Art. 40 
 
 
Segretariati regionali del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
                     culturali e per il turismo 
 
  1. I Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per  il  turismo,  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale, assicurano, nel rispetto della specificita'  tecnica  degli
istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti  alla  tutela
emanate  per  i  settori  di  competenza  dalle  direzioni   generali
centrali, il coordinamento dell'attivita' delle strutture periferiche
del Ministero  presenti  nel  territorio  regionale.  I  Segretariati
regionali  curano  i  rapporti  del  Ministero  e   delle   strutture
periferiche con le Regioni, gli enti locali e  le  altre  istituzioni
presenti nella regione. Essi  altresi'  stipulano  accordi  ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per  disciplinare
lo svolgimento in collaborazione di attivita'  di  interesse  comune,
con  specifico  riguardo  alle  materie  che  coinvolgono  competenze
proprie delle autonomie territoriali. 
  2. Il Segretario regionale, in particolare: 
    a) convoca e presiede la Commissione regionale per il  patrimonio
culturale di cui all'articolo 47; ai sensi  dell'articolo  12,  comma
1-bis, del decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, convoca la stessa,
d'ufficio o su richiesta del  Segretario  generale  o  del  Direttore
generale  centrale  competente  o   su   segnalazione   delle   altre
amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte, per il riesame
di pareri, nulla osta o altri atti  di  assenso  comunque  denominati
rilasciati dagli organi periferici del Ministero; 
    b) riferisce al  Segretario  generale  e  ai  direttori  generali
centrali di settore in merito  all'andamento  delle  attivita'  degli
uffici  periferici  del  Ministero  operanti  nel  territorio   della
Regione, sulla base dei dati forniti dagli uffici medesimi; 
    c) dispone il concorso  del  Ministero,  sulla  base  di  criteri
definiti dalle direzioni generali centrali di  settore,  nelle  spese
effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni  culturali
per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e  35
del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37 del medesimo
Codice; 
    d) trasmette al competente direttore generale  centrale,  con  le
proprie valutazioni, le proposte di  prelazione  che  gli  pervengono
dalle Soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo  62,  comma
1, del Codice, della denuncia di cui  all'articolo  60  del  medesimo
Codice, ovvero le  proposte  di  rinuncia  ad  essa.  Con  le  stesse
modalita' trasmette al competente direttore generale  centrale  anche
le proposte di prelazione formulate dalla Regione o dagli altri  enti
pubblici territoriali interessati e,  su  indicazione  del  direttore
generale medesimo, comunica alla Regione o agli altri  enti  pubblici
territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e  per
gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice; 
    e) esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di
conferenza di servizi, per gli interventi in  ambito  regionale,  che
riguardano le competenze di piu' Soprintendenze; 
    f) stipula l'intesa con la Regione per la redazione congiunta dei
piani paesaggistici,  limitatamente  ai  beni  paesaggistici  di  cui
all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; 
    g) propone al Ministro, per il  tramite  del  direttore  generale
competente ad esprimere il parere di merito,  la  stipulazione  delle
intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice; 
    h) sottopone al direttore  generale  competente  la  proposta  da
inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano
paesaggistico,   limitatamente   ai   beni   paesaggistici   di   cui
all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; 
    i) istruisce per  la  Commissione  regionale  per  il  patrimonio
culturale la documentazione relativa alle proposte di  interventi  da
inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani  di
spesa, individuando le priorita' sulla base delle  indicazioni  degli
uffici periferici del Ministero; 
    l) stipula, previa istruttoria della  Soprintendenza  competente,
accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di
interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il  Ministero,
al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni  medesimi  da
parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice; 
    m) adotta  i  provvedimenti  necessari  per  il  pagamento  o  il
recupero di somme che e' tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a
riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni  e  dei  compiti
attribuiti; 
    n) predispone, d'intesa con le Regioni, i  programmi  e  i  piani
finalizzati  all'attuazione  degli  interventi  di  riqualificazione,
recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni  di
tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione  generale
Archeologia, belle arti e  paesaggio  e  con  la  Direzione  generale
Creativita' contemporanea; 
    o) svolge le funzioni di stazione appaltante  in  relazione  agli
interventi da  effettuarsi  con  fondi  dello  Stato  o  affidati  in
gestione allo Stato sui beni culturali  presenti  nel  territorio  di
competenza, nonche' per l'acquisto di forniture,  servizi  e  lavori,
che non siano di competenza degli  altri  uffici  periferici  di  cui
all'articolo 39; assicura il  supporto  amministrativo  a  tutti  gli
uffici periferici per la  predisposizione  degli  atti  di  gara  per
l'acquisto di forniture, servizi e lavori,  favorendo  il  ricorso  a
centrali di committenza comuni e  l'integrazione  territoriale  delle
prestazioni e dei contratti; 
    p) coadiuva gli altri uffici  territoriali  nella  programmazione
