Art. 114 
 
                         Norma di copertura 
 
  1. Gli effetti finanziari del presente decreto  sono  coerenti  con
l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29  luglio
2020  dal  Parlamento  con  le  Risoluzioni  di  approvazione   della
Relazione al Parlamento presentata ai  sensi  dell'articolo  6  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresi'
una quota, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2028  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto e a 90 milioni di  euro  per  l'anno
2029 e a 120 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2035,  del
margine  disponibile  risultante  a   seguito   dell'attuazione   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  17  luglio   2020,   n.   77,   rispetto   al   ricorso
all'indebitamento autorizzato  con  le  Risoluzioni  di  approvazione
delle Relazioni al Parlamento presentate  ai  sensi  dell'articolo  6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato  1  all'articolo  1,
comma 1,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  e'  sostituito
dall'Allegato 1 annesso al presente decreto. 
  2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,
le parole «148.330 milioni di euro» sono  sostituite  dalle  seguenti
«215.000 milioni di euro». 
  3. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma  1  primo
periodo sono determinati nel limite massimo di 3 milioni di euro  per
l'anno 2020, 360 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro
nel 2022, 505 milioni di euro nel 2023, 559 milioni di euro nel 2024,
611 milioni di euro nel 2025, 646  milioni  di  euro  nel  2026,  702
milioni di euro per l'anno 2027, 782 milioni di euro  nel  2028,  821
milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro annui a decorrere  dal
2030 in termini di saldo netto  da  finanziare  e  fabbisogno  e,  in
termini di indebitamento netto, di 84 milioni di euro nel  2020,  445
milioni di euro per l'anno 2021, 518 milioni di euro per l'anno 2022,
569 milioni di euro per l'anno 2023, 629 milioni di euro  per  l'anno
2024, 678 milioni di euro per l'anno 2025, 733 milioni  di  euro  per
l'anno 2026, 790 milioni di euro per l'anno 2027, 860 milioni di euro
per l'anno 2028, 890 milioni di euro per l'anno 2029 e 948 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2030. 
  4. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 250  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12,
15, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41,  42,  43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 68,  73,  74,
77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95,  96,  97,
98, 99, 100, 109, 110, 112 e dai commi 3 e 4 del  presente  articolo,
con  esclusione  di  quelli  che  prevedono  autonoma  copertura,  si
provvede: 
    a) quanto a 4.482 milioni di euro  per  l'anno  2021,  a  2.487,7
milioni di euro per l'anno 2022, a 196,5 milioni di euro  per  l'anno
2023, a 66,5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2024  al
2029, a 291,5 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.041,5  milioni  di
euro per l'anno 2031, a 1.291,5 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2032 e 2033, a 791,5 milioni di euro per  l'anno  2034,  a  66,5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al  2040,  a  17,251
milioni di euro per l'anno 2041 e a 16,5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2042, che aumentano, in termini di  fabbisogno  e
indebitamento netto, a 402,65 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  a
4.808,228 milioni di euro per l'anno 2021,  a  2.490,083  milioni  di
euro per l'anno 2022, a 198,109 milioni di euro per  l'anno  2023,  a
68,109 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024  al  2029,  a
293,109 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.043,109 milioni di  euro
per l'anno 2031, a 1.293,109 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2032 e 2033, a 793,109 milioni di euro  per  l'anno  2034,  a  68,109
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035  al  2040,  a  18,86
milioni di euro per l'anno 2041 e a 18,109 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2042, mediante corrispondente utilizzo  di  quota
parte delle maggiori entrate e delle  minori  spese  derivanti  dagli
articoli 6, 7, 24, 27, 29, 32, 35, 37, 41, 45, 46, 48,  57,  92,  95,
97, 98, 100, 110 e 112; 
    b) quanto  a  41  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2041,
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
    d) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1. 
  6. Alle misure  previste  dal  presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge,
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  7. Le risorse destinate all'attuazione  da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
  8. Il comma 11, dell'articolo 265, del decreto legge 19 maggio 2020
n. 34 e' sostituito dal seguente: 
    «11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione  Europea  o  dalle
sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate  ad  affrontare
la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da Covid-19
e le relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate: 
      a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al  Ministero
dell'economia e delle finanze,  RGS-IGRUE,  da  istituire  presso  la
tesoreria centrale dello Stato, quanto  alle  risorse  versate  sotto
forma di presiti; 
      b) sul  conto  corrente  di  Tesoreria  n.  23211  intestato  a
"Ministero del Tesoro - Fondo di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie: finanziamenti CEE" quanto alle risorse versate
a titolo di contributo.». 
  9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei  titoli  di  cui  al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche nel conto dei  residui.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e'  effettuata  entro  la
conclusione dell'esercizio 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 6  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
          principio del pareggio di bilancio ai sensi  dell'art.  81,
          sesto comma, della Costituzione): 
              «Art.   6    (Eventi    eccezionali    e    scostamenti
          dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
          quanto previsto dall'art.  8,  scostamenti  temporanei  del
          saldo   strutturale   dall'obiettivo   programmatico   sono
          consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. 
              2.  Ai  fini   della   presente   legge,   per   eventi
          eccezionali, da individuare in coerenza  con  l'ordinamento
          dell'Unione europea, si intendono: 
                a) periodi di  grave  recessione  economica  relativi
          anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; 
                b) eventi straordinari, al  di  fuori  del  controllo
          dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
          le gravi calamita' naturali,  con  rilevanti  ripercussioni
          sulla situazione finanziaria generale del Paese. 
