acquisizione dei  beni  e  dei  servizi
funzionali  alla  realizzazione  di  progetti   ad   alto   contenuto
innovativo, la medesima societa' non si avvale di Consip S.p.A. nella
sua qualita' di centrale di committenza, in deroga all'ultimo periodo
dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  6. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  I  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.