Art. 31
Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni e dell'attivita' di coordinamento nell'attuazione
della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica
1. Al fine di semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete
della pubblica amministrazione, il lavoro agile e l'uso delle
tecnologie digitali, nonche' il coordinamento dell'azione di
attuazione della strategia digitale, al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1. al comma 3-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano
ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle
informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e
degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione
delle proprie reti, nonche' a condizione che sia data al lavoratore
adeguata informazione sull'uso sicuro dei dispositivi, anche
attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando,
tra l'altro l'uso di webcam e microfoni, previa informazione alle
organizzazioni sindacali.»;
2. dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: «3-ter. Al fine
di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalita' di
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e
sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con
modalita' idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad
applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della
prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n.
300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22
maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza
informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard
nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti,
nonche' a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione
sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a
quelli erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche
attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando
anche la tipologia di attivita' che possono essere svolte, previa
informazione alle organizzazioni sindacali.»;
b) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, le parole «L'AgID»
sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei
ministri, anche avvalendosi dell'AgID,» e, infine, dopo le parole
«migliorino i servizi erogati» sono aggiunte le seguenti:
«assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea
con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali
per la protezione delle proprie reti, nonche' promuovendo la
consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi
informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida
che disciplinano anche la tipologia di attivita' che possono essere
svolte.»;
c) all'articolo 14-bis:
1) al comma 2, lettera h), le parole «ovvero, su sua richiesta,
da parte della stessa AgID» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «nonche' al Dipartimento per
l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei
ministri» sono soppresse;
d) all'articolo 17, comma 1-quater, dopo l'ultimo periodo, e'
aggiunto il seguente: «Il mancato avvio delle attivita' necessarie a
porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la
loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
1-bis. All'articolo 263, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e comunque a condizione che l'erogazione dei
servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarita',
continuita' ed efficienza, nonche' nel rigoroso rispetto dei tempi
previsti dalla normativa vigente».
2. All'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, le parole «ovvero le centrali di committenza
alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere
all'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «che intendano
procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle
quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma
512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento».
3. E' istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del
Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del
personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, la Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per
l'amministrazione generale, cui e' preposto un dirigente di livello
generale dell'area delle funzioni centrali. La Direzione Centrale
assicura la funzionalita' delle attivita' di innovazione tecnologica
e di digitalizzazione, nonche' dei sistemi informativi del Ministero
dell'interno e delle Prefetture-UTG.
4. La dotazione organica del Ministero dell'interno, in
applicazione di quanto previsto dal comma 3, e' incrementata di un
posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al
personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al
fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla
soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di
livello non generale della medesima area, equivalente sul piano
finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo
periodo si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per assicurare la piena efficacia dei progetti di trasformazione
digitale la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito dei progetti e delle
attivita' da essa gestiti, provvede alla definizione e allo sviluppo
di servizi e prodotti innovativi operando, anche in favore delle
amministrazioni committenti, in qualita' di innovation procurement
broker. In tale ambito, per l'acquisizione dei beni e dei servizi
funzionali alla realizzazione di progetti ad alto contenuto
innovativo, la medesima societa' non si avvale di Consip S.p.A. nella
sua qualita' di centrale di committenza, in deroga all'ultimo periodo
dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 12, 14 e 17 del
citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Norme generali per l'uso delle tecnologie
dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione
amministrativa). - 1. Le pubbliche amministrazioni
nell'organizzare autonomamente la propria attivita'
utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di
efficienza, efficacia, economicita', imparzialita',
trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto
dei principi di uguaglianza e di non discriminazione,
nonche' per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei
cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in
conformita' agli obiettivi indicati nel Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione di cui
all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).
1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico ed in particolare
nell'emanazione delle direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1
dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del
piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni
per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice.
1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed
attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai
sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le
eventuali responsabilita' penali, civili e contabili
previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle
disposizioni del presente Codice e' comunque rilevante ai
fini della misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale dei dirigenti.
2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei
rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con
i privati, le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, garantendo l'interoperabilita' dei sistemi e
l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse
amministrazioni nel rispetto delle Linee guida.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare
l'uniformita' e la graduale integrazione delle modalita' di
interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi
comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le
loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il
canale di erogazione, nel rispetto dell'autonomia e della
specificita' di ciascun erogatore di servizi.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi
elettronici personali o, se di proprieta' dei predetti
soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la
prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di
sicurezza nell'utilizzo. In caso di uso di dispositivi
elettronici personali, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di
trattamento dei dati personali, adottano ogni misura atta a
garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e
dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli
standard nazionali, europei e internazionali per la
protezione delle proprie reti, nonche' a condizione che sia
data al lavoratore adeguata informazione sull'uso sicuro
dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite
linee guida, e disciplinando, tra l'altro l'uso di webcam e
microfoni, previa informazione alle organizzazioni
sindacali.
3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro
agile quale modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i
sistemi informativi e i servizi informatici con modalita'
idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad
applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento
della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20
maggio 1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, assicurando un
adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le
migliori pratiche e gli standard nazionali ed
internazionali per la protezione delle proprie reti,
nonche' promuovendo la consapevolezza dei lavoratori a
condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione
sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare
riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in
cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee
guida, e disciplinando anche la tipologia di attivita' che
possono essere svolte, previa informazione alle
organizzazioni sindacali.
4.
5.
5-bis.»
«Art. 14 (Codice dell'amministrazione digitale). - 1.
(Omissis).