              3. Il Governo, qualora, al  fine  di  fronteggiare  gli
          eventi  di  cui  al   comma   2,   ritenga   indispensabile
          discostarsi temporaneamente  dall'obiettivo  programmatico,
          sentita la Commissione europea, presenta alle  Camere,  per
          le conseguenti deliberazioni  parlamentari,  una  relazione
          con cui aggiorna gli  obiettivi  programmatici  di  finanza
          pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
          che indichi  la  misura  e  la  durata  dello  scostamento,
          stabilisca le finalita' alle  quali  destinare  le  risorse
          disponibili in conseguenza  dello  stesso  e  definisca  il
          piano   di   rientro   verso   l'obiettivo   programmatico,
          commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di  cui
          al comma 2. Il piano di  rientro  e'  attuato  a  decorrere
          dall'esercizio  successivo  a  quelli  per   i   quali   e'
          autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui  al  comma
          2, tenendo conto dell'andamento  del  ciclo  economico.  La
          deliberazione con la quale  ciascuna  Camera  autorizza  lo
          scostamento e approva il piano di  rientro  e'  adottata  a
          maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 
              4. Le risorse eventualmente  reperite  sul  mercato  ai
          sensi del comma 3 possono essere utilizzate  esclusivamente
          per  le  finalita'  indicate  nella  richiesta  di  cui  al
          medesimo comma. 
              5. Il piano di rientro puo' essere  aggiornato  con  le
          modalita' di cui al comma 3  al  verificarsi  di  ulteriori
          eventi   eccezionali   ovvero   qualora,    in    relazione
          all'andamento  del  ciclo  economico,  il  Governo  intenda
          apportarvi modifiche. 
              6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi'
          qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento  per
          realizzare operazioni relative alle partite finanziarie  al
          fine di fronteggiare gli  eventi  straordinari  di  cui  al
          comma 2, lettera b).» 
              - Il riferimento al testo del citato  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 12. 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  3  della
          citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.   3   (Stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze e disposizioni  relative).  -
          1. Omissis. 
              2. L'importo massimo di emissione di  titoli  pubblici,
          in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare  e
          di quelli per  regolazioni  debitorie,  e'  stabilito,  per
          l'anno 2020, in 215.000 milioni di euro. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
          23 dicembre 2014,  n.  190  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 24-bis. 
              - Il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge  7
          ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2008, n. 189 e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art. 31. 
              - Si riporta il testo dei commi 8 e  11  dell'art.  265
          del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 265 (Disposizioni finanziarie finali). - 1. -  7.
          Omissis 
              8.  Le  risorse  destinate  a  ciascuna  delle   misure
          previste  dal  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e  dal
          presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato
          dal Ministero dell'economia e delle finanze.  Limitatamente
          all'esercizio finanziario 2020,  alla  compensazione  degli
          eventuali maggiori  effetti  finanziari  che  si  dovessero
          verificare rispetto alle previsioni di spesa relative  alle
          misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese
          quelle   sottostanti    ad    autorizzazioni    legislative
          quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge,
          in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis  dell'art.  17
          della  legge  31   dicembre   2009,   n.   196,   a   causa
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
          i   Ministri   competenti,   mediante    riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti  negli  stati  di   previsione   del
          bilancio dello Stato,. nel rispetto dei  vincoli  di  spesa
          derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'art.  21  della
          citata legge  n.  196  del  2009,  utilizzando  le  risorse
          destinate a ciascuna delle predette misure  che,  all'esito
          del monitoraggio di cui al  primo  periodo,  risultino  non
          utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'art.  169,
          comma  6,  secondo  periodo,  del   presente   decreto,   a
          invarianza degli effetti sui saldi di finanza  pubblica.  A
          tale fine, eventuali risorse non utilizzate  relative  alle
          misure  di  cui  al  primo  periodo  del   presente   comma
          trasferite su conti di tesoreria sono  versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per  essere   riassegnate   ai
          pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui
          al  secondo  periodo  sono  trasmessi   alle   Camere   per
          l'espressione del  parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per i profili finanziari, da  rendere  entro  il
          termine di sette giorni dalla data della trasmissione.  Gli
          schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che
          espone le cause  che  hanno  determinato  gli  scostamenti,
          anche ai  fini  della  revisione  dei  dati  e  dei  metodi
          utilizzati per  la  quantificazione  degli  oneri  previsti
          dalle relative misure. 
              8-bis. - 10. Omissis. 
              11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o
          dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate
          ad affrontare la crisi per l'emergenza  sanitaria  connessa
          alla epidemia da Covid-19 e  le  relative  conseguenze  sul
          sistema economico sono accreditate: 
                a) su apposito conto corrente dedicato, intestato  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  RGS-IGRUE,  da
          istituire presso la tesoreria centrale dello Stato,  quanto
          alle risorse versate sotto forma di presiti; 
                b) sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato
          a  "Ministero  del   Tesoro-   Fondo   di   rotazione   per
          l'attuazione  delle  politiche  comunitarie:  finanziamenti
          CEE" quanto alle risorse versate a titolo di contributo. 
              Omissis.» 
              - Il  testo  del  comma  9  dell'art.  265  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.