Art. 41 
 
 
         Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio 
 
  1. Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici di
livello dirigenziale  non  generale,  assicurano  sul  territorio  la
tutela del patrimonio culturale. In  particolare,  il  Soprintendente
Archeologia, belle arti e paesaggio: 
    a) svolge le funzioni di catalogazione e tutela  nell'ambito  del
territorio  di  competenza,  sulla  base  delle  indicazioni  e   dei
programmi definiti dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e
paesaggio; assicura altresi',  raccordandosi  con  la  Soprintendenza
nazionale per  il  patrimonio  culturale  subacqueo,  la  tutela  del
patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 94 del Codice; 
    b) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di  qualunque  genere
sui beni culturali, fatta eccezione per quelli mobili assegnati  alle
direzioni regionali e agli istituti dotati di autonomia  speciale,  e
comunque fatto salvo quanto disposto dall'articolo 47, comma 2; 
    c) dispone l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione,
con le modalita' ed entro i limiti previsti  per  la  conduzione  dei
lavori in economia, di ricerche  e  scavi  archeologici  o  di  opere
dirette al ritrovamento di beni culturali; 
    d) partecipa ed esprime pareri nelle materie  di  sua  competenza
nelle conferenze di servizi; 
    e) assicura la tutela del decoro dei beni  culturali  secondo  le
disposizioni del Codice, e in particolare gli articoli 45,  49  e  52
del Codice; 
    f) amministra e controlla i beni datigli in  consegna  ed  esegue
sugli stessi, con le modalita' ed entro  i  limiti  previsti  per  la
conduzione dei  lavori  in  economia,  anche  i  relativi  interventi
conservativi; provvede altresi' all'acquisto di  beni  e  servizi  in
economia; 
    g)  svolge  attivita'   di   ricerca   sui   beni   culturali   e
paesaggistici,  i  cui  risultati  rende  pubblici,  anche   in   via
telematica; propone alla Direzione  generale  Educazione,  ricerca  e
istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione
e ricerca legate ai territori di competenza; collabora altresi'  alle
attivita' formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale
Educazione, ricerca e istituti culturali, anche ospitando tirocini; 
    h)  propone  al  Direttore  generale,   al   Direttore   generale
Educazione, ricerca e istituti culturali, nonche' all'Istituto per la
digitalizzazione  del  patrimonio  culturale  -  Digital  Library,  i
programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative  scientifiche  in
tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali,  definiti
in concorso con le Regioni  ai  sensi  della  normativa  in  materia;
promuove, anche in collaborazione con le Regioni, le universita' e le
istituzioni  culturali  e  di  ricerca,  l'organizzazione  di  studi,
ricerche,  iniziative  culturali  e  di  formazione  in  materia   di
patrimonio culturale; 
    i) cura l'istruttoria  finalizzata  alla  stipula  di  accordi  e
convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi
conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al  fine  di
stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi  da  parte  del
pubblico; 
    l) istruisce e propone alla competente Commissione regionale  per
il  patrimonio  culturale  i   provvedimenti   di   verifica   o   di
dichiarazione dell'interesse culturale,  le  prescrizioni  di  tutela
indiretta, nonche' le dichiarazioni di  notevole  interesse  pubblico
paesaggistico ovvero le integrazioni del loro  contenuto,  ai  sensi,
rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3,  e  141-bis
del Codice; 
    m)  impone  ai  proprietari,  possessori  o  detentori  di   beni
culturali gli interventi necessari per assicurarne la  conservazione,
ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del  Ministero
ai sensi dell'articolo 32 del Codice; 
    n) svolge le  istruttorie  e  propone  al  Direttore  generale  i
provvedimenti relativi a beni di proprieta' privata non inclusi nelle
collezioni di musei statali, quali l'autorizzazione al  prestito  per
mostre  od   esposizioni,   l'acquisto   coattivo   all'esportazione,
l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70  e
95 del Codice; 
    o) esprime pareri sulle alienazioni, le permute, le  costituzioni
di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il
trasferimento a titolo  oneroso  di  beni  culturali  appartenenti  a
soggetti pubblici come identificati dal Codice; 
    p)   istruisce   i   procedimenti   concernenti    le    sanzioni
ripristinatorie e  pecuniarie  previste  dal  Codice,  nonche'  dagli
articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del Testo unico dell'edilizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
    q) istruisce  e  propone  alla  Direzione  generale,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 40, comma 2,  lettera  d),  l'esercizio
del diritto di prelazione; 
    r) autorizza il distacco di affreschi, stemmi, graffiti,  lapidi,
iscrizioni, tabernacoli  e  altri  elementi  decorativi  di  edifici,
nonche' la rimozione di cippi e  monumenti,  da  eseguirsi  ai  sensi
dell'articolo 50, commi 1 e 2, del Codice; 
    s) unifica e aggiorna  le  funzioni  di  catalogo  e  tutela  nel
territorio di competenza, secondo criteri  e  direttive  forniti  dal
Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali; 
    t) concede, ai sensi degli articoli 106 e 107 del  Codice,  l'uso
dei beni culturali in  consegna  al  Ministero,  fatto  salvo  quanto
stabilito dagli articoli 42, comma 2, v),  lettera  e  43,  comma  4,
lettera o); 
    u)   risponde   anche   alla   Direzione   generale   Creativita'
contemporanea per lo svolgimento delle funzioni di  competenza  della
medesima Direzione in materia di rigenerazione urbana; a tal fine, la
Direzione generale Creativita' contemporanea,  sentita  la  Direzione
generale Archeologia, belle  arti  e  paesaggio,  emana  direttive  e
impartisce appositi atti di indirizzo alle Soprintendenze; 
    v) svolge le funzioni di ufficio esportazione, in raccordo con il
Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale; 
    z) esercita ogni altro compito affidatogli in base  al  Codice  e
alle altre norme vigenti. 
  2.  Le  Soprintendenze  sono  articolate  in  almeno   sette   aree
funzionali,  riguardanti  rispettivamente:  l'organizzazione   e   il
funzionamento; il patrimonio archeologico; il  patrimonio  storico  e
artistico;    il    patrimonio    architettonico;    il    patrimonio
demoetnoantropologico e immateriale; il paesaggio; l'educazione e  la
ricerca. L'incarico di responsabile di area e' conferito, sulla  base
di una apposita procedura selettiva, dal Soprintendente competente. 
  3. La  Direzione  generale  Archeologia,  belle  arti  e  paesaggio
assicura la presenza di un numero adeguato  di  uffici  esportazione.
Detti uffici operano, di regola,  nelle  Soprintendenze  aventi  sede
nelle citta' capoluogo di Regione. 
  4. Le Soprintendenze, ai sensi dell'articolo 12, comma  1-ter,  del
decreto-legge n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014,
assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei procedimenti di tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale, pubblicando  integralmente
nel proprio sito internet, ove esistente, e in quello  del  Ministero
tutti gli atti aventi rilevanza esterna e  i  provvedimenti  adottati
nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione  di  cui  al
Codice, indicando altresi' per ogni procedimento la data  di  inizio,
lo stato di avanzamento, il termine di conclusione  e  l'esito  dello
stesso. Sulla  base  dei  dati  di  cui  al  precedente  periodo,  la
Direzione   generale   Organizzazione    redige    statistiche    sul
funzionamento degli organi  periferici,  da  pubblicare  su  apposita
sezione del sito del Ministero, anche ai fini di eventuali  proposte,
elaborate dalle direzioni generali competenti, di conseguenti atti di
indirizzo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
  5. L'incarico di soprintendente e' conferito ai sensi dell'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.