Art. 26 
 
                     Efficacia della pubblicita' 
 
  1. Gli atti, le informazioni e i provvedimenti di cui agli articoli
8, commi 5 e 6, 10, comma 2, 14 commi 1 e 3, 16, commi  2  e  6,  20,
commi 1 e 7, 22, comma 10, e 24, comma 8, sono  resi  conoscibili  ai
terzi attraverso la pubblicazione al RUNTS. Gli atti sono  opponibili
ai terzi dopo la pubblicazione, a meno che l'ente  non  provi  che  i
terzi ne erano a conoscenza. 
  2. Per le operazioni compiute entro il  quindicesimo  giorno  dalla
pubblicazione di cui al comma 1, gli  atti  non  sono  opponibili  ai
terzi  che  provino  di  essere  stati  impossibilitati   ad   averne
conoscenza. 
  3. La consultazione del Registro avviene da parte dei terzi in  via
telematica,   attraverso   il   portale   dedicato.   Le    pubbliche
amministrazioni possono accedere anche  in  modalita'  interoperabile
tramite la messa a disposizione di servizi  standardizzati  a  titolo
non oneroso ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di  cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  Le  stesse  non  possono
richiedere agli ETS atti o documenti  gia'  depositati  al  RUNTS  in
conformita' con le disposizioni di cui al presente decreto. 
  4. Le modalita' di consultazione e  le  relative  limitazioni  sono
specificamente individuate nell'allegato tecnico A.