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali
promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso
la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare
gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale e
realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione
amministrativa coordinato e condiviso e per
l'individuazione delle Linee guida. La Presidenza del
Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'AgID,
assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione
statale, regionale e locale, con la finalita' di progettare
e monitorare l'evoluzione strategica del sistema
informativo della pubblica amministrazione, favorendo
l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i
costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i
servizi erogati assicurando un adeguato livello di
sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e
gli standard nazionali ed internazionali per la protezione
delle proprie reti, nonche' promuovendo la consapevolezza
dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi
informativi, anche attraverso la diffusione di apposite
linee guida che disciplinano anche la tipologia di
attivita' che possono essere svolte.
2-bis. - 2-ter. (Omissis).
3.
3-bis.»
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. - 1-ter. (Omissis).
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la
segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata,
invita il soggetto responsabile della violazione ad
avviare, tempestivamente e comunque non oltre trenta
giorni, le attivita' necessarie a porvi rimedio e a
concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo
conto della complessita' tecnologica delle attivita'
richieste. Le decisioni del difensore civico sono
pubblicate in un'apposita area del sito Internet
istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze
all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di
ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attivita'
necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del
termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini
della misurazione e della valutazione della performance
individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
1-quinquies. - 1-septies. (Omissis).»
- Per il testo dell'art. 14-bis del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005, come modificato dalla presente
legge, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 25.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 263, comma
1, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 263 (Identita' digitale e Domicilio digitale). -
1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione
amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operativita'
di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e
delle imprese connesse al graduale riavvio delle attivita'
produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre
2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma
1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e
l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita'
dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione
giornaliera e settimanale, introducendo modalita' di
interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni
digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il
lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1,
lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del
personale impiegato nelle attivita' che possono essere
svolte in tale modalita' e comunque a condizione che
l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese
avvenga con regolarita', continuita' ed efficienza, nonche'
nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente. In considerazione dell'evolversi della situazione
epidemiologica, con uno o piu' decreti del Ministro per la
pubblica amministrazione possono essere stabilite modalita'
organizzative e fissati criteri e principi in materia di
flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche
prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi
quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre
2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato
decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere
effetto.
2. - 4-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante
Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica e disciplina dei poteri speciali nei
settori di rilevanza strategica, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).
- 1. - 2. (Omissis).
2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi
del comma 2, lettera a), e' contenuta in un atto
amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto
amministrativo, per il quale e' escluso il diritto di
accesso, non e' soggetto a pubblicazione, fermo restando
che a ciascun soggetto e' data, separatamente,
comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione
nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto
amministrativo e' effettuato con le medesime modalita' di
cui al presente comma.
3. - 5. (Omissis).
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinati le
procedure, le modalita' e i termini con cui:
a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano
procedere, anche per il tramite delle centrali di
committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai
sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi
e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui
sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a
categorie individuate, sulla base di criteri di natura
tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e
certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione
comprende anche la valutazione del rischio associato
all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito
di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione
della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una
sola volta, in caso di particolare complessita', il CVCN
puo' effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni
e test di hardware e software da compiere anche in
collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis,
secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche
di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente
periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti
che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire
nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di
condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi
di gara e contratti sono integrati con clausole che
condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il
contratto al rispetto delle condizioni e all'esito
favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere
conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine
di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno
effettuato la comunicazione possono proseguire nella
procedura di affidamento. In relazione alla specificita'
delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare
su reti, sistemi informativi e servizi informatici del
Ministero dell'interno e del Ministero della difesa,
individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti
Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con
quanto previsto dal presente decreto, possono procedere,
con le medesime modalita' e i medesimi termini previsti dai
periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri
Centri di valutazione accreditati per le attivita' di cui
al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che
impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal
CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con
le modalita' stabilite con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non
sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle
forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle
reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per
lo svolgimento delle attivita' di prevenzione, accertamento
e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal
medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni,
sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile
procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i
casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai
livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo
motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi
sono destinati;
b) i soggetti individuati quali fornitori di beni,
sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi
informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2,
lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti
di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti
presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
lettera a) del presente comma, la propria collaborazione
per l'effettuazione delle attivita' di test di cui alla
lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il
CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello
sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a
soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti
pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono
inoltrate altresi' alla Presidenza del Consiglio dei
ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione
dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
lettera a);
c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i
profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di
cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo
economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma,
svolgono attivita' di ispezione e verifica in relazione a
quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal
presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se
necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento
delle predette attivita' di ispezione e verifica l'accesso,
se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi
e' effettuato in conformita' a quanto previsto dal
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi
informativi e i servizi informatici di cui al comma 2,
lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e
repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e
sicurezza militare dello Stato, le attivita' di ispezione e
verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti
e sistemi, nonche', nei casi in cui siano espressamente
previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto
del crimine informatico, delle amministrazioni da cui
dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne
comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per i profili di competenza.
7. - 19-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-bis,
della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 4. (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).
- 1. - 14. (Omissis).
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.
16. - 28-duodecies. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3-ter, del
citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135:
«Art. 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e
privatizzazione di societa' pubbliche) - 1.
2.
3.
3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti
normativi, le attivita' di realizzazione del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, di centrale di
committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte
dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e
di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.
possono avere ad oggetto anche attivita' di manutenzione e
lavori pubblici. La medesima societa' svolge, inoltre, le
attivita' ad essa affidate con provvedimenti amministrativi
del Ministero dell'economia e delle finanze. La Consip
S.p.A. puo', altresi', svolgere, nell'ambito del Programma
di razionalizzazione degli acquisti, procedure di
aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.
Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione
disciplinante i relativi rapporti nonche' i tempi e le
modalita' di realizzazione delle attivita', si avvale di
Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di
committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.
3-quater. - 14. (Omissis).».
- Per il riferimento all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), si vedano i riferimenti
normativi all'art. 24.