Art. 26 Efficacia della pubblicita' 1. Gli atti, le informazioni e i provvedimenti di cui agli articoli 8, commi 5 e 6, 10, comma 2, 14 commi 1 e 3, 16, commi 2 e 6, 20, commi 1 e 7, 22, comma 10, e 24, comma 8, sono resi conoscibili ai terzi attraverso la pubblicazione al RUNTS. Gli atti sono opponibili ai terzi dopo la pubblicazione, a meno che l'ente non provi che i terzi ne erano a conoscenza. 2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati impossibilitati ad averne conoscenza. 3. La consultazione del Registro avviene da parte dei terzi in via telematica, attraverso il portale dedicato. Le pubbliche amministrazioni possono accedere anche in modalita' interoperabile tramite la messa a disposizione di servizi standardizzati a titolo non oneroso ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse non possono richiedere agli ETS atti o documenti gia' depositati al RUNTS in conformita' con le disposizioni di cui al presente decreto. 4. Le modalita' di consultazione e le relative limitazioni sono specificamente individuate nell'allegato tecnico A.