degli   interventi    da    finanziare    mediante    ricorso    alla
sponsorizzazione,  assicurando   la   diramazione   e   la   corretta
attuazione, da parte degli uffici, delle linee guida applicative  del
Codice dei contratti pubblici; 
    q) cura la gestione delle risorse  umane  e  assicura  i  servizi
amministrativi  di  supporto  agli  uffici  periferici  operanti  sul
rispettivo territorio e, per i profili di competenza, delle direzioni
generali Organizzazione e Bilancio; cura le relazioni sindacali e  la
contrattazione collettiva a livello regionale; 
    r)  cura,  in  raccordo  con  le  Regioni  e  gli   enti   locali
interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e  dei  progetti
elaborati a livello centrale  relativi  alla  valorizzazione  e  alla
promozione  turistica  degli  itinerari  culturali  e  di  eccellenza
paesaggistica  e  delle  iniziative  finalizzate  a   promuovere   la
conoscenza delle identita'  territoriali  e  delle  radici  culturali
delle comunita' locali; 
    s) favorisce la conoscenza, l'implementazione  e  l'attuazione  a
livello periferico delle  politiche  turistiche  definite  a  livello
centrale; svolge altresi' attivita' di audit  territoriale  e  locale
utile ad aggiornare le strategie nazionali e migliorare le politiche; 
    t) favorisce, in  stretto  raccordo  con  la  Direzione  generale
Turismo e con  la  Direzione  regionale  Musei,  con  riferimento  al
territorio regionale di competenza, iniziative per il  sostegno  alla
realizzazione di  progetti  strategici  per  il  miglioramento  della
qualita' dei servizi turistici e per una migliore  offerta  turistica
nel territorio regionale;  coadiuva  la  Direzione  generale  Turismo
nell'elaborazione  di  iniziative  per  la  promozione  dei  circuiti
nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica; 
    u) fornisce al Segretario generale le valutazioni  di  competenza
ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 13, comma 2, lettera h); 
    v) stipula,  su  proposta  del  soprintendente  di  settore,  gli
accordi di cui al comma 14 dell'articolo 25 del  decreto  legislativo
18 aprile 2016,  n.  50,  nell'ambito  della  procedura  di  verifica
preventiva dell'interesse archeologico; 
    z) puo'  proporre  l'avocazione  degli  atti  di  competenza  dei
soprintendenti ai competenti Direttori generali centrali. 
  3. L'incarico di Segretario regionale per i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo e' conferito ai  sensi  dell'articolo  19,
comma  5,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  dal
Segretario generale. 
  4. I Segretariati  regionali  costituiscono  centri  di  costo  del
Segretariato generale da  cui  dipendono  contabilmente;  per  quanto
riguarda gli aspetti relativi alla gestione del personale,  dipendono
dalla Direzione generale Organizzazione. 
  5. I Segretariati regionali per i beni e le attivita'  culturali  e
per il turismo, individuati con decreto ministeriale  di  natura  non
regolamentare  adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  dell'articolo  4,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
diciassette e hanno  sede  nella  citta'  capoluogo  di  regione,  ad
esclusione della Sicilia,  del  Trentino-Alto  Adige  e  della  Valle
d'Aosta. 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si riporta il testo degli articoli 34, 35,  38  e  62
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
              «Art.  34  (Oneri  per  gli   interventi   conservativi
          imposti). -  1.  Gli  oneri  per  gli  interventi  su  beni
          culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai
          sensi  dell'art.  32,  sono  a  carico  del   proprietario,
          possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di
          particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o
          godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere in tutto o
          in parte  alla  relativa  spesa.  In  tal  caso,  determina
          l'ammontare dell'onere  che  intende  sostenere  e  ne  da'
          comunicazione all'interessato. 
              2. Se le spese  degli  interventi  sono  sostenute  dal
          proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede
          al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai
          sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, nei limiti  dell'ammontare
          determinato ai sensi del comma 1. 
              3.   Per   le   spese   degli   interventi    sostenute
          direttamente, il Ministero determina la somma  da  porre  a
          carico del proprietario, possessore o detentore, e ne  cura
          il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia
          di riscossione coattiva delle  entrate  patrimoniali  dello
          Stato. 
              Art. 35 (Intervento finanziario del Ministero). - 1. Il
          Ministero ha facolta' di concorrere  alla  spesa  sostenuta
          dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale
          per l'esecuzione degli interventi  previsti  dall'art.  31,
          comma 1, per un ammontare non superiore  alla  meta'  della
          stessa. Se gli interventi sono di particolare  rilevanza  o
          riguardano beni in uso o godimento pubblico,  il  Ministero
          puo' concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare. 
              2. La disposizione del comma 1 si  applica  anche  agli
          interventi sugli archivi  storici  previsti  dall'art.  30,
          comma 4. 
              3.  Per  la  determinazione   della   percentuale   del
          contributo di cui al  comma  1  si  tiene  conto  di  altri
          contributi  pubblici  e  di  eventuali  contributi  privati
          relativamente  ai  quali  siano  stati  ottenuti   benefici
          fiscali. 
              Art. 38 (Accessibilita' al pubblico dei beni  culturali
          oggetto di interventi conservativi). - 1. I beni  culturali
          restaurati o sottoposti ad  altri  interventi  conservativi
          con il concorso totale o parziale dello Stato nella  spesa,
          o per i quali siano  stati  concessi  contributi  in  conto
          interessi,  sono  resi  accessibili  al  pubblico   secondo
          modalita' fissate, caso per caso,  da  appositi  accordi  o
          convenzioni da stipularsi fra il  Ministero  ed  i  singoli
          proprietari  all'atto  della  assunzione  dell'onere  della
          spesa  ai  sensi  dell'art.  34  o  della  concessione  del
          contributo ai sensi degli articoli 35 e 37. 
              2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono  i  limiti
          temporali dell'obbligo di  apertura  al  pubblico,  tenendo
          conto  della  tipologia  degli   interventi,   del   valore
          artistico e storico degli  immobili  e  dei  beni  in  essi
          esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del
          soprintendente, al comune e alla citta'  metropolitana  nel
          cui territorio si trovano gli immobili.» 
              «Art. 62 (Procedimento per  la  prelazione).  -  1.  Il
          soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto  a
          prelazione, ne da' immediata comunicazione alla  regione  e
          agli altri enti pubblici territoriali  nel  cui  ambito  si
          trova il bene. Trattandosi di bene mobile,  la  regione  ne
          da'   notizia   sul   proprio   Bollettino   Ufficiale   ed
          eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita'  a
          livello  nazionale,  con  la   descrizione   dell'opera   e
          l'indicazione del prezzo. 
              2. La regione e gli altri enti  pubblici  territoriali,
          nel termine di venti giorni dalla  denuncia,  formulano  al
          Ministero  una  proposta  di  prelazione,  corredata  dalla
          deliberazione dell'organo  competente  che  predisponga,  a
          valere sul  bilancio  dell'ente,  la  necessaria  copertura
          finanziaria della spesa indicando le  specifiche  finalita'
          di valorizzazione culturale del bene. 
              3. Il Ministero  puo'  rinunciare  all'esercizio  della
          prelazione, trasferendone la facolta' all'ente  interessato
          entro venti giorni dalla ricezione  della  denuncia.  Detto
          ente  assume  il  relativo  impegno  di  spesa,  adotta  il
          provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante  ed
          all'acquirente entro e  non  oltre  sessanta  giorni  dalla
          denuncia medesima. La proprieta' del  bene  passa  all'ente
          che ha esercitato  la  prelazione  dalla  data  dell'ultima
          notifica. 
              4. Nei casi in cui  la  denuncia  sia  stata  omessa  o
          presentata  tardivamente  oppure  risulti  incompleta,   il
          termine indicato al comma 2  e'  di  novanta  giorni  ed  i
          termini stabiliti al comma  3,  primo  e  secondo  periodo,
          sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta  giorni.
          Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha  ricevuto
          la denuncia tardiva  o  ha  comunque  acquisito  tutti  gli
          elementi costitutivi della stessa ai  sensi  dell'art.  59,
          comma 4.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 12,  comma  1-ter,  del
          decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125 e convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2014,   n.   106,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175: 
              «Art. 12 (Misure urgenti  per  la  semplificazione,  la
          trasparenza,  l'imparzialita'  e  il  buon  andamento   dei
          procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici).
          - 1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicita' dei
          procedimenti di  tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio
          culturale nonche' per favorire le  attivita'  di  studio  e
          ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti
          gli  atti  aventi  rilevanza  esterna  e  i   provvedimenti
          adottati dagli organi centrali e periferici  del  Ministero
          dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del   turismo
          nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di
          cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati
          integralmente nel sito internet del Ministero e in  quello,
          ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto,  secondo
          le disposizioni in materia di  pubblicita',  trasparenza  e
          diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14
          marzo 2013, n. 33.  E'  fatta  salva  l'applicazione  delle
          disposizioni del codice in materia di  protezione  di  dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196.» 
              - Per il decreto legislativo 18 aprile 2019, n.  50  si
          rinvia alle premesse; 
              - Per la legge  7  agosto  1990,  n.  241  vedasi  nota
          all'art. 24; 
              -  Per  il  decreto-legge  31  maggio   2014,   n.   83
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,
          n. 106 si rinvia alle premesse; 
              - Il Testo Unico dell'edilizia  di  cui  al  D.P.R.  06
          giugno 2001 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  20
          ottobre 2001 n. 380; 
              - Per gli articoli 12, 13, 45, 138, 141-bis del decreto
          legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  si  vedano  le  note
          all'art. 16; 
              - Per l'art. 37  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 21; 
              - Per l'art. 19, comma 5, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 si vedano le note all'art. 5; 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio  1999,  n.  300  si  vedano  le  note
          all'art. 13;